TAR CALABRIA-CATANZARO, SEZ. II -
Ordinanza 8 giugno 2000 n. 473 - Pres. Brandileone, Est.
Durante - B. (avv. Alessandro Biamonte) c.
Min. difesa.
Servizio civile - Computo periodo necessario al riconoscimento dell’obiezione di
coscienza ricompreso entro termine massimo di legge - Tardività chiamata oltre
il suddetto termine - Sussiste.
ALESSANDRO BIAMONTE
(AVVOCATO DEL FORO DI NAPOLI)
L’ordinanza in esame è di notevole interesse,
in quanto interviene nella disputa interpretativa concernente il termine ultimo
per la chiamata al servizio dell’obiettore di coscienza. Salvo qualche isolata
pronuncia, la Giurisprudenza si era ormai attestata (almeno fino all’entrata in
vigore del D. Lgs. 30.12.1997 n. 504) nel senso di ritenere necessario, al fine
di individuare il dies ad quem della chiamata alle armi (rectius:
al servizio), aggiungere al termine massimo dei 12 mesi, contemplato dall’art.
21 della L. 191/75, l’ulteriore termine di 6 mesi, previsto dalla L. 15.12.1997
n. 772 per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza. Pertanto, seguendo
questa tesi, la chiamata avrebbe dovuto considerarsi tardiva ove l’avvio al
servizio fosse avvenuto oltre i 18 mesi dalla presentazione della domanda di
ammissione al servizio sostitutivo. Ciò ha pertanto consentito al Ministero
della Difesa, per anni, di avviare i giovani al servizio civile in limine
litis, quasi allo scadere dei 18 mesi.
L’argomento è certamente di rilievo,
considerato che concerne la possibilità, per il giovane, di poter programmare la
propria vita; ambito già toccato dalla pronuncia della Consulta del 2.2.1990 n.
41.
L’ambito normativo è stato poi segnato dalla
novella introdotta dal D. Lgs. n. 504/97, il quale, non solo ha ridotto a nove
mesi il termine massimo per l’impiego dei coscritti, ma ha altresì espressamente
previsto l’estensione della norma agli obiettori di coscienza.
L’entrata in vigore del Decreto Legislativo in parola
ha segnato una rimodulazione dei termini massimi per l’avvio dei giovani
all’espletamento degli obblighi di leva, stabilendo che, “decorso inutilmente
tale periodo (art. 1 co. 2) il cittadino ha diritto alla dispensa”. Il
successivo co. 5 dell’art. 1 dispone che le norme in parola “valgono anche per
gli obiettori di coscienza” e che inoltre “il periodo di nove mesi complessivo
previsto come termine massimo per l’impiego si applica anche agli obiettori
di coscienza a partire dall’anno 2000”. Tale termine, specifica ancora il
legislatore, “comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della
posizione di obiettore di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n.
772” (abrogata poi dalla L. 8.7.1998 n. 230).
Anche se tale norma segna un progresso
notevole, nel senso di equiparare, finalmente, in modo sostanziale la posizione
di chi intenda svolgere il servizio civile a quella del giovane che opti per
quello militare, al punto di considerare ricompreso, nel termine massimo per la
chiamata, anche il periodo necessario al riconoscimento dell’obiezione, occorre
tuttavia osservare che lascia (almeno prima facie) sorgere dei dubbi in
ordine l suo ambito temporale di efficacia (nel senso che sembra doversi
applicare solo agli obiettori che presentino la domanda a partire dal 2000, e
non già a quelli che l’abbiano anteriormente proposta e che siano però chiamati
nel corso dell’anno 2000).
Ove non si ritenesse applicabile, a favore di chi
abbia anteriormente presentato la domanda per la prestazione del servizio, il
termine massimo di nove mesi, è bene evidenziare che la norma sancisce comunque
una regola fondamentale: il termine (quale esso sia) deve comprendere anche il
periodo necessario per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza. Tale
principio, pertanto, può essere assunto come criterio interpretativo generale,
espressione di una voluntas legislatoris sempre più orientata alla piena
equiparazione dei due servizi, e, pertanto, applicabile anche a chi abbia in
precedenza proposto la domanda di ammissione al servizio civile e, solo nel
2000, sia stato chiamato ai fini dell’espletamento dello stesso.
Nel caso in esame il giovane aveva proposto
l’istanza per la prestazione del servizio sostitutivo civile nel dicembre 1998
ed è stato precettato a distanza di 17 mesi, con invito a presentarsi all’ente
di destinazione nel maggio 2000. Il TAR Calabria, con l’ordinanza in parola, ha
sospeso il provvedimento impugnato, ritenendo evidentemente tardiva la chiamata.
Se anche, infatti, non volesse ritenersi
applicabile il termine massimo di 9 mesi per l’avvio alle armi (previsto dal
D.Lgs. 504/97), la chiamata risulterebbe comunque intempestiva, considerato che
essa è avvenuta oltre i 12 mesi previsti dalla disciplina previgente (termine,
quest’ultimo, in cui occorre ricomprendere, come previsto dal co. 5 dell’art. 1
D.Lgs. 504/97, anche il periodo per il riconoscimento dell’obiezione). Lettura
interpretativa che il Tribunale amministrativo ha inteso prediligere.
Registro Ordinanze: 473/2000
Registro Generale: 799/2000
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA
CATANZARO
2A SEZIONE T.A.R. CALABRIA
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO BRANDILEONE Presidente
NICOLA DURANTE Ref., relatore
GIOVANNI SABBATO
Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio dell’ 8 giugno 2000
Visto il ricorso 799/2000 proposto da:
BISCEGLIA GUIDO NATO IL 13/12/1972
rappresentato e difeso da:
BIAMONTE ALESSANDRO
CANDREVA BRUNELLA
con domicilio eletto in CATANZARO
LARGO ZINZI, 2
presso
CANDREVA BRUNELLA
contro
MINISTERO DELLA DIFESA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
CATANZARO
PER L’ANNULLAMENTO - previa sospensione -
a)
della
Cartolina precetto n. 225 del 27.4.2000, con la quale il ricorrente è
stato precettato a presentarsi i lgiorno 18.5.2000 presso la Lega Coop. Regione
Calabria in catanzaro, al fine dell’espletamento del servizio sostitutivo
civile;
b)
di
ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della
esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dal
ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELLA DIFESA
Udito il relatore Dott. Nicola DURANTE e uditi,
altresì, gli Avvocati come da verbale d’udienza;
Visto l’art. 21 della Legge 6 icembre 1971 n. 1034;
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla
legge per l’accoglimento della sospensiva
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda incidentale di
sospensive (ricorso n. 799/2000). Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
CATANZARO, lì 8 giugno 2000
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