n. 1012 Reg. Sent.
Anno 2001
n. 2807 reg. Ric.
Anno 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli (sezione I)
Composto da:
Carlo D’Alessandro – Presidente –
Alessandro Pagano – Consigliere rel. Est. –
Paolo Carpentieri – Consigliere –
SENTENZA
Sul ricorso n. 2807/1996 proposto da: S.A.
rappresentato e difeso dall’avv.to Franco Iadanza ed elettivamente domiciliato
alla v. Duomo n. 348, Napoli;
contro
Ministero delle Finanze in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello
Stato con cui domicilia in Napoli, v. Diaz, n. 11;
per l’annullamento
del decreto del Ministro delle Finanze n. 448662 del
13.1.1996, notificato il 6.,2.1996, che ha dichiarato il ricorrente cessato dal
servizio permanente per perdita del grado per rimozione;
visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi all’udienza del 6.12.2000 – rel. Il Cons. Pagano – gli
avv.ti: come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto
1. Con il presente ricorso, notificato il 5.4.1996 e
depositato il 19.4.1996, S.A., militare della Guardia di Finanza, si duole del
provvedimento adottato nei suoi confronti di cessazione dal servizio permanente,
per perdita del grado per rimozione, e messa a disposizione del distretto
militare competente quale soldato semplice, adottato nei suoi confronti a
seguito di procedimento disciplinare instaurato dopo il passaggio in giudicato
della condanna penale per il delitto di cui all’art. 317 c.p.
Ha articolato tre motivi di gravame con cui deduce la
violazione di legge (Legge n. 19/90; D.P.R. n. 3/57; L. 241/90) e l’eccesso di
potere sotto molteplici profili.
2. Resiste l’amministrazione.
3. All’udienza indicata, la causa è stata trattenuta in
decisione.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è da accogliere nei limiti di cui infra.
4.1. Valga una breve ricostruzione dei fatti di causa.
Con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 6 marzo
1995 è stata definita, in sede penale, la vicenda relativa a S. A., militare
della Guardia di Finanza, poi delibata in sede disciplinare, il cui esito è
contestato innanzi al giudice amministrativo.
Il predetto procedimento disciplinare è cominciato in data 17
giugno 1995.
Con provvedimento del 13 settembre 1995, si è provveduto, da
parte della P.A. procedente, in via di autotutela, ad annullare gli atti di tale
procedimento, per lesione del diritto di difesa dell’incolpato. Il procedimento
si è poi concluso con il decreto n. 448662 del 13 gennaio 1996 di cessazione dal
servizio.
4.2. Su tale premessa, vanno analizzati i motivi dedotti.
(omissis)
4.2.2. Da accogliere, per contro, nell’ambito del primo
motivo relativo alle censure procedimentali, è la doglianza inerente al mancato
rispetto del termine di 90 giorni entro cui, ai sensi della lex 19/1990,
il procedimento va concluso.
Come chiarito dal superiore giudice (Cds Ad. Plen. 9 novembre
1999 n. 4/2000; CdS IV 26 giugno 2000 n. 3605) il termine di 90 giorni ex
lege 19/1990 inizia a decorrere non già dalla data dell’effettivo avvio del
procedimento stesso, ma dalla scadenza dei 180 giorni, sempre previsti dall’art.
9 della legge 19/1990, che costituiscono il periodo temporale massimo entro il
quale – avuta conoscenza della sentenza penale di condanna – deve essere avviato
il procedimento disciplinare.
Deve quindi ritenersi che, in via generale, l’amministrazione
dispone, per la "gestione" del procedimento disciplinare di complessivi giorni
270.
Nel caso in esame, il procedimento a carico dello S. avrebbe
dovuto svilupparsi in un arco temporale che va dal 24 marzo 1995 al 19 dicembre
1995.
Né può peraltro darsi rilievo alla disposizione della
circolare nr. 230000 del 31 luglio 1993 che ha inteso regolare i tempi
procedimentali, disponendo che, in caso di autoannullamento del procedimento,
l’amministrazione stessa ha 90 giorni per rinnovare lo stesso.
In fatto, va evidenziato che, anche a seguire la difesa
dell’amministrazione, dalla data del 10 ottobre 1995, termine da cui è
"ripartita" la procedura, al 13 gennaio 1996, sono trascorsi più dei novanta
giorni indicati.
In diritto, si osserva che la contestazione del mancato
rispetto del termine ex art. 9 lege 19/1990 involge anche tale circolare,
che peraltro, il ricorrente non aveva l’onere di previamente e specificamente
impugnare. La lesione infatti, per il ricorrente, si è determinata con
l’emanazione dell’atto impugnato, dopo il decorso del termine massimo
summenzionato.
La predetta circolare, dettando una disciplina che può
rivelarsi, in sede applicativa, contraria alla legge 19/1990, pone una
illegittimità che si deve ritenere denunciata nell’ambito dei rilievi posti con
il primo motivo di ricorso, sul mancato rispetto della legislazione di
riferimento.
Per la fondatezza di tale censura, il ricorso è da accogliere
e l’atto gravato da annullare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo della Campania, Napoli (sezione
prima) pronunciando sul ricorso summenzionato, lo accoglie e per
l’effetto annulla l’atto impugnato (decreto del ministro delle Finanze nr.
448662 del 13.1.1996).
Spese compensate. Ordina all’Amministrazione di uniformarsi.
Così deciso in Napoli, il 6.12.2000 e il 14.2.2001, nella
camera di consiglio del TAR.
Carlo D’Alessandro Pres.
Alessandro Pagano Rel. Est.
Depositata il 5 marzo 2001.