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Alessandro Biamonte

Emanazione di ordinanze extra ordinem in materia di smaltimento rifiuti e valutazione di impatto ambientale (1)

pubblicato su

rivista diretta dal Dott. Francesco Brugaletta - Magistrato TAR Sicilia - Catania

ISSN: 1127-8579

commento a

TAR Campania, Sez. 1a – Pres. Coraggio, Est. Scafuri – sent. 3.10.2001 n. 4441 – Comune di Acerra c. Presidente della Regione Campania – Commissario di Governo per l’emergenza smaltimento rifiuti e altri.

(1) La deroga alla disciplina vigente ad opera di fonti extra ordinem dovrebbe rappresentare, almeno in linea teorica, un metodo residuale, predisposto dall’ordinamento per fronteggiare una situazione eccezionale. La principale difficoltà risiede non solo nella individuazione del «grado di rottura», ma, soprattutto, nell’accertamento della sussistenza dei presupposti idonei a fondare il ricorso a siffatti strumenti. L’eccezionalità può, talvolta, essere ricompresa in ambiti fin troppo generici, finendo con il costituire il semplice pretesto per aggirare procedure ordinarie ben più farraginose.

La questione affrontata dal Tribunale Amministrativo con la sentenza in rassegna desta interesse soprattutto per le argomentazioni formulate in ordine al potere di emanazione di ordinanze extra ordinem e alla possibilità di derogare anche all’ordinaria disciplina vigente in tema di valutazione di impatto ambientale, allorquando, cioè, si tratti non già di affrontare temporaneamente una emergenza, ma di programmare (e avviare) la realizzazione di impianti stabili nell’ambito di un sistema integrato di gestione dei rifiuti.

L’oggetto del contendere è costituito dalla localizzazione, nel territorio del comune ricorrente, di un impianto di «termovalorizzazione», destinato alla produzione di energia elettrica mediante l’utilizzazione del combustibile derivante da rifiuti (cd. «CDR»). Il CDR costituisce il prodotto finale di un complesso processo di lavorazione svolto in appositi siti di «vagliatura», dopo avere proceduto alla raccolta differenziata. Progetto che si inserisce in un articolato programma in via di completamento nella Regione Campania, aggiungendosi agli altri impianti già funzionanti o in corso di realizzazione. Peraltro, con il precipuo fine di coinvolgere direttamente il sistema industriale nella gestione integrata dei rifiuti, è stato previsto (O.M. Min. Interno n. 2774/1998) che gli impianti di combustione rifiuti e recupero energetico possano realizzarsi, anche in variante al Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, in siti che sono nella disponibilità delle imprese risultate aggiudicatarie a seguito dello svolgimento di gare comunitarie.

 Il principale motivo di doglianza è rappresentato dalla mancata adozione, da parte del Ministero dell’Ambiente, del provvedimento finale di valutazione dell’impatto ambientale, che, nel caso di specie, è stato sostituito dal parere dell’apposita Commissione istituita dall’art. 1 co. 4 dell’O.M. del Ministro dell’Interno 31.3.1998 n. 2774 (come mod. dall’art. 3 co. 3 O.M. 25.2.1999).

 La disciplina ordinaria (L. 8.7.1986 n. 349, D.P.C.M. 10.8.1988 n. 377) contempla un articolato procedimento volto alla valutazione dell’impatto ambientale. Il D.P.C.M. n. 377/88 individua analiticamente, all’art. 1, le categorie di progetti soggette alla V.I.A.; si tratta di opere tutte in grado di produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente. Lo svolgimento del procedimento è disciplinato dall’art. 6 della Legge n.349/86.

 Il co. 3 di tale norma prevede che i progetti in parola, prima della loro approvazione, debbano essere comunicati ai Ministri dell’Ambiente e dei Beni culturali e ambientali, oltre che alla Regione interessata, affinché sia valutato l’impatto ambientale; la comunicazione contiene l’indicazione della localizzazione dell’intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni ambientali, i piani di prevenzione dei danni e di monitoraggio ambientale.

I tempi di svolgimento sono specificamente cadenzati. La pronuncia sulla compatibilità è adottata, entro 90 giorni, di concerto tra i Ministri interessati, sentita la Regione. Decorso detto termine, il progetto riprende il suo corso, salva proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza.

