rivista di diritto pubblico diretta dal
Prof. Avv. G. Virga dell'Università di Palermo
TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. III -
sentenza 21 marzo 2005 n. 2045 - Pres.
De Leo, Est. Maddalena - T. (Avv. Alessandro
Biamonte) c. Regione Campania (Avv.ti A. Bove e R. Paniariello) ed
Imperiale (n.c.) - (accoglie).
1. Concorso - Bando - Titoli di ammissione - Impugnazione
immediata della relativa clausola - Candidato in possesso di titolo di studio
considerato equipollente a quelli previsti dal bando - Non occorre.
2. Concorso - Bando - Titoli di ammissione - Ammissione di
concorrenti in possesso di titoli di studio dichiarati equipollenti dalla legge
- Equipollenza non richiamata dal bando - Necessità.
3. Concorso - Bando - Titoli di ammissione - Equipollenza di
altri titoli di studio - Va prevista formalmente da un provvedimento legislativo
o amministrativo.
4. Concorso - Bando - Titoli di l’ammissione - Equipollenza
della laurea in commercio internazionale dei mercati valutari a quella in
economia e commercio - Sussiste ex legge n. 28 del 1990.
1. La clausola del bando che
prevede il possesso di determinati titoli di studio per l’ammissione al
concorso, non può ritenersi immediatamente lesiva e non va, quindi, direttamente
impugnata nel caso in cui un candidato sia in possesso di un titolo di studio
espressamente previsto dalla legge come equipollente a quelli indicati dal
bando, dato che in tale ipotesi il candidato stesso può legittimamente
attendersi una interpretazione della norma del bando a lui favorevole.
2. Anche se il bando di concorso
non prevede espressamente la possibilità di ritenere validi titoli di studio
equipollenti a quelli indicati, costituisce un principio pacificamente affermato
in giurisprudenza, ancorché con talune sporadiche eccezioni, quello secondo cui
detta equipollenza deve essere comunque riconosciuta ove espressamente prevista
da norme di legge o da altre disposizioni (1).
3. L’equipollenza di un titolo di
studio ad altro deve risultare da un provvedimento legislativo o amministrativo
che la dichiari formalmente (2).
4. Ai fini dell'ammissione ai
concorsi nella pubblica amministrazione, la equipollenza della laurea in
commercio internazionale dei mercati valutari a quella in economia e commercio
è espressamente prevista dalla legge n. 28 del 1990; inoltre, con decreto
interministeriale del 5 maggio 2004, è stata approvata una tabella di
equiparazione tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione ai
pubblici concorsi, nella quale la laurea in economia del commercio dei mercati
valutari è stata equiparata alla classe di lauree specialistiche delle scienze
dell’economia, CLS – 64/S, classe della quale fa parte anche la laurea in
economia e commercio.
(1) Cons. Stato, Sez. V, 27
febbraio 2001, n. 1069: sebbene il bando sia lex specialis della
procedura di un concorso, il procedimento concorsuale è comunque regolato anche
da tutte le norme c.d. autoesecutive, cioè che non abbisognano per la loro
applicazione della intermediazione di altre norme, tra le quali rientrano anche
le norme che dispongono la equipollenza ex lege di taluni titoli di
studio con altri, a nulla rilevando che il bando non abbia previsto tale
eventualità.
(2) Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9269.
Cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. II, 2
maggio 2005, n. 3225, (sulla tassatività delle prescrizioni del bando che
prevedono per l'ammissione al concorso il possesso di determinati titoli di
studio e sull’impossibilità di interpretare estensivamente le norme che
prevedono l’equipollenza tra titoli di studio diversi).
(omissis)
PER L'ANNULLAMENTO
·
del Decreto Dirigenziale n. 454 del
7/12/2004, notificato in data 14 dicembre 2004, con il quale la ricorrente è
stata esclusa dalle fasi successive del concorso pubblico per la copertura di 28
posti di categoria D, profilo professionale di "Funzionario Project manager",
impugnato con il ricorso originario;
· ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi
compresi: nota di trasmissione del decreto, allegato B al decreto, recante
l’elenco dei candidati ammessi, allegato C recante l’elenco dei candidati
esclusi;
· il bando di concorso nella parte in cui esclude i laureati
in possesso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati
valutari;
·
del contenuto del
telegramma 1008112 del 20.12.2004 recante la comunicazione del rigetto del
ricorso proposto in via amministrativa e la conferma della esclusione della
ricorrente, impugnato con i motivi aggiunti;
(omissis)
FATTO
Con il ricorso il epigrafe, la ricorrente, ha
impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso pubblico indetto dalla
regione Campania per la copertura di 28 posti di categoria D, profilo
professionale di "Funzionario Project manager", motivato in base alla carenza
del titolo di studio di cui all’art. 2, lett. b del bando.
Il ricorso è articolato nelle
seguenti censure:
1. eccesso di potere e violazione
dei DM 27.10.1992 e 26.02.1996, nonché del decreto interministeriale del
5.5.2004, dell’art. 1 domma 1 della legge n. 28 del 14.2.1990, dell’art. 1 comma
2 e 3 della legge n. 241 del 1990, poiché la ricorrente ha conseguito il diploma
di laurea in economica del commercio internazionale e dei mercati valutari,
titolo equipollente alla laurea in economia e commercio e sussumibile nella
classe CLS-64/S denominata "scienze economiche" aventi tutte identico valore
legale ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DM 3.11.1999, n. 509;
2. illegittimità per le medesime censure sub 1. del bando di concorso, ove lo
interpreti restrittivamente, nella parte in cui esclude i titoli di studio
equipollenti.
