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Alessandro BIAMONTE

IL DANNO DA RITARDATA ELEZIONE

TRA GIURISDIZIONE E ASPIRAZIONE RISARCITORIA

commento dell'Avv. Alessandro Biamonte pubblicato su

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rivista diretta dal Prof. Paolo Cendon (Università di Trieste)

sentenza pubblicata anche su

Alessandro BIAMONTE

IL DANNO DA RITARDATA ELEZIONE

TRA GIURISDIZIONE E ASPIRAZIONE RISARCITORIA

Conformemente all’orientamento della Suprema Corte (v. Cass., SS.UU., 22.3.1999 n. 172 in tema di regolamento di giurisdizione) ove l'attore, sulla premessa di avere conseguito un numero di voti validi tali da determinarne l’elezione, deduca che tale proclamazione è mancata perché nel corso delle operazioni di scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione sono state occultate preferenze espresse in suo favore chiedendo la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del ritardo con cui ha conseguito l'elezione, la relativa domanda rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Conseguentemente, deve imputarsi allo Stato la responsabilità ascrivibile al comportamento dei componenti di tali uffici posto in essere in violazione del diritto soggettivo pubblico a ricoprire il mandato elettivo.

La questione è agevolmente inquadrabile con riferimento al concetto dei cd. diritti in attesa di espansione. L’avvenuto accertamento, ad opera degli organi giurisdizionali preposti, del diritto alla proclamazione ha «riespanso» il diritto dell’attore. Di qui, la necessità di adire l’unico Giudice naturalmente competente a conoscere dei diritti soggettivi, ovvero il Giudice ordinario.

Infatti, l’accertamento della responsabilità chiesta al giudice non interferisce con l’esercizio dei poteri connessi alla verifica dei presupposti per la proclamazione.

Una domanda formulata in tal senso postula che tale esercizio sia già avvenuto (nel caso di specie ad opera del T.A.R.).

«Analogo fenomeno si riproduce ogni volta in cui la giurisdizione sulla domanda appartiene ad un giudice, e però esula dalla sua competenza giurisdizionale decidere di uno dei punti della controversia, perché esso dà luogo ad una questione conoscere della quale spetta ad altro giudice» (C. Cass., SS.UU. 172/99 cit.)

Nell’ipotesi contemplata, il T.A.R. ha verificato il presupposto, correggendo il dato elettorale e proclamando eletto l’attore.

Ne consegue che la pretesa fatta valere (mancata percezione del cd. gettone di presenza conseguente alla ritardata elezione e riconoscimento di un adeguato ristoro patrimoniale), una volta intervenuta la proclamazione ad opera del Tribunale Amministrativo, è di diritto soggettivo perfetto e, trattandosi di materia sottratta alla giurisdizione esclusiva del G.A., appare del tutto peregrino dubitare in merito all’individuazione del Giudice ordinario quale sede giurisdizionale naturalmente preposta alla cognizione della domanda.
Quanto al ristoro patrimoniale riconosciuto, va segnalato come il giudicante superi la contraddittoria tesi erariale, che, reinterpretando – al contrario – il principio della compensatio lucri cum damno, pretendeva che nulla potesse riconoscersi, a titolo di risarcimento conseguente alla mancata percezione del gettone di presenza, a chi, per colpa esclusivamente ascrivibile alla P.A., non avesse potuto partecipare alle sedute. 

Da segnalare, infine, il riconoscimento, in via equitativa, del danno non patrimoniale, correlato all’ingiusta lesione di un interesse a valori della persona costituzionalmente garantiti (nel caso di specie diritto all’elettorato passivo: art. 51 Cost.).

Così come chiarito dalla Suprema Corte, il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto ogni qual volta vi sia stata una lesione di detti valori, ancorché il fatto non costituisca reato (Cass. civ., sez. III, 31.5.2004 n. 8827).

