per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA
:Sezione I n. 3727/2004 , resa tra le parti, concernente
DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PER INCARICOEXTRAGIUDIZIARIO;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare
proposta in primo grado;
Udito il relatore Cons. Bruno Mollica e uditi, altresì, per le parti l’Avv.
dello Stato ARENA;
Premesso in fatto che il dott. F.B., magistrato ordinario, ha
presentato domanda di autorizzazione allo svolgimento di incarico di docenza per
n. 8 ore di lezione presso l’Università degli studi di Napoli "Federico II";
Visto l’art. 53 D.Lgs. n. 165 del 2001, che prevede
espressamente che la disciplina recata dai commi 6-13 si applica anche ai
magistrati di ogni ordine e grado;
Rilevato in generale, che l’art. 53 cit. prevede (commi 6 e
7) per evidenti ragioni di speditezza dell’azione amministrativa e certezza
delle aspettative dei pubblici dipendenti in ordine allo svolgimento di
incarichi extraistituzionali:
A) che le attività c.d. "de minimis" (ad
esempio incarichi seminariali di ogni tipo), siano totalmente liberalizzate;
B) che le attività di maggiore spessore economico e
funzionale siano, invece, attratte al regime dell’autorizzazione o del
conferimento;
Considerato che per gli incarichi soggetti ad autorizzazione
il comma 10 del più volte menzionato art. 53 sancisce univocamente che:
A) l’autorizzazione deve essere richiesta
dall’amministrazione che si giova dell’operato del pubblico dipendente;
B) tale autorizzazione può essere richiesta anche dallo
stesso dipendente;
C) l’amministrazione di appartenenza (nel caso di specie il
C.S.M.), deve provvedere sull’istanza nel termine di trenta giorni dalla
ricezione, scaduto il quale l’autorizzazione si intende accordata se l’incarico
è conferito da amministrazione pubblica;
Ritenuto che la disciplina introdotta dal menzionato art. 53
integri la scarna previsione dell’art. 16 dell’ordinamento giudiziario che si
limita a prevedere che il C.S.M. autorizzi gli incarichi extraistituzionali dei
magistrati;
- che tale norma (art. 53) è successiva e di rango pari alla
precedente (art. 16 ord. giud.), e disciplina compiutamente tutta la materia
degli incarichi extraistituzionali;
- che la speciale posizione costituzionale del C.S.M. non lo
esonera dal rispetto del principio di legalità e che, pertanto, tale organo è
tenuto all’osservanza delle leggi che disciplinano lo status dei
magistrati anche in considerazione della riserva di legge statale sancita
dall’art. 108 comma 1 Cost. (cfr. negli esatti termini Sez. IV, 30 luglio 2003,
n. 4406);
- che in base al principio di libertà dell’insegnamento
riconosciuto già a livello costituzionale, il C.S.M. deve ponderare con estrema
attenzione la decisione di negare l’autorizzazione all’insegnamento
universitario (cfr. negli esatti termini Sez. IV, ord., 20 settembre 2000, n.
4677).
P.Q.M.
Respinge l'appello (Ricorso n.8692/2004).
Condanna gli appellanti a rifondere in favore di F.B., salvo
accollo definitivo, le spese della presente fase cautelare che liquida in
complessivi euro 1500/00.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed
è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Roma, 02 Novembre 2004
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Bruno Mollica
Paolo Salvatore