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rivista di diritto pubblico diretta dal Prof. Avv. G. Virga dell'Università di Palermo

TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. VII - sentenza 14 febbraio 2007 n. 1079Pres. Guerriero, Est. Pasanisi - Grezio ed altri (Avv.ti Franco Iadanza, Alessandro Biamonte e Carlo Grezio) c. Comune di Napoli (Avv.ti Tarallo, Barbara Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano) e Regione Campania (Avv. Amore) - (accoglie).

1. Giurisdizione e competenza - Demanio e patrimonio - Strade pubbliche e private - Provvedimenti di inclusione di una via nell’elenco delle strade pubbliche - Controversie - Giurisdizione amministrativa - Sussiste.

2. Giustizia amministrativa - Termine per l’impugnazione - Nel caso di atti generali - Incidenti sulla sfera giuridica di singoli interessati - Decorrenza - Dalla data di effettiva conoscenza degli stessi - Pubblicazione all’albo pretorio - Irrilevanza.

3. Demanio e patrimonio - Strade pubbliche e private - Classificazione - Decreto regionale di classificazione - Ex art. 2 D.L.vo n. 285 del 1992 - Non ha natura meramente esecutiva - Legittimazione passiva - Nel giudizio proposto avverso la classificazione di una strada - Spetta sia al Comune che alla Regione.

4. Demanio e patrimonio - Strade pubbliche e private - Classificazione - Caratteristiche che deve possedere una strada per essere considerata pubblica - Individuazione.

5. Demanio e patrimonio - Strade pubbliche e private - Classificazione - Strada chiusa e senza particolare funzione di congiunzione, che non ha fognatura e/o impianti di raccolta delle acque meteoriche - Non può essere considerata pubblica.

1. Rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo una controversia riguardante una delibera di Giunta municipale nonché un decreto del Presidente della Giunta Regionale che includono una via nell'elenco delle strade di pertinenza comunale. In tal caso, difatti, l’indagine richiesta all’Autorità Giudiziaria adìta postula verte sull'accertamento in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico  concernente l’assetto viario del territorio e la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio non si configura quindi come diritto soggettivo, ma come interesse legittimo (1).

2. Il termine per l'impugnazione di atti amministrativi generali che incidano sulla sfera giuridica dei singoli destinatari decorre dalla data in cui questi ultimi ne abbiano avuto  certa e piena conoscenza, a nulla rilevando che tali provvedimenti siano stati assoggettati a forme di pubblicità (nella specie è stato ritenuto che il termine di impugnazione dei provvedimenti di classificazione di una strada decorreva nei confronti degli interessati dalla data di avvenuta conoscenza dei provvedimenti stessi) (2 e 3).

3. Il decreto regionale di classificazione delle strade, previsto dall’art. 2, 8° comma, del decreto legislativo n. 285 del 1992, non è espressione di attività meramente esecutiva e conseguenziale rispetto al sottostante accertamento comunale, ma di attività provvedimentale in senso proprio, recante la conclusione del procedimento classificatorio. In siffatto ambito  la funzione del Comune è invece limitata alla formulazione di un parere-proposta, inidoneo a determinare l'effetto finale.

4. Ai fini dell’uso pubblico di una strada, è necessario che la strada sia posta all'interno di un centro abitato, che sia concretamente idonea a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale (4) e che sulla stessa si esplichi di fatto il pubblico transito, jure servitutis publicae, da parte di una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale (5).

5. Sono illegittimi i provvedimenti che includono una via nell'elenco delle strade di pertinenza comunale, nel caso in cui sia risultato, a seguito di apposita consulenza tecnica, che si tratta di una strada chiusa e senza particolare funzione di congiunzione, che non ha fognatura e/o impianti di raccolta delle acque meteoriche, nè ha la possibilità di poterli realizzare data la particolare tipologia costruttiva della struttura e che non possiede le caratteristiche funzionali e geometriche previste dal D.M. 5 novembre 2001 n. 679, modificato dal decreto in data 22 aprile 2004.

(1) Cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII, 29 giugno 2006, 7221.

Inoltre, ha altresì affermato il T.A.R. Campania che, laddove nella fattispecie residuasse una posizione di diritto soggettivo, questa non potrebbe che essere devoluta al medesimo giudice amministrativo o sotto forma di questione incidentale (ai sensi dell’art. 28 R.D. n. 1054/1924 e dell’art. 8 L. n. 1034/1971) ovvero, trattandosi di interesse pubblico specificamente correlato alla materia dell’urbanistica, in via di giurisdizione esclusiva (ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. n. 80/98, nel testo emendato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/04).

