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commento pubblicato su LexItalia.it - www.lexitalia.it - n. 2/2004
rivista di diritto pubblico diretta dal Prof. Avv. G. Virga dell'Università di Palermo

Alessandro BIAMONTE

Una disputa mai chiusa.

L’autorizzazione mediante silenzio assenso ai sensi dell’art. 53 co. 10 D.Lgs. 165/2001 tra prassi del Consiglio superiore della magistratura ed orientamenti del Giudice amministrativo.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – ord. 2 novembre 2004 n. 5284 – Pres. Salvatore, Est. Mollica – Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura (Avvocatura Stato) c. F.B. – (conferma ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, n. 3727/2004) -

Pubblico impiego - Magistrati - Incarichi extra-istituzionali - Disciplina ex art. 16 dell’Ordinamento giudiziario - Silenzio assenso ex co. 10 art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 -  - Applicabilità ai magistrati - Omesso rispetto - Provvedimento tardivo di diniego di autorizzazione -  Va sospeso.

E' suscettibile di sospensione l’efficacia di un provvedimento con il quale il Consiglio superiore della magistratura nega l’autorizzazione chiesta da un magistrato per lo svolgimento di un incarico di docenza universitaria, qualora non sia stato osservato l’art. 53, 10° comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001,che ad integrazione della previsione ex art. 16 dell’Ordinamento giudiziario, stabilisce per i dipendenti pubblici che l’amministrazione di appartenenza (nel caso di specie il C.S.M.), "deve" provvedere sull’istanza nel termine di trenta giorni dalla ricezione, scaduto il quale l’autorizzazione si intende accordata se l’incarico è conferito da una amministrazione pubblica.

 

ALESSANDRO BIAMONTE
(Avvocato del Foro di Napoli)

Una disputa mai chiusa.

L’autorizzazione mediante silenzio assenso ai sensi dell’art. 53 co. 10 D.Lgs. 165/2001 tra prassi del Consiglio superiore della magistratura ed orientamenti del Giudice amministrativo.

L’ordinanza in rassegna scrive un nuovo capitolo nella disputa interpretativa, tra G.A. e C.S.M., in merito all’invocabilità, in favore degli appartenenti all’ordine giudiziario, dell’istituto del silenzio – assenso contemplato dall’art. 53 co. 10 D.Lgs 165/2001 in tema di autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti dei dipendenti pubblici.

Abbiamo già avuto modo di affrontare la questione in questa Rivista, a margine dell’ordinanza TAR Lazio n. 2283/2004. Provvedimento i cui contenuti vengono confermati dai Giudici di Palazzo Spada, i quali, in modo complementare, chiariscono senza «mezzi termini» e mediante un’ampia motivazione, anche mediante l’ampio ricorso a locuzioni inequivoche, che l’art. 53 co. 10 «prevede espressamente che la disciplina recata dai commi 6-13 si applica anche ai magistrati di ogni ordine e grado» ed inoltre che «la speciale posizione costituzionale del C.S.M. non lo esonera dal rispetto del principio di legalità».

Senza avere la (vana) pretesa di ripetere pedissequamente quanto già evidenziato a margine della citata pronuncia del TAR Lazio, la problematicità dell’interpretazione dell’art. 53 per l’ipotesi dei magistrati discende dall’assenza dei regolamenti attuativi richiamati dalla medesima norma, per cui la disciplina degli incarichi «extragiudiziari» viene prevalentemente ancorata ai contenuti della circolare consiliare n. 15207 del 16.12.1987.

Pertanto, il C.S.M. ha sempre escluso l’inapplicabilità ai magistrati dell’istituto del silenzio assenso, attesa «l’esigenza di una valutazione in concreto con il prestigio dell’ordine giudiziario» (cfr. parere n. 73/96 del 22.2.1996 Ufficio Studi Consiglio Superiore della Magistratura). Ciò in ragione della rilevanza costituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura e dell’autonomia riconosciuta all’ordine giudiziario dall’art. 104 della Costituzione.

Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato ribadisce, con tono perentorio, che la disciplina introdotta dall’art. 53 D.Lgs. 165/2001 «integra la scarna previsione dell’art. 16 dell’ordinamento giudiziario», la quale si limita a prevedere che il C.S.M. autorizzi gli incarichi extraistituzionali dei magistrati.

Al tempo stesso, il Consesso ricorda che tale norma (art. 53) è «successiva e di rango pari alla precedente (art. 16 ord. giud.)», disciplinando «compiutamente tutta la materia» degli incarichi extraistituzionali;

Altro rilevante principio affermato consiste nel fatto che lo speciale rilievo costituzionale del C.S.M. «non lo esonera dal rispetto del principio di legalità». Pertanto, pure tale organo «è tenuto all’osservanza delle leggi che disciplinano lo status dei magistrati». Ciò «anche in considerazione della riserva di legge statale sancita dall’art. 108 comma 1 Cost.» (cfr. negli esatti termini Sez. IV, 30 luglio 2003, n. 4406).