Il danno non patrimoniale, infatti, dopo l’entrata in vigore della Carta costituzionale ben può essere riferito alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento di diritti inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente ne esige tutela (Cass civ., sez. III, 31.5.2003, n. 8828). Nel caso di specie, unitamente ai valori tutelati costituzionalmente viene peraltro in rilievo il disagio e lo stress patito in conseguenza dell’errore che ha inciso sulla correttezza del dato elettorale e, conseguentemente, sul ritardo (oltre un anno) con cui l’attore è stato reintegrato nella carica.

 

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sez. IV civile

Sentenza 25 marzo 2006, n. 3576

G.U. Dott. Cataldi

(Omissis)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto notificato in data 2.12.04 da G. T., elettivamente domiciliato in Napoli Via Duomo n. 348, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Biamonte, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro COMUNE di NAPOLI, domiciliato in Palazzo San Giacomo, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Monconi, per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTO

Nonché

MINISTERO DELL'INTERNO ed UFFICIO CENTRALE per le elezioni amministrative 2001 presso i Consigli Circoscrizionali del Comune di Napoli, entrambi domiciliati ex legge, in via Diaz 11, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, dalla quale sono rappresentati e difesi

CONVENUTI

OGGETTO: azione di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale Conclusioni per l'attore: "accoglimento della domanda. Con vittoria di spese di lite".

Conclusioni per il Comune di Napoli: "rigetto delle domande svolte nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite".

Conclusioni per il Ministero dell'Interno e per l'Ufficio Elettorale Centrale per le Elezioni Amministrative anno 2001 presso i Consigli Circoscrizionali del Comune di Napoli: "in via principale, inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del Tribunale adito; in via subordinata rigetto della domanda per infondatezza e, comunque per difetto di legittimazione passiva del convenuto Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Elettorale Centrale per le Elezioni Amministrative anno 2001. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2.12.04, G. T. premesso che alle elezioni amministrative del 13.5.01, al termine delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale, era risultato primo dei non eletti, con 190 voti, al Consiglio Circoscrizionale Avvocata - Montecalvario S.G. - Porto del Comune di Napoli; che avendo riscontrato delle irregolarità nella conta dei voti (alla candidata che lo precedeva, G. M., erano stati erroneamente attribuiti 12 voti in più), aveva proposto ricorso al T.A.R. della Campania per la correzione del risultato elettorale; che il Tribunale Amministrativo con sentenza n.2354/02 depositata il 23.4.2002 aveva accolto il ricorso dichiarandolo eletto in luogo di G. M.; che era stato reintegrato nella carica di Consigliere Circoscrizionale il 6.5.02; che a causa dell'errore avvenuto nel corso delle operazioni elettorali non aveva potuto partecipare a 120 sedute del Consiglio Circoscrizionale Avvocata - Montecalvario - S.G. - Porto, perdendo così il "gettone di presenza" che spetta ai consiglieri per ciascuna delle sedute cui partecipano e che ammonta ad € 54,23 a seduta; che a causa della illegittimità commessa dagli organi dell'Ufficio Elettorale, era stato interrotto per un anno il suo rapporto con l'elettorato, iniziato nella precedente consiliatura (era già stato eletto al medesimo Consiglio Circoscrizionale nelle R.G. 35684/2004 3 precedenti elezioni amministrative), con conseguente danno all'immagine; che poiché il comportamento illegittimo della P.A. aveva leso un suo diritto, quello all'elettorato passivo, inerente alla persona e tutelato direttamente dalla Costituzione, gli spettava anche il risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nel disagio e nello stress patito per la tardiva proclamazione a consigliere circoscrizionale; tutto ciò premesso, ha convenuto in giudizio il Comune di Napoli, il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Elettorale Centrale per le Elezioni Amministrative del 2001 presso i Consigli Circoscrizionali del Comune di Napoli (di seguito, per comodità, Ufficio Elettorale) per l'accertamento della responsabilità, ex art. 2043 c.c., degli organi preposti alle operazioni elettorali nell'avergli cagionato i danni in precedenza indicati, con conseguente condanna del Ministero dell'Interno al pagamento di € 6.507,60, oltre interessi, quale lucro cessante, commisurato all'importo dei "gettoni" di presenza da lui non percepiti; di € 2.500,00, o di una somma maggiore ritenuta equa dal giudice, oltre interessi, per la lesione alla propria immagine nei confronti dell'elettorato; di € 2.500,00, o di una somma maggiore ritenuta equa dal giudice, oltre interessi, quale danno non patrimoniale correlato all'ingiusta lesione di un valore della persona costituzionalmente garantito (nel caso di specie il diritto all'elettorato passivo).

