------------
(1) Nel procedimento elettorale,
anche se l'ente locale è tenuto a subire eventuali effetti negativi della
condotta posta in essere da organi non incardinati nel proprio apparato
organizzativo (nel caso di specie, l'ufficio elettorale), il consolidamento di
tali effetti in capo all'ente medesimo fa sì che questo divenga il portatore
istituzionale dell’interesse alla conservazione dei propri organi nella
composizione ad essi conferita dall'atto di proclamazione degli eletti.
Pertanto, l’ente locale oltre ad
essere parte necessaria del giudizio proposto per l'annullamento dell'atto di
proclamazione degli eletti e per la correzione del risultato elettorale, nel
caso di accoglimento del ricorso, viene ad assumere anche il ruolo di parte
soccombente e, in tale qualità, è destinatario della condanna alle spese.
Ciò non toglie, che in altra sede
l'ente locale, ove sussistano i presupposti per una azione di risarcimento del
danno, possa far valere il pregiudizio subito a causa del comportamento tenuto
da altri soggetti intervenuti nel procedimento elettorale.
FATTO
Il Comune di Napoli propone appello
contro la sentenza del Tar della Campania specificata in epigrafe, che, dopo
aver estromesso dal giudizio il Ministero dell'interno, ha accolto il ricorso
elettorale proposto dal signor Taglialatela e, per l'effetto, lo ha dichiarato
eletto alla carica di consigliere circoscrizionale in luogo della signora
Marotta. L'appello è circoscritto alla parte della sentenza con la quale il
primo giudice ha condannato l'amministrazione comunale al pagamento delle spese
del giudizio liquidate in € 2500.
Sostiene l'amministrazione di aver
partecipato al giudizio di primo grado solo perché a lei vengono imputati i
risultati elettorali e quindi solo quale destinataria ultima degli effetti
prodotti dall’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti. Nel caso di
specie, il pregiudizio subito dal ricorrente è dipeso unicamente dal
comportamento tenuto dall'ufficio elettorale (organo del ministero dell'interno)
che commise l'errore che ha inficiato la legittimità delle elezioni. Pertanto,
l'amministrazione comunale, che nella vicenda si è comportata in modo neutrale,
non può essere considerata parte soccombente.
Il signor Taglialatela, a sua
volta, propone ricorso incidentale, sostenendo che, ove non dovesse essere
configurata la soccombenza del Comune di Napoli, le spese del giudizio
dovrebbero essere poste a carico del Ministero dell'interno o della
controinteressata. Di certo non a carico del vincitore.
Il Ministero dell'interno,
costituito nel giudizio di appello, sostiene che, una volta estromesso dal
giudizio, viene meno il presupposto per la sua condanna alle spese, le quali
giustamente sono state poste a carico del comune di Napoli che è il solo
soggetto legittimato passivamente.
DIRITTO
L’appello proposto dal Comune di
Napoli è infondato.
L'appello è circoscritto alla parte
della sentenza con la quale il Tar della Campania, nell'accogliere il ricorso
elettorale proposto dal signor Taglialatela, ha condannato l'amministrazione
comunale al pagamento delle spese del giudizio.
In materia di rimborso delle spese
del giudizio amministrativo, l'art. 26, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, fa
espresso rinvio alle norme del codice di procedura civile, che si basano sul
principio generale della condanna della parte soccombente, salvo che sussistano
giusti motivi che inducano il giudice, sulla base di un apprezzamento latamente
discrezionale, a disporre da loro compensazione anche parziale. Ora,
l'amministrazione comunale nega di essere parte soccombente, facendo riferimento
a quel filone giurisprudenza che configura la posizione processuale dell'ente
locale quale parte necessaria alla quale vanno imputati i risultati della
consultazione elettorale (Consiglio Stato sez. V, 17 settembre 2001, n. 4847).
Tanto più perché, nel caso di specie, la sua difesa nel giudizio di primo grado
tenne un comportamento di indifferenza rispetto alle parti private.
La tesi non può essere condivisa.
La disciplina delle spese
processuali contenuta nell'articolo 91 e seguenti del codice di procedura civile
si basa non sul principio della responsabilità, bensì su quello della causalità,
nel senso che la condanna alle spese è conseguenza della soccombenza, cioè di un
dato oggettivo che non tiene in considerazione la colpa della parte. L’elemento
soggettivo, infatti, è preso in considerazione dal codice di procedura,
all'articolo 96, solo nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o
resistito in un giudizio con mala fede o colpa grave. Ma in tal caso si tratta
di una figura autonoma rispetto a quella disciplinata dalle norme generali sulla
soccombenza.
Ora, nel procedimento elettorale,
anche se l'ente locale è tenuto a subire eventuali effetti negativi della
condotta posta in essere da organi non incardinati nel proprio apparato
organizzativo (nel caso di specie, l'ufficio elettorale), sta per certo che il
consolidamento di tali effetti in capo all'ente medesimo fa sì che questo
divenga il portatore istituzionale dell’interesse alla conservazione dei propri
organi nella composizione ad essi conferita dall'atto di proclamazione degli
eletti. In questo senso, l’ente locale oltre ad essere parte necessaria del
giudizio proposto per l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti e
per la correzione del risultato elettorale, nel caso di accoglimento del
ricorso, viene ad assumere anche il ruolo di parte soccombente. Ciò non toglie,
che in altra sede l'ente locale, ove sussistano i presupposti per una azione di
risarcimento del danno, possa far valere il pregiudizio subito a causa del
comportamento tenuto da altri soggetti intervenuti nel procedimento elettorale.
Per questi motivi il ricorso in
appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e
sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l’appello.
Condanna il comune appellante al
rimborso, nei confronti delle controparti costituite, delle spese del giudizio,
che liquida, unitamente agli onorari, in complessivi € 5000.
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del 19 novembre 2002, con l’intervento dei signori:
Agostino Elefante Presidente
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
Francesco D’Ottavi Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Aldo Fera F.to Agostino
Elefante
Depositata in segreteria in data 25
febbraio 2003.