E’ prevista anche l’ipotesi in cui il Ministro competente alla realizzazione dell’opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell’Ambiente: in tal caso la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri. Parimenti il Consiglio dei Ministri, previa sospensione dei lavori ordinata dal Ministro dell’Ambiente, è chiamato a dirimere le questioni insorte in sede di esecuzione delle opere, ove vengano ravvisati comportamenti contrastanti con il parere di compatibilità ambientale espresso, o comunque tali da compromettere esigenze di equilibrio ecologico – ambientale.

E’ codificata, inoltre, la partecipazione procedimentale dei cittadini interessati, i quali possono presentare ai Ministeri competenti (co. 9) osservazioni e pareri entro 30 giorni dall’annuncio della comunicazione dell’opera.

Nel caso esaminato la complessa procedura sopra descritta è stata aggirata in virtù della dichiarazione di stato di emergenza di cui all’art. 5 L. 24.2.1992 n. 225, che ha attribuito al Presidente della Regione Campania – Commissario governativo delegato – il potere di emanare ordinanze straordinarie (Ord. P.C.M. n. 2425/1996) in deroga alla vigente legislazione.

I Giudici, pertanto, hanno ritenuto legittima la procedura di valutazione di impatto ambientale adottata da una apposita commissione, in assenza di provvedimento espresso del Ministro, in quanto adottata in deroga alla procedura ordinaria «per soddisfare l’intuibile esigenza di speditezza idonea a fronteggiare lo stato di emergenza». Imporre, infatti, l’ulteriore passaggio procedimentale costituito dalla manifestazione espressa della volontà del Ministro «si tradurrebbe in un vuoto formalismo… che nel prospettato caso di adesione non apporterebbe alcuna utilità pratica, potendo agevolmente desumersi tale volontà in maniera implicita nella comunicazione del parere dell’organo tecnico». Solo l’eventuale diverso orientamento dello stesso avrebbe giustificato un provvedimento espresso, al fine di illustrare le ragioni alla base del dissenso. Nel medesimo senso le ragioni che hanno indotto a ritenere legittima l’assenza dell’atto di «concerto» tra i Ministri interessati.

Altro punto degno di rilievo della sentenza riguarda la valutazione dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere extra ordinem, che, come noto, postula l’esistenza di una situazione di emergenza al fine di fronteggiare eventi straordinari e imprevedibili.

La L. 24.2.1992 n. 225, all’art. 5, riconduce, infatti, la deliberazione dello stato di emergenza ad opera del Consiglio dei Ministri (prius logico per il conferimento di poteri extra ordinem) agli eventi di particolare gravità di cui alla lett. c dell’art. 2 della Legge: «calamità naturali, catastrofi, o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari». In tali eccezionali casi, il Consiglio dei Ministri deve determinare anche la durata dello stato di emergenza: in breve, deve circoscrivere, ab initio, in un ambito temporale definito la potenziale deroga – nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento – alle disposizioni ordinarie vigenti (deroga che costituisce uno dei principali mezzi di attuazione degli interventi di emergenza). L’esercizio di poteri extra ordinem può anche essere delegato – come nella specie – dal Presidente del Consiglio dei Ministri a suoi commissari (co. 4); delega che dovrà contenere l’indicazione di tempi e modalità di esercizio. Le ordinanze (delle quali il co. 6 prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la trasmissione ai sindaci per la pubblicazione ai sensi dell’art. 47 L. 142/90) dovranno adeguatamente motivare la deroga alle norme vigenti (che andranno specificamente ed espressamente individuate).

L’esercizio di tali poteri, eccezionale, può prestarsi all’abuso: di qui il motivo di lagnanza espresso dall’amministrazione ricorrente, che ha dedotto uno «straripamento dagli argini dell’emergenza», per sfociare in un intervento sostitutivo. Il TAR, tuttavia, ha ritenuto sufficiente (forse sul punto sarebbe stata necessaria una più ampia motivazione) ricondurre la legittimità del potere esercitato alle Ordinanze con cui sono stati attribuiti i poteri commissariali, senza ritenere necessario procedere ad una valutazione, caso per caso, circa il concreto ricorso all’attività extra ordinem.