Con i motivi aggiunti la ricorrente ha inoltre impugnato il rigetto del ricorso
proposto in via amministrativa e la conferma dell’esclusione, per i seguenti
motivi:
1. carenza di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990,
carenza di istruttoria, falsa applicazione del bando di concorso e dell’art. 27,
comma 4 del regolamento in materia di accesso agli impieghi nella Giunta
regionale della Campania, violazione dei DM 27.10.1992 e 26.02.1996, nonché del
decreto interministeriale del 5.5.2004, della legge n. 28 del 1990, degli artt.
3,4,51 e 97 Cost..
La regione si è costituita e ha
eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del
bando e l’infondatezza delle doglianze prospettate dalla ricorrente.
All’udienza camerale del 13.1.2005,
l’istanza cautelare è stata accolta, con conseguente ammissione con riserva
della ricorrente alle successive fasi del concorso.
Alla odierna udienza, la causa è stata trattenuta
in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente rigettata
l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla amministrazione
resistente.
Se è vero, infatti, che il bando di
concorso non prevedeva espressamente, tra i requisiti per l’ammissione, il
possesso del diploma di laurea in economia del commercio e dei mercati valutari,
tuttavia tale clausola non poteva ritenersi immediatamente lesiva poiché la
candidata, tenuto conto dell’espressa previsione di equipollenza di cui alla
legge n. 28 del 1990, ben poteva legittimamente attendersi una interpretazione
della norma del bando a lei favorevole. Pertanto la lesione della posizione
d'interesse dell'esclusa deriva, nel caso di specie, non già dalla norma del
bando in sé, ma dall'interpretazione che ne ha dato l'amministrazione,
esplicitata nel provvedimento di esclusione.
Nel merito, il ricorso è fondato e
pertanto va accolto, come ha già affermato questa stessa sezione nella sentenza
n. 9780 del 30.6.2004, resa in analoga vicenda.
La ricorrente lamenta eccesso di
potere e violazione dei DM 27.10.1992 e 26.02.1996, nonché del decreto
interministeriale del 5.5.2004, dell’art. 1 comma 2 e 3 della legge n. 241 del
1990, poiché ha conseguito il diploma di laurea in economica del commercio
internazionale e dei mercati valutari, titolo equipollente alla laurea in
economia e commercio e sussumibile nella classe CLS-64/S denominata "scienze
dell’ economia" aventi tutte identico valore legale ai sensi dell’art. 4, comma
3 del DM 3.11.1999, n. 509.
Il motivo di ricorso è fondato.
La legge n. 28 del 1990 sancisce
l’equipollenza della laurea in commercio internazionale dei mercati valutari a
quella in economia e commercio al fine dell'ammissione ai concorsi nella
pubblica amministrazione.
Inoltre, a seguito delle recenti
riforme degli ordinamenti universitari sulla autonomia didattica degli atenei,
sono state istituite le classi di lauree specialistiche che raggruppano i corsi
di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli
stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative
indispensabili. In base all’art. 4, comma 3 del DM n. 509 del 1999, i titoli
conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti
alla stessa classe, hanno identico valore legale.
Con decreto interministeriale del
5.5.2004 è stata approvata una tabella di equiparazione tra vecchi e nuovi
titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concrsi. La laurea in
economia del commercio dei mercati valutari è quindi stata equiparata alla
classe di lauree specialistiche delle scienze dell’economia, CLS – 64/S, classe
della quale fa parte anche la laurea in economia e commercio.
Benché il bando di concorso non
preveda espressamente la possibilità di ritenere validi titoli di studio
equipollenti a quelli indicati, costituisce un principio pacificamente affermato
in giurisprudenza, ancorché con talune sporadiche eccezioni, quello secondo cui
detta equipollenza debba essere comunque riconosciuta ove espressamente prevista
da norme di legge o da altre disposizioni.
Da ultimo il Consiglio di Stato ha
affermato che l’equipollenza di un titolo di studio ad altro deve risultare da
un provvedimento legislativo o amministrativo che lo dichiari formalmente (Cons.
Stato, sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9269). Infatti, sebbene il bando sia lex
specialis della procedura di un concorso, il procedimento concorsuale è
comunque regolato anche da tutte le norme c.d. autoesecutive, cioè che non
abbisognano per la loro applicazione della intermediazione di altre norme, tra
le quali rientrano anche le norme che dispongono la equipollenza ex lege
di taluni titoli di studio con altri, a nulla rilevando che il bando non abbia
previsto tale eventualità (Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2001, n. 1069).
Sulla base di tali considerazioni,
non può dunque essere condivisa la prospettazione della amministrazione
resistente.
Non può infatti accedersi
all’assunto, da cui muove tale impostazione, che il bando, come lex specialis
della procedura, prevalga sulle norme generali difformi, dovendo invece
affermarsi che le norme sulla equipollenza hanno un’efficacia integrativa
automatica delle previsioni del bando, anche qualora non vi sia un espresso
richiamo ad esse. Non pare, peraltro, che possa ravvisarsi nemmeno una effettiva
ed espressa difformità tra le norme del bando che nulla dicono circa la
ammissibilità dei titoli equipollenti e le norme che espressamente sanciscono
tale equipollenza, ma solo una lacuna del bando che comunque può essere
agevolmente colmata mediante un’interpretazione delle norme del bando condotta
alla luce delle norme che espressamente dispongono l’equipollenza di determinati
titoli di studio ad altri.
In conclusione, il ricorso deve
essere accolto con assorbimento delle ulteriori censure.
Sussistono tuttavia, giusti motivi
per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania, Terza Sezione di Napoli, accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
del 17 febbrai 2005.