Il Comune di Napoli si è costituito rilevando che nei suoi confronti non era stata proposta alcuna domanda.

Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Centrale si sono costituiti eccependo: a) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

b) la carenza di legittimazione passiva di essi convenuti, in quanto, come affermato anche dal T.A.R. nella sentenza che aveva accolto il ricorso del Tagliatatela, il legittimato passivo rispetto alla domanda proposta è il Comune di Napoli; c)

l'infondatezza nel merito della domanda per mancanza di un comportamento illegittimo della P.A., e per assenza di danni risarcibili, in quanto il "gettone" di presenza non è una retribuzione bensì un ristoro per un impegno che l'attore non ha affrontato, mentre il diritto all'elettorato passivo è un diritto a potere essere eletti e non a dovere essere eletti.

All'udienza di trattazione, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. Nell'udienza successiva la causa è stata assegnata in decisione con termine di 60 gg. per il deposito della comparsa conclusionale e termine di 20 gg. per le repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sollevata dall'Avvocatura dello Stato.

È pacifico che i danni lamentati dall'attore sono stati causati dall'esercizio illegittimo della funzione pubblica, in particolare da un provvedimento, la proclamazione degli eletti, che il giudice amministrativo ha ritenuto viziato ed ha implicitamente annullato, dichiarando eletto il T. in luogo della Marotta.

2. In base al combinato disposto delle leggi n. 570 del 1960, n. 1147 del 1966 e n. 278 del 1976 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 256 del 1989), spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative alle operazioni per l'elezione dei consigli circoscrizionali del comune. Il sindacato esercitato in questi casi non è quello tipico del giudizio di legittimità, perché il giudice non si limita ad annullare l'atto illegittimo, ma ha il potere di sostituirsi alla p.a., procedendo alla proclamazione del soggetto che risulti avere diritto ad essere eletto (art. 84 della legge 570 del 1960). Il giudice amministrativo esercita dunque una giurisdizione c.d. di merito.

3. L'effetto demolitorio della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania non è stato, secondo la tesi dell'attore, sufficiente ad eliminare tutte le conseguenze negative che il provvedimento viziato ha arrecato alla sua posizione soggettiva; e non vi è dubbio che i danni in cui tali conseguenze si concretano siano in astratto risarcibili anche ove la posizione soggettiva incisa fosse qualificabile in termini di interesse legittimo.

Come è noto, a questa conclusione è giunta per la prima volta la sentenza della Cassazione n. 500 del 1999. Si tratta di un approdo che è seguito ad un lungo dibattito dottrinale e che è avvenuto sulla spinta dell'ordinamento comunitario che non conosce la distinzione, tutta italiana, tra diritto soggettivo ed interesse legittimo.

Preso atto di questa evoluzione giurisprudenziale, il legislatore ha previsto, con la legge n. 205 del 2000, che nell'ambito della sua giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo conosce anche del risarcimento de! danno e degli altri diritti patrimoniali consequenziali (il potere di disporre il risarcimento del danno era stato già conferito al giudice amministrativo, nell'ambito della sua giurisdizione esclusiva, con l'art. 35 del d.lgs. n.80 del 1998).

L'art. 7 della legge 1034 del 1971, modificato appunto dalla L. 205 del 2000, consente quindi al giudice preposto dalla Costituzione alla tutela dell'interesse legittimo, di assicurare una tutela piena ed esaustiva, dandogli il potere di disporre il risarcimento di quelle lesioni alla posizione del privato che non sono eliminate con il semplice annullamento dell'atto.

