rivista di diritto pubblico diretta dal
Prof. Avv. G. Virga dell'Università di Palermo
ALESSANDRO BIAMONTE
Il cumulo dei requisiti tecnico – economici. Le direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE tra il lento avvicinamento della disciplina nazionale ai
principi comunitari e le accelerazioni giurisprudenziali
TAR LOMBARDIA - BRESCIA - ordinanza 11 marzo 2005 n. 334
- Pres. Mariuzzo, Est. Pedron - S.E.T. Safeenvironmental
Technologies s.r.l. (Avv.ti Alessandro Biamonte,
Franco Iadanza e Leonardo Mojana) c. Enelpower s.p.a. (Avv.ti Greco e Salvadori)
e altri (n.c.) - (accoglie la domanda cautelare ed ordina a Enelpower s.p.a. di
ripetere la procedura di prequalifica tenendo conto complessivamente dei
requisiti di tutte le imprese dell’A.T.I. costituenda)
Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Di associazione
temporanea di imprese - Per mancanza dei requisiti tecnici ed economici in
misura maggioritaria da parte della capogruppo e mandataria - Contrasto con i
principi comunitari che impongono di valutare le referenze con riferimento
all’intera a.t.i. - Sussiste - Domanda di sospensione - Va accolta.
Si appalesa illegittimo e va sospeso il provvedimento di
esclusione da una gara (nella specie per una fornitura di importo comunitario)
nel caso in cui l’Ente aggiudicatore (Enelpower s.p.a.), nella fase di
prequalifica, abbia fatto una stretta applicazione delle norme del bando sul
riparto dei requisiti tecnici ed economici (in particolare dei punti che
concentrano nella mandataria la maggior parte delle referenze), in contrasto con
i principi comunitari che, al contrario, impongono di valutare le referenze con
riferimento all’intera ATI (art. 54 commi 5 e 6 della direttiva 31 marzo 2004 n.
2004/17/CE, e art. 47 comma 3 della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE).
Benché tali direttive non siano ancora state recepite e non sia ancora scaduto
il termine di recepimento, le disposizioni richiamate possono considerarsi
applicabili in quanto ricognitive di principi della materia, in parte già
accertati dalla giurisprudenza comunitaria (1).
(1) Cfr. Corte Giust. 2 dicembre 1999 C-176/98.
Commento di
ALESSANDRO BIAMONTE
(Avvocato del foro di Napoli)
Il cumulo dei requisiti tecnico –
economici.
Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
tra il lento avvicinamento della
disciplina nazionale ai principi comunitari
e le accelerazioni giurisprudenziali
L’ordinanza
in rassegna rappresenta l’occasione per riflettere sui tempi fisiologici di
coordinamento delle discipline nazionali con i principi comunitari e sui
salutari impulsi acceleratori che vi possono essere inferti dalla diretta
applicazione di questi ultimi ad opera dei giudici nazionali.
La questione
oggi esaminata affronta il tema, mai sufficientemente percorso, del cumulo delle
capacità tecniche ed economiche nei raggruppamenti di imprese. Argomento
caratterizzato da un invalso orientamento giurisprudenziale di allineamento alla
normativa comunitaria che ha ormai generalizzato e istituzionalizzato (v.
direttiva 2004/17 per i settori esclusi, e 2004/18 per tutti gli altri) la
possibilità dell’operatore economico di avvalersi della capacità di altri
soggetti, «indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi».
Un processo inarrestabile, rallentato dalle legislazioni nazionali – spesso non
adeguatamente coordinate con i principi comunitari (circostanza che amplifica le
esigenze di rimessioni ex art. 176 Tratt. CE alla Corte di Giustizia) -,
ma accelerato dalle pronunce dei giudici locali.
Sul principio
di specie, ai fini di una ricostruzione storico sistematica, sia esemplificativo
richiamare alcune pronunce della Corte di Giustizia - Sez. V, 14 aprile 1994, in
causa C-389/92 (Ballast Nedam Groep I) e Sez. III, 18 dicembre 1997, in causa
C-5/97 (Ballast Nedam Groep II) - con le quali è stato affermato che
«…l’aggiudicazione … può essere chiesta non solo da una persona fisica o
giuridica che provveda direttamente all’esecuzione dell’opera, ma altresì da una
persona che la faccia eseguire tramite agenzie o succursali … ovvero da un
raggruppamento di imprenditori, a prescindere dalla sua forma giuridica…» e
che «…una holding che non esegue direttamente le opere, perché le consociate
che se ne occupano sono persone giuridiche distinte, non può per tale motivo
essere esclusa dalle procedure di partecipazione agli appalti di lavori
pubblici…» .