Il richiamo al principio di legalità diviene ancora più forte laddove vengano in rilievo principi di rango costituzionale, laddove l’incarico autorizzando afferisca a libertà costituzionalmente garantite (nella specie libertà all’insegnamento). In tal caso, affermano i Giudici di appello, «il C.S.M. deve ponderare con estrema attenzione la decisione di negare l’autorizzazione» (cfr. esatti termini Sez. IV, ord. 20 settembre 2000, n. 4677).

 

cfr.:

TAR LAZIO - ROMA SEZ. I - ordinanza 28 aprile 2004, n. 2283,  con commento di A. BIAMONTE, Conferimento di incarichi extragiudiziari, prassi del Consiglio Superiore della Magistratura ed autorizzazione mediante silenzio assenso ai sensi dell’art. 53 co. 10 D.Lgs. 165/2001.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: 5284/2004

Registro Generale : 8692/2004

Sezione Quarta

 

composto dai Signori:

Pres. Paolo Salvatore

Cons. Aldo Scola

Cons. Vito Poli

Cons. Bruno Mollica Est.

Cons. Sergio De Felice

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 02 Novembre 2004.

Visto l'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO

con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12

contro

B.F.;

 

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I n. 3727/2004 , resa tra le parti, concernente DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PER INCARICOEXTRAGIUDIZIARIO;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Udito il relatore Cons. Bruno Mollica e uditi, altresì, per le parti l’Avv. dello Stato ARENA;

Premesso in fatto che il dott. F.B., magistrato ordinario, ha presentato domanda di autorizzazione allo svolgimento di incarico di docenza per n. 8 ore di lezione presso l’Università degli studi di Napoli "Federico II";

Visto l’art. 53 D.Lgs. n. 165 del 2001, che prevede espressamente che la disciplina recata dai commi 6-13 si applica anche ai magistrati di ogni ordine e grado;

Rilevato in generale, che l’art. 53 cit. prevede (commi 6 e 7) per evidenti ragioni di speditezza dell’azione amministrativa e certezza delle aspettative dei pubblici dipendenti in ordine allo svolgimento di incarichi extraistituzionali:

A) che le attività c.d. "de minimis" (ad esempio incarichi seminariali di ogni tipo), siano totalmente liberalizzate;

B) che le attività di maggiore spessore economico e funzionale siano, invece, attratte al regime dell’autorizzazione o del conferimento;

Considerato che per gli incarichi soggetti ad autorizzazione il comma 10 del più volte menzionato art. 53 sancisce univocamente che:

A) l’autorizzazione deve essere richiesta dall’amministrazione che si giova dell’operato del pubblico dipendente;

B) tale autorizzazione può essere richiesta anche dallo stesso dipendente;

C) l’amministrazione di appartenenza (nel caso di specie il C.S.M.), deve provvedere sull’istanza nel termine di trenta giorni dalla ricezione, scaduto il quale l’autorizzazione si intende accordata se l’incarico è conferito da amministrazione pubblica;

Ritenuto che la disciplina introdotta dal menzionato art. 53 integri la scarna previsione dell’art. 16 dell’ordinamento giudiziario che si limita a prevedere che il C.S.M. autorizzi gli incarichi extraistituzionali dei magistrati;

- che tale norma (art. 53) è successiva e di rango pari alla precedente (art. 16 ord. giud.), e disciplina compiutamente tutta la materia degli incarichi extraistituzionali;

- che la speciale posizione costituzionale del C.S.M. non lo esonera dal rispetto del principio di legalità e che, pertanto, tale organo è tenuto all’osservanza delle leggi che disciplinano lo status dei magistrati anche in considerazione della riserva di legge statale sancita dall’art. 108 comma 1 Cost. (cfr. negli esatti termini Sez. IV, 30 luglio 2003, n. 4406);

- che in base al principio di libertà dell’insegnamento riconosciuto già a livello costituzionale, il C.S.M. deve ponderare con estrema attenzione la decisione di negare l’autorizzazione all’insegnamento universitario (cfr. negli esatti termini Sez. IV, ord., 20 settembre 2000, n. 4677).

P.Q.M.

Respinge l'appello (Ricorso n.8692/2004).

Condanna gli appellanti a rifondere in favore di F.B., salvo accollo definitivo, le spese della presente fase cautelare che liquida in complessivi euro 1500/00.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 02 Novembre 2004

L'ESTENSORE                 IL PRESIDENTE

Bruno Mollica                 Paolo Salvatore

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