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rivista di diritto pubblico diretta dal Prof. Avv. G. Virga dell'Università di Palermo

commento di Alessandro Biamonte

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 25 febbraio 2003 n. 1076 - Pres. Elefante, Est. Fera - Comune di Napoli (Avv.ti Barone, Tarallo e Ricci) c. Taglialatela (Avv.ti Franco Iadanza e Alessandro Biamonte) e Ministero dell'interno (Avv.ra Stato) - (conferma T.A.R. Campania - Napoli, sez. II, 23 aprile 2002, n. 2354).

1. Giustizia amministrativa - Sentenza - Condanna alle spese - Presupposti - Applicabilità del principio della causalità e non di quello della responsabilità.

2. Giustizia amministrativa - Sentenza - Condanna alle spese - Per giudizio elettorale - Nei confronti dell’amministrazione comunale - Legittimità - Possibilità dell’amministrazione comunale di agire in separata sede nei confronti di coloro che hanno, con il loro comportamento, provocato la condanna - Sussiste.

1. La disciplina delle spese processuali contenuta nell'articolo 91 e seguenti del codice di procedura civile si basa non già sul principio della responsabilità, bensì su quello della causalità, nel senso che la condanna alle spese è conseguenza della soccombenza, cioè di un dato oggettivo che non tiene in considerazione la colpa della parte. L’elemento soggettivo, infatti, è preso in considerazione dal codice di procedura, all'articolo 96 c.p.c., solo nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in un giudizio con mala fede o colpa grave: ma si tratta di una figura autonoma rispetto a quella disciplinata dalle norme generali sulla soccombenza.

2. E’ legittima una sentenza con la quale il giudice amministrativo, nell'accogliere un ricorso elettorale, condanna l'amministrazione comunale al pagamento delle spese del giudizio, salva la possibilità per l'ente locale, ove sussistano i presupposti per una azione di risarcimento del danno, di far valere in altra sede il pregiudizio subito a causa del comportamento tenuto da altri soggetti intervenuti nel procedimento elettorale (1).

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(1) Nel procedimento elettorale, anche se l'ente locale è tenuto a subire eventuali effetti negativi della condotta posta in essere da organi non incardinati nel proprio apparato organizzativo (nel caso di specie, l'ufficio elettorale), il consolidamento di tali effetti in capo all'ente medesimo fa sì che questo divenga il portatore istituzionale dell’interesse alla conservazione dei propri organi nella composizione ad essi conferita dall'atto di proclamazione degli eletti.

Pertanto, l’ente locale oltre ad essere parte necessaria del giudizio proposto per l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti e per la correzione del risultato elettorale, nel caso di accoglimento del ricorso, viene ad assumere anche il ruolo di parte soccombente e, in tale qualità, è destinatario della condanna alle spese.

Ciò non toglie, che in altra sede l'ente locale, ove sussistano i presupposti per una azione di risarcimento del danno, possa far valere il pregiudizio subito a causa del comportamento tenuto da altri soggetti intervenuti nel procedimento elettorale.

 

FATTO

Il Comune di Napoli propone appello contro la sentenza del Tar della Campania specificata in epigrafe, che, dopo aver estromesso dal giudizio il Ministero dell'interno, ha accolto il ricorso elettorale proposto dal signor Taglialatela e, per l'effetto, lo ha dichiarato eletto alla carica di consigliere circoscrizionale in luogo della signora Marotta. L'appello è circoscritto alla parte della sentenza con la quale il primo giudice ha condannato l'amministrazione comunale al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 2500.

Sostiene l'amministrazione di aver partecipato al giudizio di primo grado solo perché a lei vengono imputati i risultati elettorali e quindi solo quale destinataria ultima degli effetti prodotti dall’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti. Nel caso di specie, il pregiudizio subito dal ricorrente è dipeso unicamente dal comportamento tenuto dall'ufficio elettorale (organo del ministero dell'interno) che commise l'errore che ha inficiato la legittimità delle elezioni. Pertanto, l'amministrazione comunale, che nella vicenda si è comportata in modo neutrale, non può essere considerata parte soccombente.