Rilevante
anche la successiva pronuncia della Corte di Giustizia, Sez. V, 2 dicembre 1999,
in causa C-176/98 (Holst Italia S.p.A.), che ha confermato, anche con riguardo
agli appalti di servizi, la possibilità per la concorrente di riferirsi ai
requisiti ed alle capacità economiche e tecniche di altri soggetti di cui
dimostri la disponibilità. E ciò indipendentemente dalla natura giuridica dei
vincoli esistenti con tali soggetti.
Alla luce dei
recenti sviluppi, può dirsi ormai consolidato il principio per cui il
concorrente può fare affidamento sulla capacità tecnico - economico -
finanziaria di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei legami
con essi (artt. 47.2 direttiva unificata 2004/18/CE e 54 co. 5 – 6 direttiva
unificata 2004/17/CE), avendo ben presente la necessità di distinguere i
requisiti tecnici di carattere oggettivo (afferenti in via immediata alla
qualità del prodotto o servizio reso accertabili mediante sommatoria di quelli
posseduti dalle singole imprese, da quelli soggettivi (v. da ultimo Cons. St.,
sez. IV, sent. 14 febbraio 2005 n. 435). Tale corollario, già ribadito dalla
Giurisprudenza comunitaria è stato oggi generalizzato dalle direttive 2004/18 e
2004/17, sì che può ritenersi senza dubbio alcuno che il concorrente possa fare
riferimento, in ogni caso, sia sotto il profilo economico (co. 6 art. 54 dir.
2004/17), sia sotto quello tecnico (co. 7 art. 54 cit.), alla capacità di altri
soggetti.
Sulla base di
tali presupposti il Consiglio di Stato (VI sezione, 20.12.2004 n. 8145) ha
affermato recentemente che «la Commissione di gara non poteva escludere
senz’altro il Consorzio, ma doveva piuttosto verificare l’effettivo possesso del
requisito del fatturato in capo alle società consorziate che avrebbero eseguito
il servizio in caso di aggiudicazione dell’appalto» proprio sulla base del
presupposto che il soggetto partecipante può contare anche dell’apporto di altri
soggetti sul piano tecnico ed economico (Cons. di Stato, sez. V, 7 febbraio
2003, n. 645; Cons. di Stato, sez. V, 18 ottobre 2001, n. 5517), con la
conseguenza che, «salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, in
ogni caso dovrà annullarsi (per carenza di istruttoria) la lettera di
esclusione, e la commissione dovrà verificare, ai fini dell’ammissione in gara,
il possesso dei requisiti di fatturato in capo al Consorzio, tenendo conto del
fatturato delle imprese consorziate, e valutando se lo stesso sia effettivo e
corrispondente, nell’importo, a quanto prescritto dalla lettera invito. A
seguito di eventuale ammissione del Consorzio in gara, la Commissione dovrà
procedere alle successive operazioni di esame e valutazione delle offerte, al
fine dell’individuazione del soggetto avente titolo all’aggiudicazione».
Ne consegue
che l’Ente aggiudicatore non può procedere alla diretta esclusione senza
valutare e verificare previamente il possesso del fatturato e dei requisiti
tecnici in capo all’intero raggruppamento di imprese.
Pertanto
laddove, come nella fattispecie esaminata dal TAR Brescia (si controverte in
materia di settori esclusi), il giudizio sia compiuto, sia dal punto di vista
economico, sia tecnico, unicamente con riferimento alla capogruppo omettendo di
verificare il dato complessivo, esso risulta inevitabilmente inficiato da un
vizio di legittimità.
Resta aperta
la soluzione al legislatore nazionale (nell’ordinanza si fa riferimento al D.Lgs.
158/95), nell’attesa che ponga un punto fermo, conformemente agli ormai
generalizzati principi comunitari.
(omissis)
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare:
del provvedimento di esclusione dalla gara di cui al bando n.