Sussistono infatti una serie di casi in cui la tutela demolitoria è insufficiente a riparare tutte le conseguenze negative che il provvedimento illegittimo ha arrecato nella sfera del privato.

Il risarcimento del danno, come sottolineato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 204 del 2004, costituisce R.G. 35684/2004 quindi un ulteriore strumento di tutela per il cittadino (tale affermazione è riferita al potere risarcitorio riconosciuto nell'ambito della giurisdizione esclusiva, ma può essere estesa anche alla giurisdizione di legittimità).

Sulla base di quanto esposto è possibile affermare con certezza che il T. poteva proporre la domanda risarcitoria nel giudizio con cui ha impugnato l'atto lesivo, ed il giudice amministrativo avrebbe deciso sulla stessa in applicazione di quanto stabilito dal citato art. 7 della legge T.A.R., avendo giurisdizione anche su tale pretesa.

4. Fatta questa premessa, deve ora essere affrontata la questione interpretativa sottesa all'eccezione sollevata dall'Avvocatura: occorre, cioè, stabilire se la proposizione dell'azione di risarcimento del danno in un separato giudizio abbia o meno delle conseguenze sul piano della giurisdizione, e se, quindi, il giudice ordinario possa o meno decidere una siffatta controversia.

Sulla questione non vi è omogeneità di vedute tra il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, che in recenti pronunce (Ad. Plen. nn. 9 del 2005 e 2 del 2006 e S.U. n. 1207 del 2006, tutte riferite a controversie rientranti nelle "particolari materie" di giurisdizione esclusiva) hanno assunto posizioni antitetiche. Il Consiglio di Stato ha infatti ritenuto che la giurisdizione del giudice amministrativo non venga meno in caso di domanda risarcitoria proposta dopo che l'atto R.G. 35684/2004 amministrativo sia stato annullato, in sede giurisdizionale o in sede di autotutela da parte della stessa P.A.; la Cassazione invece ritiene che la domanda rientri nella giurisdizione generale del giudice ordinario perché con essa si fa valere un diritto soggettivo.

A sostengo della propria opzione interpretativa, l'Adunanza Plenaria si basa su una serie di rilievi: - l'interpretazione letterale porta a concludere che l'art. 7 della legge 1034/71 non introduce una prescrizione di contestualità tra sindacato di legittimità e cognizione degli effetti di ordine patrimoniale;

- da un punto di vista logico sistematico "è inaccettabile, in via di principio, una tesi che lasci al ricorrente la scelta del giudice competente, proponendo insieme o distintamente le due domande, senza che mutino i presupposti di fatto o di diritto sui quali si fondano"; - il nesso tra illegittimità dell'atto e responsabilità dell'autorità amministrativa che lo ha emanato non è meno stretto o ha diversa natura se le due questioni, quella relativa ai vizi dell'atto e quella risarcitoria, sono esaminate e risolte in un unico giudizio o in due giudizi separati.

La Cassazione fonda, al contrario, la giurisdizione del giudice ordinario solo sull'assunto secondo cui la posizione giuridica di cui si chiede tutela ha natura di diritto soggettivo.

A questa ricostruzione aderisce anche il T., che richiama nelle proprie memorie la sentenza della Cassazione R.G. 35684/2004 9 n. 500 del 1999.

Ad avviso di questo Giudice, va ritenuta la giurisdizione del G.O.

Militano in favore di tale conclusione una serie di argomenti concorrenti.

L'opzione interpretativa sostenuta dalla Suprema Corte si basa, essenzialmente, su un dato di natura sostanziale, il diritto soggettivo sotteso alla domanda risarcitoria, abbandonando l'impostazione tradizionale di natura processuale, sulla cui base si è sempre effettuato il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa: il criterio della causa petendi (o petitum sostanziale).

Ora, è vero che la sentenza n. 500 ha percorso una strada, quella della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno, che all'epoca era obbligata, perché il giudice amministrativo non aveva, nell'ambito della giurisdizione di legittimità, il potere di disporre il risarcimento, e che tale situazione è oggi mutata, con l'attribuzione di un generale potere risarcitorio in capo al Giudice Amministrativo.