Una pronuncia che desta interesse non solo sul piano giuridico, dal momento che affronta una tematica di viva attualità, esprimendosi, sia pure in modo non approfondito, anche su alcuni aspetti concernenti la pericolosità degli impianti in oggetto, ritenuta insussistente considerata la natura secca delle balle di CDR.

* il commento è stato pubblicato in diritto.it nell'ottobre 2001.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

 

Napoli (Sezione I)

Composto dai Giudici:

Giancarlo Coraggio – Presidente –

Angelo Scafuri – Consigliere Est. –

Arcangelo Monaciliuni – Primo Referendario –

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 7105/2000 R.G. proposto dal Comune di Acerra, in persona del Sindaco p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avv. V. Giuffrè, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

 

contro

 

il Commissario di Governo – delegato ad attività ed interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania – Presidente della Regione Campania, in persona del titolare p.t. della carica, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato presso la quale per legge è domiciliato;

 

il Ministero dell’Interno – delegato al coordinamento della protezione civile (n.c.);

 

il Ministero dell’Ambiente, in persona del Ministro p.t. (n.c.);

 

e nei confronti

 

del Prefetto di Napoli (n.c.);

 

della Regione Campania (n.c.);

 

della Provincia di Napoli (n.c.);

 

del Consorzio di Bacino Napoli 2(n.c.);

 

del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale della Provincia di Napoli, in persona del rappresentante legale pt.t., costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’Avv. D. Cicenia;

 

della *** in proprio e quale mandataria dell’ATI con ***, rappresentato e difeso dall’Avv. E. Magrì, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

 

con l’intervento ad adiuvandum

 

della ***

dell’Associazione ***

 

dell’Unione ***;

 

per l’annullamento

 

dell’ordinanza del Commissario n. 161 del 12 giugno 2000 – con cui si approva il progetto presentato dalla ***, quale affidataria del servizio smaltimenti dei rifiuti per la Provincia di Napoli, relativo all’impianto dedicato di produzione di energia mediante termovalorizzazione del carburante risultante da rifiuti ubicato in Area Asi del Comune di Acerra – del bando di gara approvato con decreto commissariale n. 58 del 12 giugno 1998, degli atti e convenzioni eventualmente emessi e stipulati in seguito al procedimento di gara, della dichiarazione del Consorzio di bacino Napoli 2 favorevole alla localizzazione, della deliberazione del Consorzio ASI di Napoli n. 241 del 16 luglio 1998, della nota commissariale n. 3006/CD del 2 giugno 1999, delle note del Ministero dell’Ambiente n. GB/99/11199/B09 del 16 giugno 1999 e n. 7151/VIA del 5 luglio 1999, delle note del Prefetto di Napoli n. P/CD del dicembre 1999, del parere della Commissione VIA del 20 dicembre 1999, dell’ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3060 del 2 giugno 2000 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;

 

VISTO il ricorso, notificato in data 12-13 luglio 2000 e depostitato in data 26 luglio 2000, con i relativi allegati;

 

VISTI gli atti di costituzione in giudizio degli intimati;

 

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive pretese;

 

VISTI gli atti tutti di causa;

 

Alla pubblica udienza del 2 maggio 2001 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;

 

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il Comune ricorrente si duole della localizzazione nel proprio territorio dell’impianto termovalorizzatore in epigrafe indicato, dedicato all’utilizzazione del combustibile derivante da rifiuti (CDR) ai fini della produzione di energia elettrica.

 

A sostegno del gravame deduce vizi procedurali e sostanziali, inerenti in particolare la valutazione di impatto ambientale operata dall’apposita Commissione costituita presso il Ministero dell’Ambiente.

 

Con motivi aggiunti depositati il 18 settembre 2000 il Comune ricorrente ha insistito sulle censure di cui sopra, ribadendo le proprie ragioni ed evidenziando altri profili di eccesso di potere.

 

Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata – a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato – e l’ATI aggiudicatara – per il tramite della Capogruppo «***» sopraemarginata – ed hanno resistito al ricorso, eccependone in rito l’irricevibilità e l’inammissibilità.

 

Hanno spiegato atto di intervento «ad adiuvandum» le Associazioni ambientaliste e degli aggricoltori della zona in epigrafe indicate.

 

Alla pubblica udienza del 2 maggio 2001 la causa è stata introitata per la decisione.

 

DIRITTO

 

(omissis)

 

2. nel merito il ricorso è infondato.

