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sentenza pubblicata su - www.lexitalia.it - rivista di diritto pubblico - n. 5/2007

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I - sentenza 19 aprile 2007 n. 3453 - Pres. de Lise, Est. Caponigro - *** (Avv. Alessandro Biamonte) c. Ministero della Giustizia – Consiglio Superiore della Magistratura (Avv.ra Stato) - (accoglie).

1. Pubblico impiego - Generalità - Incarichi retribuiti - Domanda di autorizzazione - Disciplina prevista dall’art. 53, comma 10, D.Lgs. 165/2001 - Ratio - Individuazione.

2. Pubblico impiego - Magistrati - Incarichi extragiudiziari retribuiti - Domanda di autorizzazione - Disciplina prevista dall’art. 53, comma 10, D.Lgs. 165/2001 - Applicabilità.

3. Pubblico impiego - Magistrati - Incarichi extragiudiziari retribuiti - Domanda di autorizzazione - Diniego da parte del C.S.M. - Dopo la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 53, comma 10, D.Lgs. 165/2001 - Illegittimità.

1. L’art. 53, comma 10, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, prevede per i dipendenti pubblici che l’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa e che decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata, negli altri casi si intende definitivamente negata. In tal modo il legislatore ha coniugato le contrapposte esigenze delle parti, atteso che consente comunque all’amministrazione una pronuncia espressa, ma ne limita lo spatium deliberandi, prevedendo la formazione del silenzio-assenso nel solo caso di conferimento dell’incarico da parte di un soggetto pubblico, laddove è meno avvertita e, quindi, risulta recessiva l’esigenza di tutela dell’interesse pubblico.

2. L’art. 53, comma 10, D.Lgs. 165/2001, che prevede l’istituto del silenzio-assenso per le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi pubblici si applica anche ai magistrati, atteso che lo stesso art. 53, al comma 6, richiama i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 3, il quale contempla espressamente il personale di magistratura (1).

3. E’ illegittimo il provvedimento adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura, con il quale non è stato autorizzato un incarico extragiudiziario di un magistrato, nel caso in cui detto provvedimento sia stato adottato dopo la formazione del silenzio-assenso ex art. 53, comma 10, D.Lgs. 165/2001, per inutile decorso del termine di 30 giorni dalla data di richiesta dell’autorizzazione (nella specie si trattava dell’incarico conferito dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Medicina e Chirurgia, al sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, per l’insegnamento di 8 ore di lezione di diritto amministrativo per il corso di laurea di fisioterapista).

 

(1) Cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 5 dicembre 2005, n. 12979.

Osserva il T.A.R. Lazio che il termine di 30 giorni per la formazione del silenzio-assenso previsto dalla citata norma di legge è sufficientemente ampio al fine di consentire una ponderata valutazione sulla compatibilità dell’incarico extragiudiziario del magistrato con le esigenze di servizio e con le funzioni giudiziarie concretamente svolte, per cui l’eventuale formazione del silenzio-assenso non incide né sulla rilevanza costituzionale del C.S.M. né sull’autonomia dell’ordine giudiziario.

cfr.:

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CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, ordinanza 2-11-2004, n. 5284, (sull’applicabilità anche ai magistrati dell’art. 53, 10° comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001: rilascio per silenzio-assenso dell’autorizzazione agli incarichi conferiti dalla P.A.), con commento di A. BIAMONTE, Una disputa mai chiusa ...

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TAR LAZIO - ROMA SEZ. I, ordinanza 28-4-2004, n. 2283, pag. con commento di A. BIAMONTE, Conferimento di incarichi extragiudiziari, prassi del Consiglio Superiore della Magistratura ed autorizzazione mediante silenzio assenso ai sensi dell’art. 53 co. 10 D.Lgs. 165/2001.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Prima Sezione

nelle persone dei magistrati:

Dott. Pasquale de Lise Presidente

Dott. Roberto Politi Componente

Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3586 del 2004, proposto da

***

rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Biamonte con cui è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 193 (c/o Avv. M. Cristina Manni)

contro

Ministero della Giustizia – Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

per l’annullamento

del provvedimento n. P2085/2004 del 9.2.2004 avente ad oggetto il diniego di autorizzazione per l’espletamento di incarico extra-giudiziario consistente in n. 8 ore di lezione presso la Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Medicina e Chirurgia – corso di laurea in fisioterapista;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla udienza pubblica del 21 febbraio 2007 il dott. Roberto Caponigro, mentre nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 febbraio 2004, ha deliberato di non autorizzare l’incarico conferito dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Medicina e Chirurgia, al dott. ***, sostituto procuratore della Repubblica presso ***, per l’insegnamento di 8 ore di lezione di diritto amministrativo per il corso di laurea di fisioterapista nell’anno accademico 2003/2004.

