commento di Alessandro Biamonte
TAR LOMBARDIA - BRESCIA – ordinanza
20 maggio 2005 n. 647 - Pres.
Mariuzzo, Est. Pedron - S.E.T. Safe Environmental Technologies (Avv.ti
Alessandro Biamonte, Franco Iadanza e Leonardo
Mojana) c. Enelpower s.p.a. (Avv.ti Guido Salvadori e Guido Greco) e ed altri (n.c.)
- (accoglie la domanda cautelare, ai fini dell’ammissione con riserva alla
gara).
Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Mancato possesso
degli esatti requisiti tecnici previsti dal bando di gara - Omessa dimostrazione
che i requisiti posseduti dall'impresa non possono essere nemmeno considerati
equivalenti - Domanda di sospensione - Va accolta ai fini dell’ammissione con
riserva alla gara.
Va sospeso con ammissione
cautelare dell’impresa interessata alla gara il provvedimento di esclusione
fondato sul non esatto possesso dei requisiti tecnici previsti dal bando di
gara, ove la stazione appaltante non abbia dimostrato univocamento
sull’impossibilità di considerare equivalenti i requisiti posseduti e comprovati
dalla impresa interessata; secondo l’ordinamento comunitario, infatti, il
principio di equivalenza (codificato con riferimento alle specifiche tecniche
dall’art. 18 della direttiva 14 giugno 1993 n. 93/38/CEE e ora, in termini più
ampi, dall’art. 34 comma 4 della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/17/CE) non
consente l'esclusione delle offerte che contengono caratteristiche tecniche
difformi da quelle indicate nel bando e, contestualmente, non giustifica
l’esclusione quando le specifiche tecniche sono utilizzate come requisiti per la
dimostrazione dell’esperienza e della qualificazione professionale.
(omissis)
ORDINANZA
nella camera di consiglio del
20 maggio 2005
Visto il ricorso 253/2005 proposto da:
S.E.T. SAFE ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGIES
rappresentata e difesa da:
BIAMONTE ALESSANDRO
IADANZA FRANCO
MOJANA LEONARDO
con domicilio eletto presso
la SEGRETERIA DELLA SEZIONE
in BRESCIA VIA MALTA, 12
non costituitasi in
giudizio;
per l'annullamento, previa
adozione di misura cautelare:
a) nel ricorso
introduttivo e nei primi motivi aggiunti:
del verbale del 10 gennaio
2005 contenente l’esclusione dalla gara di cui al bando n. I.AA.4.1.131,
pubblicato sulla GUCE dell’11 novembre 2004 (fornitura in opera di 5 impianti di
evaporazione – cristallizzazione degli effluenti del trattamento spurghi in
altrettante centrali termoelettriche);
della nota di
comunicazione dell’esclusione di data 22 febbraio 2005;
dei verbali e degli atti
di gara;
b) nei secondi motivi
aggiunti:
del verbale di verifica
suppletiva del 26 aprile 2005;
della nota di conferma
dell’esclusione di data 26 aprile 2004;
Visti gli atti e i
documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di misura
cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di:
ENELPOWER SPA
Udito il relatore Ref.
MAURO PEDRON e uditi, altresì, i difensori delle parti;
Considerato a un sommario
esame:
Enelpower spa ha indetto
una gara (bando n. I.AA.4.1.131, pubblicato sulla GUCE dell’11 novembre 2004)
per la fornitura in opera di 5 impianti di evaporazione – cristallizzazione
degli effluenti del trattamento spurghi (desolforazione) in altrettante centrali
termoelettriche. La gara segue la forma della procedura negoziata secondo la
disciplina del Dlgs. 17 marzo 1995 n. 158. L’aggiudicazione avviene con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
la ricorrente ha
partecipato alla gara come mandataria di un’ATI costituenda con altre due
imprese;
nella fase di prequalifica
la ricorrente è stata esclusa sulla base delle considerazioni contenute nel
verbale di verifica del 10 gennaio 2005 e nella nota di comunicazione del 22
febbraio 2005;
con ordinanza cautelare n.