 

2.1. In primo luogo il Comune di Acerra lamenta la mancata adozione da parte del Ministro dell’Ambiente del provvedimento finale concernente la valutazione di impatto ambientale, atteso che esso non può essere sostituito dal parere dell’apposita Commissione prevista dall’art. 1, comma 4, dell’ordinanza del Ministro dell’Interno n. 2774 del 31 marzo 1998, come modificato dall’art. 3, comma 3, dell’ordinanza n. 2948 del 25.2.1999.

 

Nell’attuale dichiarata situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania (art. 5, comma 1, L. 24.2.1992 n. 225 e successive proroghe) il Presidente della Giunta Regionale quale Commissario governativo delegato è stato abilitato (ord. PCM n. 2425/1996) ad emanare ordinanze straordinarie, in deroga alla vigente legislazione.

 

Tra l’altro, per quel che qui interessa, è stata prevista, nell’ottica di coinvolgere direttamente il sistema industriale nella gestione integrata dei rifiuti – la realizzazione, a seguito di gare comunitarie ed anche in variante al Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti di impianti dedicati di combustione dei rifiuti e di recupero energetico, localizzati in siti nella disponibilità delle imprese aggiudicatarie (ordinanza OM n. 2774/1998).

 

In particolare, nella provincia di Napoli, il programma sisostanzia nel conferimento dei rifiuti prodotti, a valle della raccolta differenziata per la loro trasformazione in «CDR» nei tre impianti siti nei Comuni di Giugliano, Caivano e Tufico ed il successivo utilizzo nell’impianto di cui all’odierno gravame, dedicato alla produzione di energia elettrica mediante termovalorizzazione del medesimo «CDR».

 

Quest’ultimo è stato localizzato in area destinata ad insediamenti produttivi del Comune ricorrente ai sensi della citata normativa straordinaria.

 

In particolare la valutazione d’impatto ambientale è stata adottata secondo le ordinanze ministeriali di cui sopra, in deroga alla procedura ordinaria di cui alla legge n. 349/1986 ed al DPCM n. 377/1988.

 

Così è stato previsto che, per soddisfare l’intuibile esigenza di speditezza idonea a fronteggiare lo stato di emergenza di cui alla citata legge n. 225/1992, il Ministro dell’Ambiente «si avvale … della Commissione di cui all’art. 8, comma 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta».

 

La dizione letterale adoperata dalla norma – ove non è richiesto il provvedimento espresso del Ministro – unita alla ratio di celerità della medesima non induce a ritenere indispensabile il formale provvedimento del ministro.

 

Invero imporre l’ulteriore passaggio procedimentale costituito dalla manifestazione espressa della volontà del Ministro si tradurrebbe in un vuoto formalismo, in contrasto con la ricordata finalità di speditezza nonché con la natura tecnica della valutazione, che nel prospettato caso di adesione non apporterebbe alcuna utilità pratica, potendo infatti agevolmente desumersi tale volontà in maniera implicita nella comunicazione del parere dell’organo tecnico.

 

In tale ipotesi, come avvenuto nella specie, il contenuto e le argomentazioni poste a base della determinazione sono quelle della Commissione tecnica, che vengono intuitivamente recepite e fatte proprie dal Ministro.

 

Solo l’eventuale diverso orientamento di quest’ultimo giustificherebbe il suo provvedimento espresso, distinto ed autonomo, proprio per illustrare le ragioni poste a base del dissenso.

 

2.1.2. Le ulteriori presunte omissioni procedurali (mancanza del concero con il Ministro dell’Industria e quello dei Beni Culturali e della pubblicità preliminare) non tengono conto delle deroghe consentite dalla procedura straordinaria al DPCM n. 377/1988.

 

2.2. Altro punto essenziale delle doglianze procedurali è costituito dalla ritenuta pretermissione del Comune ricorrente, non essendone stata consentita la partecipazione al procedimento – così come prescritto dalla legge e dalla stessa ordinanza ministeriale – ed essendo state ignorate le osservazioni formalizzate nella delibera consiliare n. 51/2000, inviata alle autorità compententi.

 

La censura non trova conforto nelle risultanze processuali.