I.AA.4.1.131, pubblicato sulla GUCE dell’11 novembre 2004 (fornitura in opera di
5 impianti di evaporazione – cristallizzazione degli effluenti del trattamento
spurghi in altrettante centrali termoelettriche);
dei verbali e degli atti di gara;
(omissis)
Considerato a un sommario esame:
Enelpower spa ha indetto una gara (bando n. I.AA.4.1.131,
pubblicato sulla GUCE dell’11 novembre 2004) per la fornitura in opera di 5
impianti di evaporazione – cristallizzazione degli effluenti del trattamento
spurghi (desolforazione) in altrettante centrali termoelettriche. La gara segue
la forma della procedura negoziata secondo la disciplina del Dlgs. 17 marzo 1995
n. 158. L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
la ricorrente ha partecipato alla gara come mandataria di un’ATI
costituenda con altre due imprese;
una nota di ENEL spa del 22 febbraio 2005 (riconducibile a
Enelpower spa sia attraverso la clausola in nome e per conto sia per gli
univoci riferimenti alla gara) ha informato la ricorrente dell’esclusione dalla
gara per mancanza dei requisiti tecnici ed economici. Nella suddetta nota si fa
riferimento alla posizione della ricorrente quale mandataria nell’ATI
costituenda:
punto III.2.1.3. - 8a) del bando: la mandataria non
avrebbe progettato e fornito almeno tre sistemi di concentrazione per il
trattamento di reflui con le caratteristiche indicate nel bando. I
concentratori con gypsum seeded slurry per reflui simili sarebbero
soltanto due e comunque con portata inferiore a quella richiesta;
punto III.2.1.3. – 8b) del bando: la mandataria non
avrebbe progettato e fornito almeno tre sistemi di cristallizzazione per il
trattamento di reflui con le caratteristiche indicate nel bando;
punto III.2.1.3. – 8c) del bando: la mandataria non
avrebbe progettato e fornito almeno un sistema di concentrazione -
cristallizzazione installato in una centrale termoelettrica;
punto III.2.1.3. – 6 del bando: la mandataria non
disporrebbe di un fatturato nell’ultimo triennio pari al 60% dell’importo
complessivo indicato nel bando;
la nota è stata depositata in giudizio da Enelpower spa in
risposta al ricorso introduttivo, con il quale la ricorrente ha lamentato la
mancanza di trasparenza della procedura e la violazione del principio di
concorrenzialità e massima partecipazione;
dalla nota risulta che nella fase di prequalifica Enelpower
spa ha fatto una stretta applicazione delle norme del bando sul riparto dei
requisiti tecnici ed economici (in particolare dei punti che concentrano nella
mandataria la maggior parte delle referenze). Questa soluzione appare in
contrasto con i principi comunitari che al contrario impongono di valutare le
referenze con riferimento all’intera ATI (art. 54 commi 5 e 6 della direttiva 31
marzo 2004 n. 2004/17/CE, e art. 47 comma 3 della direttiva 31 marzo 2004 n.
2004/18/CE). Benché tali direttive non siano ancora state recepite e non sia
ancora scaduto il termine di recepimento, le disposizioni richiamate possono
considerarsi applicabili in quanto ricognitive di principi della materia, in
parte già accertati dalla giurisprudenza comunitaria (C.Giust. 2.12.1999
C-176/98). Il bando di gara nella parte in cui contrasta con norme
comunitarie sufficientemente puntuali deve essere disapplicato. Parimenti deve
essere disapplicato l’art. 23 comma 12 del Dlgs. 158/1995, nella parte in cui
consente ai soggetti aggiudicatori di richiedere alcune referenze a una sola
delle imprese dell’ATI. Enelpower spa è quindi tenuta a ripetere la procedura di
prequalifica tenendo conto complessivamente dei requisiti di tutte le imprese
dell’ATI costituenda;
l’inquadramento di Enelpower spa nella categoria degli
organismi di diritto pubblico o in quella delle imprese pubbliche non è
rilevante sotto questo profilo e può essere rinviata alla fase di merito;
l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione
dell’esclusione da parte delle imprese mandanti non appare condivisibile, in
quanto il ricorso può essere inteso come uno strumento a disposizione della
mandataria per lo svolgimento del proprio mandato. Le mandanti potranno decidere
in un secondo tempo se avvalersi dell’eventuale pronuncia favorevole;
Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
P.Q.M.
accoglie la domanda cautelare e conseguentemente ordina a
Enelpower spa di ripetere la procedura di prequalifica tenendo conto
complessivamente dei requisiti di tutte le imprese dell’ATI costituenda, fermo
restando medio tempore il divieto di sottoscrivere il contratto di
fornitura.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è
depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.