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001. Violazione dell’art. 16 R.D. 12/1943. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e assenza dei presupposti. Ingiustizia manifesta. Violazione della circolare C.S.M. n. 15207 del 16 dicembre 1987 e succ. modd.

Il C.S.M. avrebbe emesso il provvedimento quando si era ormai esaurito il potere di decidere essendo decorsi i trenta giorni fissati dall’art. 53 D.Lgs. 165/2001, al termine dei quali l’autorizzazione si intenderebbe rilasciata.

L’incarico per il quale è stata richiesta l’autorizzazione rientrerebbe tra quelli autorizzabili ai sensi delle circolari che disciplinano la materia e tutti i parametri di cui alla circolare n. 15207/1987 sarebbero rispettati; il ricorrente avrebbe comunque garantito che l’espletamento dell’incarico sarebbe avvenuto senza incidere sul funzionamento dell’Ufficio di appartenenza.

Il ricorrente sarebbe stato autorizzato all’effettuazione di 20 ore di insegnamento presso l’Università di Cassino, per cui non avrebbe superato il limite fissato nella c.d. "prassi consiliare".

La c.d. "prassi consiliare", che fissa il limite massimo di autorizzazione per incarichi di insegnamento in 35 ore per anno accademico, sarebbe arbitraria, mentre la circolare n. 15207/1987 richiederebbe una valutazione in ordine al caso concreto.

In ogni caso, dovrebbe essere garantita al ricorrente la possibilità di scegliere quale incarico, tra quelli di cui è assegnatario, voglia espletare.

L’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 2283 pronunciata da questa Sezione nella camera di consiglio del 28 aprile 2004.

All’udienza pubblica del 21 febbraio 2007, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con l’impugnata delibera del 4 febbraio 2004, ha negato al ricorrente un incarico di insegnamento di 8 ore di lezione di diritto amministrativo per il corso di laurea in fisioterapista conferito dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il provvedimento è stato adottato:

considerato che, fra i principi generali in materia di autorizzazione degli incarichi extragiudiziari, assume speciale rilievo il riscontro della compatibilità dell’incarico con l’efficiente espletamento delle funzioni giudiziarie, dovendosi impedire significative sottrazioni di energia del magistrato ai compiti istituzionali;

considerato che il magistrato richiedente è già stato autorizzato in data 14.1.2004 a svolgere 36 ore di lezione presso l’Università di Cassino per l’anno accademico 2003/2004;

vista la prassi consiliare che ha quantificato in 35 ore per anno accademico il limite massimo di autorizzazione per incarichi di insegnamento presso le Università per evitare sottrazioni prolungate all’attività di servizio.

Con la prima censura, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla propria istanza.

La doglianza è fondata e va accolta.

L’art. 53, co. 10, D.Lgs. 165/2001 prevede che l’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa; decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata, negli altri casi si intende definitivamente negata.

In tal modo, il legislatore coniuga le contrapposte esigenze delle parti, atteso che consente comunque all’amministrazione una pronuncia espressa, ma ne limita lo spatium deliberandi, prevedendo la formazione del silenzio assenso nel solo caso di conferimento dell’incarico da parte di un soggetto pubblico, laddove è meno avvertita e, quindi, risulta recessiva l’esigenza di tutela dell’interesse pubblico.

Il comma 6 dell’art. 53 in discorso stabilisce che i commi da 7 a 13 dell’articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, compresi quelli di cui all’art. 3.

Di talché, la Sezione ha già avuto modo di osservare che la questione dell’applicabilità ai magistrati del descritto procedimento di assenso è risolto dallo stesso art. 53, co. 6, che richiama i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 3, il quale contempla espressamente il personale di magistratura (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I, 5 dicembre 2005, n. 12979).

D’altra parte, il termine di legge è sufficientemente ampio per consentire una ponderata valutazione sulla compatibilità dell’incarico extragiudiziario del magistrato con le esigenze di servizio e con le funzioni giudiziarie concretamente svolte, per cui l’eventuale formazione del silenzio assenso non incide né sulla rilevanza costituzionale del C.S.M. né sull’autonomia dell’ordine giudiziario.

Nel caso di specie, sebbene non risulti agli atti del giudizio la data di ricezione dell’istanza, costituisce una circostanza sostanzialmente incontestata che l’amministrazione abbia provveduto decorso il termine di trenta giorni, sicché sull’istanza del dott. Bisceglia deve ritenersi formato il silenzio assenso.

La fondatezza della prima doglianza, assorbite le ulteriori censure, è idonea a determinare la fondatezza del ricorso ed il suo accoglimento con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

3. Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla, l’atto impugnato.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Depositata il segreteria il 19 aprile 2007.

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