 

La consultazione dei Comuni interessati – sempre per le esigenze di celerità che hanno caratterizzato tutto il procedimento (termine di 30 giorni previsto dall’ordinanza n. 2948/1999 per l’emissione della VIA) – è avvenuta per il tramite della Prefettura, la quale ha invitato le Amministrazioni comunali interessate, ivi compreso il Comune di Acerra, a prendere visione dei progetti e ad esprimere eventuali osservazioni agli stessi.

 

La circostanza è ammessa dallo stesso ente ricorrente, il quale al riguardo lamenta la brevità dei giorni messi a disposizione per proporre le proprie controdeduzioni.

 

Ne consegue che il Comune in parola è stato messo in grado di partecipare al procedimento, laddove la suddetta celerità non impediva comunque la formulazione di seppure sommarie osservazioni , tali da far constare il dissenso e le prime motivazioni poste a base del medesimo, eventualmente da approfondire in prosieguo di tempo.

 

Al contrario, con nota n. 41466 del 19.7.1999 – indirizzata anche al Comune di Acerra – la medesima Prefettura dava atto che gli elaborati progettuali erano stati «visionati soltanto dal Comune di Caivano … e dall’ASI Napoli». D’altra parte anche in tale occasione il Comune, opportunamente notiziato, avrebbe potuto reagire per far valere le proprie controdeduzioni. In definitiva, essendo le fasi della procedura scandite dalle ripetute ordinanze straordinarie secondo criteri di urgenza, è evidente che la prescritta consultazione e collaborazione dei comuni interessati non poteva che intervenire nei tempi opportuni, per cui nessun valore può essere conferito alla successiva delibera consiliare n. 51/1999, adottata con ritardo ad avvenuta conclusione della suddetta fase consultiva.

 

Al riguardo si evidenzia che la trasmissione degli elaborati progettuali al Ministero dell’Ambiente per l’acquisizione della VIA per l’impianto de quo non è stata avanzata con ritardo (nel dicembre 1999, come si legge nel ricorso) bensì nel giugno dello stesso anno (note nn. 3006 del 2.6.1999, n. 3426 del 14.6.1999 e 3459 del 17.6.1999: cfr. preambolo provvedimento impugnato), in una all’analoga richiesta avanzata per la Via relativa ai tre impianti di produzione del CDR. A sua volta la Commissione ministeriale ha opportunamente e logicamente proceduto all’esame prima dei progetti relativi agli impianti di produzione CDR e quindi di quello del termovalorizzatore.

 

In conclusione non solo non è mancata la consultazione degli enti interessati, ma è proprio il Comune ricorrente a non aver fornito quella collaborazione di cui viceversa lamenta la mancanza.

 

2.3. La censura sostanziale investe il merito del parere della Commissione Via, di cui si evidenziano le incongruenze ed in particolare la contraddittorietà tra la conclusione con formula positiva e le numerose carenze riscontrate (pagg. 34 e seguenti ricorso).

 

In primo luogo non desta perplessità il passaggio relativo all’indispensabile preliminare conoscenza della configurazione definitiva della localizzazione (pag. 1 premessa), in quanto quest’ultima – come reso palese dal contesto del passo medesimo – si riferisce agli impianti di produzione del CDR e non al termovalorizzatore. In altri termini il senso dell’osservazione – del tutto condivisibile – è quello per il quale la compatibilità ambientale dell’impianto di termovalorizzazione non può essere avulsa dalla configurazione definitiva della localizzazione degli impianti di CDR.

 

In ordine poi alla lamentata contraddittorietà tra le espresse valutazioni negative su singoli aspetti del progetto e la positiva conclusione del parere può osservarsi che – ferma la discrezionalità della commissione di non richiedere integrazione della documentazione al suo esame – la stessa è soltanto apparente, essendo agevolmente superabile dalle prescrizioni che accompagnano il parere medesimo.

 

In altri termini detto parere, letto nella sua interezza, dopo il rendiconto istruttorio – ove vengono sollevati tutti i rilievi del caso – perviene ad una determinazione positiva perché ritiene quei rilievi non preclusivi in assoluto, in quanto superabili tramite «accorgimenti ed interventi atti a mitigarne l’impianto e ad assicurare un adeguato controllo in fase di costruzione ed in esercizio».