Il signor Taglialatela, a sua volta, propone ricorso incidentale, sostenendo che, ove non dovesse essere configurata la soccombenza del Comune di Napoli, le spese del giudizio dovrebbero essere poste a carico del Ministero dell'interno o della controinteressata. Di certo non a carico del vincitore.

Il Ministero dell'interno, costituito nel giudizio di appello, sostiene che, una volta estromesso dal giudizio, viene meno il presupposto per la sua condanna alle spese, le quali giustamente sono state poste a carico del comune di Napoli che è il solo soggetto legittimato passivamente.

DIRITTO

L’appello proposto dal Comune di Napoli è infondato.

L'appello è circoscritto alla parte della sentenza con la quale il Tar della Campania, nell'accogliere il ricorso elettorale proposto dal signor Taglialatela, ha condannato l'amministrazione comunale al pagamento delle spese del giudizio.

In materia di rimborso delle spese del giudizio amministrativo, l'art. 26, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, fa espresso rinvio alle norme del codice di procedura civile, che si basano sul principio generale della condanna della parte soccombente, salvo che sussistano giusti motivi che inducano il giudice, sulla base di un apprezzamento latamente discrezionale, a disporre da loro compensazione anche parziale. Ora, l'amministrazione comunale nega di essere parte soccombente, facendo riferimento a quel filone giurisprudenza che configura la posizione processuale dell'ente locale quale parte necessaria alla quale vanno imputati i risultati della consultazione elettorale (Consiglio Stato sez. V, 17 settembre 2001, n. 4847). Tanto più perché, nel caso di specie, la sua difesa nel giudizio di primo grado tenne un comportamento di indifferenza rispetto alle parti private.

La tesi non può essere condivisa.

La disciplina delle spese processuali contenuta nell'articolo 91 e seguenti del codice di procedura civile si basa non sul principio della responsabilità, bensì su quello della causalità, nel senso che la condanna alle spese è conseguenza della soccombenza, cioè di un dato oggettivo che non tiene in considerazione la colpa della parte. L’elemento soggettivo, infatti, è preso in considerazione dal codice di procedura, all'articolo 96, solo nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in un giudizio con mala fede o colpa grave. Ma in tal caso si tratta di una figura autonoma rispetto a quella disciplinata dalle norme generali sulla soccombenza.

Ora, nel procedimento elettorale, anche se l'ente locale è tenuto a subire eventuali effetti negativi della condotta posta in essere da organi non incardinati nel proprio apparato organizzativo (nel caso di specie, l'ufficio elettorale), sta per certo che il consolidamento di tali effetti in capo all'ente medesimo fa sì che questo divenga il portatore istituzionale dell’interesse alla conservazione dei propri organi nella composizione ad essi conferita dall'atto di proclamazione degli eletti. In questo senso, l’ente locale oltre ad essere parte necessaria del giudizio proposto per l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti e per la correzione del risultato elettorale, nel caso di accoglimento del ricorso, viene ad assumere anche il ruolo di parte soccombente. Ciò non toglie, che in altra sede l'ente locale, ove sussistano i presupposti per una azione di risarcimento del danno, possa far valere il pregiudizio subito a causa del comportamento tenuto da altri soggetti intervenuti nel procedimento elettorale.

Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l’appello.

Condanna il comune appellante al rimborso, nei confronti delle controparti costituite, delle spese del giudizio, che liquida, unitamente agli onorari, in complessivi € 5000.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre 2002, con l’intervento dei signori:

Agostino Elefante Presidente

Goffredo Zaccardi Consigliere

Aldo Fera Consigliere estensore

Francesco D’Ottavi Consigliere

Claudio Marchitiello Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Aldo Fera F.to Agostino Elefante

Depositata in segreteria in data 25 febbraio 2003.

 

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