334 dell’11 marzo 2005 questo TAR ha ordinato a Enelpower spa di ripetere la
procedura di prequalifica tenendo conto complessivamente dei requisiti di tutte
le imprese dell’ATI costituenda. Dopo la ripetizione della verifica (effettuata
il 26 aprile 2005) Enelpower spa (avvalendosi della collaborazione di Enel spa
sulla base di un mandato del 7 ottobre 2004) ha confermato l’esclusione per
mancanza dei requisiti tecnici ritenendo invece soddisfatti dall’ATI nel suo
complesso i requisiti economico-finanziari;
Rilevato ai fini della
pronuncia cautelare:
una volta chiarito che
nell’applicazione del punto III.2.1.3. - 10 del bando si segue il
principio di derivazione comunitaria secondo cui i requisiti tecnici ed
economici devono essere considerati con riferimento al raggruppamento nel suo
complesso e non possono essere concentrati nella mandataria, è possibile
spostare l’esame sui requisiti tecnici in contestazione;
dall’esame della
documentazione prodotta risulta che la ricorrente non possiede esattamente i
requisiti previsti dal bando di gara, ma Enelpower spa non ha fornito una
dimostrazione univoca sull’impossibilità di considerare equivalenti i requisiti
descritti dalla ricorrente;
il principio di
equivalenza (codificato con riferimento alle specifiche tecniche dall’art. 18
della direttiva 14 giugno 1993 n. 93/38/CEE e ora, in termini più ampi,
dall’art. 34 comma 4 della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/17/CE) non consente
di escludere dalle procedure di gara le offerte che contengono caratteristiche
tecniche difformi da quelle indicate nel bando, e parallelamente non giustifica
l’esclusione quando le specifiche tecniche sono utilizzate come requisiti per la
dimostrazione dell’esperienza e della qualificazione professionale;
nel caso in esame si
possono svolgere le seguenti considerazioni:
punto III.2.1.3. - 8a) del
bando: la ricorrente è stata
esclusa per non aver progettato e fornito almeno tre sistemi di concentrazione
per il trattamento di reflui con il sistema gypsum seeded slurry. I
concentratori sarebbero soltanto due e comunque con portata inferiore a quella
richiesta. Tuttavia se fosse preso in considerazione l’impianto di Rimnicu
Volcea (Romania) sarebbe soddisfatto il requisito della portata e della durata
minima di funzionamento. In questo impianto non è previsto il sistema gypsum
seeded slurry ma è presente un evaporatore a falling film, come
richiesto dal bando. Non è chiaro perché la concentrazione di solfato di calcio
crei in questo caso problemi diversi e non consenta la dimostrazione di
un’esperienza pari a quella fornita dagli altri impianti;
punto III.2.1.3. – 8b) del
bando: la ricorrente è stata
esclusa in quanto ha progettato e fornito soltanto due (e non tre) sistemi di
cristallizzazione con le caratteristiche indicate nel bando. Anche in questo
caso tuttavia non è chiaro perché gli altri impianti non forniscano una prova
adeguata della capacità di trattare reflui con sale a base di ioni di cloruro;
punto III.2.1.3. – 8c) del
bando: la ricorrente è stata
esclusa perché nessuno degli impianti progettati e forniti è installato in una
centrale termoelettrica (in effetti ne risultano due in Israele ma non sono
ancora stati attivati). Non è però stato chiarito perché la formazione di
solfati di calcio mediante precipitazione abbia caratteristiche diverse in una
centrale termoelettrica rispetto ad impianti con altre finalità;
le questioni sopra esposte
devono essere affrontate con maggiore approfondimento nella fase di merito, sia
per la complessità delle questioni tecniche sia per l’esigenza che i tempi della
gara non vengano eccessivamente rallentati dal contenzioso in atto. Gli elementi
a disposizione sono peraltro sufficienti per ritenere che la ricorrente non
possa essere privata della possibilità di partecipare alla gara con una propria
offerta. L’ammissione ha carattere condizionato ed è collegata alla
dimostrazione dell’effettiva equivalenza dei requisiti indicati per la
prequalifica. Enelpower spa potrà effettuare nuovi approfondimenti prima
dell’eventuale aggiudicazione;
Visti gli artt. 19 e 21,
8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto
1907, n. 642;
P.Q.M.
accoglie la domanda
cautelare e conseguentemente ammette con riserva la ricorrente al seguito della
procedura di gara come sopra specificato.
La presente ordinanza sarà
eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione
che provvederà a darne comunicazione alle parti.
BRESCIA, 20 maggio 2005
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