 

In definitiva il progetto è stato ritenuto idoneo, in quanto la Commissione non ha rilevato «significativi elementi di incompatibilità ambientale e territoriale connessi con la costruzione e l’esercizio dell’impianto» mentre ha ritenuto che alle carenze istruttorie riscontrate si potesse ovviare in sede di realizzazione con i miglioramenti tradotti nelle prescrizioni imposte.

 

2.4.1. Ulteriore profilo cui si appuntano le critiche di parte concerne le modalità di scelta dell’area, sia perché avvenuta ad opera dell’aggiudicataria del servizio di smaltimento sia perché a suo sostegno sono stati addotti i pareri del Consorzio ASI e del Consorzio di bacino Napoli 2, quest’ultimo tra l’altro riferito a località sita nel Comune di Caivano.

 

La rimessione della scelta ubicazionale all’aggiudicatario del servizio discende da apposita prescrizione del bando di gara, che in quanto immediatamente lesiva andava tempestivamente impugnata, con conseguente inammissibilità della censura.

 

Peraltro tale opzione è logica conseguenza del coinvolgimento dell’operatore industriale nella realizzazione dell’impianto e quindi nell’approntameto del progetto, il quale non può non basarsi primariamente sull’ubicazione del sito, in quanto proprio in ragione dei riflessi di carattere ambientale quest’ultima va correlata alla peculiarità dell’impianto ed all’allocazione degli impianti di produzione di CDR.

 

Tale scelta, conseguenza degli autonomi apprezzamenti tecnici di cui sopra, andava ovviamente confermata dalla valutazione ministeriale, alla quale hanno concorso i pareri dei predetti Consorzi, senza per questo assumere valore determinante che peraltro pure essendo, come visto, gli unici acquisiti nella fase istruttoria non possono, per ciò solo, ritenere aver assunto in proposito valore determinante.

 

Di conseguenza non può enfatizzarsi l’incidenza del presunto errore commesso dal Consorzio ASI – peraltro contestato da controparte (cfr. memoria ***) – in ordine all’appartenenza della località detta «Omomorto» al territorio del Comune di Acerra anziché a quello proprio del Comune di Caivano.

 

In definitiva la ripetuta determinazione è frutto della proposta contenuta nel progetto dell’aggiudicatario della corrispondente gara, confermata ed avvalorata dall’autonoma valutazione della competente Commissione ministeriale, adottata dopo aver acquisito in via istruttoria anche i pareri favorevoli dei Consorzi onde trattasi (cfr. pag. 5-6 parere VIA).

 

2.4.2. La ripetuta localizzazione viene anche censurata per illogicità, essendo la zona «de qua» dichiarata ad alto rischio ambientale, in prossimità del centro urbano nonché del costruendo polo pediatrico.

 

In più si evidenzia il sovradimensionamento dell’impianto e l’obsolescenza della tecnologia adoperata.

 

Si tratta di apprezzamenti di merito da una parte inammissibili in quanto riservati alla competente Commissione minsiteriale, dall’altro non adeguatamente contraddetti dalle allegazioni di parte, che non si sono tradotte in sicuri, certi e comprovati elementi di giudizio, tali da palesare «ictu oculi» il lamentato vizio logico.

 

Del Resto le perizie prodotte in proposito dalle parti giungono ovviamente a conclusioni opposte laddove nel parere «VIA» si dà conto di aver esaminato tali problematiche e di averle superate con argomentazioni che il Collegio non ha motivo di ritenerle infondate.

 

In particolare per il polo pediatrico, insediato alla distanza di oltre 3 Km in un settore caratterizzato da bassa frequenza di vento, i «valori di concentrazione al suolo» si stimano «di scarsa rilevanza» (cfr. pag. 7 parere VIA).

 

2.5. Il Comune ricorrente si duole altresì che l’ATI aggiudicataria non ha provato la proprietà dell’area e neppure l’immediata disponibilità – come prescritto dal bando – giacché ne ha chiesto l’assegnazione al Consorzio ASI.

 

Si tratta di un profilo attinente ai requisiti di partecipazione alla gara, per cui in ordine ad esso si appalesa l’inammissibilità della censura per difetto di legittimazione – non essendo il Comune tra i concorrenti – nonché per omessa impugnativa dei relativi atti della procedura (provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva).