E tuttavia, per comprendere appieno il senso di quel potere risarcitorio, pare necessario riflettere su quanto affermato dalla Corte Cost. nella sent. 204/2004, ed in particolare nella parte della sentenza in cui ha spiegato le ragioni per le quali "la dichiarazione di incostituzionalità (degli artt. 33 e 34) non investe in alcun modo" l'art. 7 (quello che ha modificato l'art. 35).

La Corte ha motivato questo suo convincimento osservando quanto segue: "i/ potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova "materia" attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. L'attribuzione di tale potere non soltanto appare conforme alla piena dignità di giudice riconosciuta dalla Costituzione al Consiglio di Stato, ma anche, e soprattutto, essa affonda le sue radici nella previsione dell'art. 24 Cost., il quale, garantendo alle situazioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati poteri; e certamente il superamento della regola (avvenuto, peraltro, sovente in via pretoria nelle ipotesi olim di giurisdizione esclusiva), che imponeva, ottenuta tutela davanti al giudice amministrativo, di adire il giudice ordinario, con i relativi gradi di giudizio, per vedersi riconosciuti i diritti patrimoniali consequenziali e l'eventuale risarcimento del danno (regola alla quale era ispirato anche l'art. 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che pure era di derivazione comunitaria), costituisce null'altro che attuazione del precetto di cui all'art. 24 Cosi. ".

Dunque, nel pensiero delle Corte, a) il risarcimento del danno non è una materia, ma uno strumento di tutela; b) come tale si tratta, però, di uno strumento di tutela "ulteriore" rispetto a quello classico sperimentabile avanti al giudice amministrativo; c) tale strumento risulta attribuito al giudice amministrativo in funzione della garanzia della effettività del diritto di azione; d) l'attribuzione dell'utilizzabilità di tale strumento avanti al giudice amministrativo serve per evitare che il cittadino sia costretto ad adire prima la giurisdizione amministrativa per vedersi riconosciuta la tutela demandata in via esclusiva al giudice amministrativo e poi il giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno.

Se così è, e se questo è l'assetto costituzionalmente corretto del riparto di giurisdizione in materia risarcitoria, pare innegabile che l'attribuzione al privato, che sia costretto a rivolgersi al Giudice Amministrativo allo scopo di ottenere la declaratoria di illegittimità di un atto, della facoltà di ottenere "in unica soluzione" anche il risarcimento del danno, costituente una tutela ulteriore, in quanto rappresenta una realizzazione piena del dettato costituzionale dell'art. 24 Cost. (e, potrebbe aggiungersi, di quello dell'art., 111 Cost.), non può per ciò stesso essere trasformata in un obbligo; nell'obbligo, cioè, di agire immediatamente per il risarcimento dei danni innanzi al Giudice della legittimità dell'atto, specie ove si consideri che, normalmente, nell'immediatezza dell'emanazione dell'atto illegittimo, il privato non è neanche in grado di conoscere l'esistenza e l'entità dei danni che quell'atto può provocargli.

Una volta, poi, che si ammetta che l'azione risarcitoria possa essere esercitata separatamente da quella volta ad ottenere la caducazione dell'atto, non pare del tutto esatto quanto assunto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato per giustificare la rivendicazione della propria giurisdizione: ed infatti, i presupposti di fatto e di diritto della domanda risarcitoria mutano a seconda che l'azione sia proposta contestualmente a quella di annullamento o successivamente, dal momento che in questo secondo caso l'atto illegittimo generatore del danno rappresenta un mero "fatto", ormai privo delle sue connotazioni autoritative. D'altro canto, se il fatto produttivo del danno fosse rappresentato da un atto illegittimo, poi annullato dall'Amministrazione in sede di autotutela, non essendovi un atto da annullare, non pare dubbio che a conoscere della domanda risarcitoria non possa che essere il G.O.; e non dissimile risulta il caso in cui l'atto illegittimo sia stato annullato a seguito del ricorso al Giudice amministrativo.