 

Essa è anche infondata, in quanto l’ATI in parola, dopo aver partecipato alla gara, come consentito dalla lex specialis, sulla base di apposita dichiarazione d’impegno a produrre idoneo titolo di disponibilità dell’area, ha acquisito quest’ultimo una volta divenuta aggiudicataria (cr. Preliminare di vendita in allegato 18 fascicolo *** del 19 settembre 2000).

 

2.6. Da ultimo il Comune di Acerra denuncia l’insussistenza di eventi straordinari ed imprevedibili che giustificassero l’esercizio del potere extra ordinem, utilizzato pertanto straripando dagli argini dell’emergenza e sfociando in un vero e proprio intervento sostitutivo.

 

La doglianza non può essere condivisa.

 

I poteri esercitati dal Commissario delegato sono, come visto sopra, quelli attribuitigli con le ordinanze straordinarie per fronteggiare lo stato di emergenza di adottare provvedimenti in deroga alla legislazione ordinaria espressamente indicata nelle ordinanze medesime.

 

Circa il perdurare del presupposto di tale potere extra ordinem – vaòe a dire lo stato di emergenza – in via particolare valgono le note prefettizie (nn. 3933, 43449 e 43723 del 2000) con le quali si prospettava l’estrema gravità della situazione in Campania nel settore dei rifiuti, circostanza tra l’altro notoria per il risalto che ha avuto anche a livello di stampa nazionale.

 

3. I motivi aggiunti sono inammissibili per la natura della nota sopravvenuta impugnata e perché ripetono in buona sostanza i motivi del ricorso.

 

La nota in parola reca l’informativa del Commissario delegato alle Autorità preposte circa lo stato di realizzazione dell’impianto de quo, per cui non può dirsi che abbia contenuto provvedimentale, suscettibile di arrecare ulteriori lesioni all’interesse di parte, tant’è che viene gravata quale presunta sintomatica conferma dei vizi sopra denunciati (cfr. pag 8 motivi aggiunti).

 

Per quanto concerne la prospettazione di «ulteriori motivi di illegittimità e lesività», oltre alla già rilevata inammissibilità, può osservarsi la genericità e la mancanza di adeguato riscontro probatorio, tenuto anche conto della sopra ricordata natura dell’atto impugnato, che riferisce in parte qua di comportamenti assunti e da assumere e non già di atti formalmente adottati.

 

Così non v’è alcun elemento certo circa l’avvenuta consegna dei lavori prima della verifica dell’osservanza delle prescrizioni della Commissione VIA – circostanza comunque contraddetta dalla replica della controparte (cfr. pag. 60 memoria citata *** del 19.9.2000) – mentre le critiche al sistema di trasporto del CDR presso l’impianto di termovalorizzazione ed alla ritenuta elevata potenza di quest’ultimo di circa 80 MW – in ogni caso inammissibili nella parte in cui involgono apprezzamenti di merito estranei al sindacato di questo Tribunale – non possono essere condivise.

 

Invero, la potenza elettrica dell’impianto risulta pari a 105 MW (cfr. pag. 4 parere VIA) mentre il confezionamento del CDR prodotto in balle di natura secca non induce a ritenere la presenza di pericoli particolari.

 

Ogni ulteriore osservazione in ordine alla pericolosità dell’impianto in ragione dei valori di emissione – comparati con quelli di impianti similari (in particolare quello realizzato a Brescia) è inammissibile sia perché involge apprezzamenti di opportunità sia perché esula dall’oggetto del presente giudizio, ove non è in discussione la necessità e la valenza del termovalorizzatore, bensì la localizzazione del medesimo.

 

Infine, in ordine al rilievo interente ad un presunto precedente parere VIA si osserva che quello cui si fa riferimento nell’allegato, pag. 19, alla nota impugnata, non è relativo all’impianto di termovalorizzazione, bensì agli impianti di produzione CDR, come si evince agevolmente dalla stessa pagina 19, successivo terzo capoverso.

 

4. Per tutte le considerazioni sopra espresse il ricorso è infondato e deve essere respinto.

 

Sussistono tuttavia i motivi per disporre la compensazione delle spese di causa.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sede di Napoli, sez. I

 

RESPINGE

 

Il ricorso in epigrafe proposto dal Comune di Acerra.

 

Le spese del giudizio sono compensate.

 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 2 maggio, del 12 luglio e del 20 settembre 2001.

 

Il Presidente f.to Coraggio

 

Il Consigliere est. f.to Scafuri

 

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