Con riferimento al caso di specie, poi, può persino dubitarsi del fatto che la giurisdizione del G.A. sia una giurisdizione di legittimità: essa, infatti, in materia elettorale, come visto si connota come giurisdizione di merito, a fronte della quale la posizione dell'interessato non pare di interesse legittimo, trattandosi piuttosto di un diritto, e di un diritto soggettivo pubblico, di diretta matrice costituzionale.

Da ultimo, non può non considerarsi che la regolamentazione della giurisdizione, all'interno del sistema, spetta proprio alla Corte di Cassazione, i cui pronunciamenti in materia sono dunque dotati di particolare autorità (oltre che autorevolezza).

5. Passando al merito, va preliminarmente verificata la legittimazione passiva dei convenuti; ed infatti, sia il Comune di Napoli, sia il Ministero dell'Interno e l'Ufficio elettorale Centrale hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ed in particolare l'Amministrazione centrale ha fondato tale eccezione su quanto sostenuto dal Tar Campania nella stessa sentenza con la quale è stata accertata l'avvenuta elezione del T., laddove afferma essere il Comune, e non l'amministrazione Statale e gli organi temporanei preposti ad accertare e dichiarare i risultati, unico legittimo contraddittore nel contenzioso elettorale.

Ad avviso di questo Giudice, la legittimazione compete al Ministero ed all'Ufficio Elettorale.

Ed infatti, l'affermazione contenuta nella pronuncia del Tribunale Amministrativo è il frutto della peculiare giurisdizione spettante a quel Giudice in materia di R.G. 35684/2004 14 contenzioso elettorale, che è destinata a sfociare nella eventuale rettifica delle risultanze delle operazioni elettorali;

come ben evidenziato nella citata pronuncia, l'individuazione della qualità di parte innanzi al Giudice Amministrativo va effettuata in base al criterio dei risultati della consultazione elettorale (criterio che porta ad identificare come legittimata l'amministrazione cui si riferisce l'elezione), e non già dell'imputazione formale degli atti contestati. Ben diverso è, allora, il discorso allorché si discuta di risarcimento danni: in questo caso, non conta più, ai fini della legittimazione, il risultato elettorale (ormai definitivamente accertato per effetto della pronuncia del G.A.), ma proprio quell'imputazione formale degli atti compiuti, che qui sono senza dubbio ascrivibili all'Ufficio Centrale Elettorale, organo straordinario dello Stato.

Del resto, tale conclusione è stata, implicitamente ma con chiarezza, avallata dal Consiglio di Stato che, confermando con la sentenza 7045/2003 la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania anche con riguardo alla regolamentazione delle spese del primo grado, ha però chiarito che "in altra sede l'ente locale, ove sussistano i presupposti per un'azione di risarcimento dei danno, possa far valere il pregiudizio subito a causa del comportamento tenuto da altri soggetti intervenuti nel procedimento elettorale", con ciò chiaramente indicando nell'Ufficio R.G. 35684/2004 15 Elettorale e nel Ministero dell'Interno in cui quell'organo è incardinato il soggetto tenuto a rispondere, sotto il profilo risarcitorio, delle eventuali irregolarità verificatesi nel procedimento elettorale.

Va, dunque, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli, essendo legittimato nel presente giudizio esclusivamente il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Elettorale Centrale.

6. L'attore ha invocato il risarcimento di una serie di danni a suo dire derivatigli dalla illegittima, temporanea, esclusione dal Consiglio Circoscrizionale Avvocata - Montecalvario - S. G. - Porto; danni rapportati alla mancata percezione del "gettone" di presenza che compete ai consiglieri per ciascuna seduta, alla lesione all'immagine subita, ed al danno non patrimoniale connesso all'ingiusta lesione di valori costituzionalmente garantiti.

La domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.

Innanzitutto, non v'è dubbio, per essere stato accertato dal Giudice Amministrativo, che la proclamazione tra gli eletti in quel Consìglio Circoscrizionale di tale G. M. in luogo del T. sia stato il risultato dell'attribuzione del tutto irregolare alla prima di 12 preferenze nel seggio n. 67, non risultanti dall'analisi delle tabelle di scrutinio e dalle schede della sezione. Esclusi tali voti arbitrariamente attribuiti alla M., è dunque risultato eletto proprio il T..

R.G. 35684/2004 16 Risulta dalla documentazione in atti, che nel periodo in cui ha ricoperto la carica di consigliere circoscrizionale la M. ha preso parte a 120 sedute del Consiglio: è dunque senz'altro ipotizzabile che l'odierno attore avrebbe partecipato ad altrettante sedute. Il compenso (gettone di presenza) dei consiglieri circoscrizionali ammonta ad € 54,23 per ogni seduta, per un totale, dunque, di € 6.507,60. Né pare decisivo, in senso contrario, che il compenso dei Consiglieri consista, appunto, in un gettone di presenza, e che, pertanto, come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, valga a compensare un impegno che, nella fattispecie, non vi è stato:

tale modo di argomentare, che pare quasi rifarsi alla cd. compensatio lucri cum dammo, non pare fondato, dal momento che la quel mancato impegno rappresenta proprio il danno, e non un vantaggio, per il consigliere illegittimamente escluso dalla sua carica.

Il T. ha, poi, chiesto il ristoro per pretesi danni all'immagine: egli, infatti, consigliere uscente, avrebbe subito una interruzione nella propria attività politica, e, così, una lesione nel rapporto con il proprio elettorato in termini di rappresentatività ed immagine.

Ora, va innanzitutto tenuto conto della effettiva realtà di cui si tratta, quella dei Consigli Circoscrizionali, e delle non particolarmente rilevanti funzioni dagli stessi esercitate; si tratta, cioè, di un ambito nel quale pare difficile individuare (anche in ragione del tempo relativamente breve nel quale la vicenda si è conclusa) una lesione nel rapporto tra consigliere ed elettorato, e meno ancora un vero e proprio danno all'immagine (peraltro non provato) arrecato dalla mancata elezione. In ogni caso, potrebbe anche ritenersi che la battaglia" sostenuta per il riconoscimento dell'avvenuta elezione possa aver rinsaldato tale legame, salvaguardando, o addirittura confermando, l'immagine del consigliere T., oggettivamente vittima, al pari dei suoi elettori, sino all'intervento del Tar, di un vero e proprio sopruso.

Ricorre, invece, un danno non patrimoniale; il T. ha visto ingiustamente comprimere un suo diritto costituzionale (quello all'elettorato passivo), da azioni che, peraltro, in astratto sembrano riconducibili anche ad estremi di reato. Da tale lesione non possono non esserne derivate sofferenze, patemi d'animo e disagi, che pare necessario risarcire, sia pure in via puramente equitativa. Avuto riguardo alla natura del fatto, al tipo di carica di cui si discute, al periodo durante il quale l'attore ne è stato estromesso, ed alle presumibili sofferenze derivatene, pare equo quantificare il danno in € 2.500,00 in valuta attuale.

Complessivamente, all'attore compete, a titolo di risarcimento danni, la complessiva somma di € 9.007,60, che andrà maggiorata di interessi legali dalla presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.

R.G. 35684/2004 18 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in mancanza di nota spese, avuto riguardo al valore della lite, al numero di udienze ed all'attività difensiva svolta, in complessivi € 1.552,37, di cui € 100,00 per spese, € 711,00 per diritti, € 580,00 per onorario di avvocato ed € 161,37 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Alessandro Biamonte che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

Vanno compensate per intero le spese di lite nei rapporti tra attore e Comune di Napoli.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli;

accoglie la domanda nei confronti del Ministero dell'Interno - Ufficio Elettorale Centrale per le elezioni amministrative 2001 presso i Consigli Circoscrizionali del Comune di Napoli, e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore di G. T., a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 9.007,60, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;

condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.552,37, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Alessandro Biamonte che ha dichiarato di averne fatto anticipo;

compensa per intero le spese di lite nei rapporti tra G. T. e Comune di Napoli.

Così deciso in Napoli, il 25.3.2006.

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