(2) Cons. Stato, Sez. VI, 27 marzo 2003, n. 1585;

(3) T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 26 luglio 2005, n. 10381.

(4) ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 2004, n. 373.

(5) Cons. St., Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7831; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 4 marzo 2006, n. 144; T.A.R. Toscana, sez. III, 19 luglio 2004, n. 2637; T.A.R. Lazio, sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922.

 

 

V. anche:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 18-12-2006, n. 7601, (sui presupposti che debbono sussistere affinché una strada possa ritenersi gravata da una servitù di uso pubblico costituita mediante dicatio ad patriam; fattispecie relativa a strada al servizio di alcuni edifici condominiali).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 1-12-2006, n. 7081, (sulla presunzione di pubblicità di una strada vicinale che comporta il suo inserimento nell’elenco delle strade di uso pubblico).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 4-2-2004, n. 373,  (sui criteri per stabilire se una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche - fattispecie relativa a strada di un piano di lottizzazione collegata a strade pubbliche).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 1-12-2003, n. 7831, (sulla legittimità di una ordinanza di un Sindaco con cui viene disposto il ripristino del pubblico transito su di una strada vicinale non iscritta nei relativi elenchi).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 23-6-2003, n. 3716, (sulla rilevanza della destinazione all’uso pubblico effettivo e dell’inserimento nella toponomastica per verificare se una strada sia pubblica o privata).

TAR ABRUZZO - L'AQUILA, sentenza 11-12-2006, n. 963, (sulla legittimità o meno di un’ordinanza sindacale di ripristino dell’uso pubblico di una strada che tuttavia non è inserita nell’elenco delle strade vicinali).

TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA, sentenza 21-1-2005, n. 12, (sui presupposti necessari affinchè si verifichi la sdemanializzazione tacita di una strada vicinale aperta al pubblico transito).

TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA, sentenza 12-7-2004, n. 423, (sui presupposti per ritenere legittima una ordinanza sindacale con la quale si dispone il ripristino dell’uso pubblico di una strada vicinale ed in particolare sulla insufficienza del disuso prolungato della stessa ai fini della prova circa la sdemanializzazione tacita).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. II, sentenza 5-4-2004, n. 3175, (sull’illegittimità di una ordinanza di demolizione di un cancello di ingresso e sulla necessità che i provvedimenti adottati a tutela di strade private non incluse negli elenchi delle strade vicinali siano preceduti da un rigoroso accertamento dell’uso pubblico della strada).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. II, sentenza 12-3-2003, n. 1920, pag. (sul trasferimento, previa sdemanializzazione, di una strada vicinale destinata all’uso pubblico).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. II BIS, sentenza 28-2-2003, n. 1669,  (sul diritto di accedere agli atti del Comune relativi ad una strada, per accertare se essa sia pubblica o privata).

TAR LIGURIA - GENOVA SEZ. II, sentenza 10-3-2003, n. 270, (sul divieto di transito ad una strada vicinale aperta al pubblico imposto con ordinanza sindacale).

TAR VENETO SEZ. II, sentenza 28-1-2005, n. 391,  (sui presupposti da valutare per disporre l’inserimento di una strada privata nell’elenco delle strade vicinali pubbliche).

TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. VII, sentenza 2-11-2005, n. 18232, pag. (sulla irrilevanza della inclusione di una strada nell’apposito elenco per dichiararne la natura pubblica e sulla necessità di procedere a tal fine ad una verifica concreta circa la sua funzione ed il suo utilizzo).

TAR PUGLIA - BARI, SEZ. II, sentenza 27-2-2003, n. 928, pag. (sulla giurisdizione per una controversia in ordine ad una ordinanza sindacale riguardante opere realizzate in una strada di cui viene contestata la natura pubblica).

TAR UMBRIA, sentenza 21-9-2004, n. 545 (sulla imprescrittibilità del potere di autotutela possessoria sulle strade vicinali e sulla sufficienza dell’iscrizione nell’elenco delle strade vicinali e comunque della destinazione al pubblico transito per l’adozione di un provvedimento di ripristino della circolazione su di una strada vicinale).
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VII, composto dai Signori:

dott. Francesco Guerriero Presidente

dott. Leonardo Pasanisi Consigliere rel.

dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 6256/2005 Reg. Gen., proposto da

Riccardo Grezio, Giuseppe Grezio, Stefania Maresca (in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Laura Fedele), Daniela Esposito, Roberta Grezio, Gloria Fontebasso, Pietro De Rosa, Carlo Grezio, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Franco Iadanza, Alessandro Biamonte e Carlo Grezio, nella qualità anche di procuratore di se stesso, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Napoli alla via Duomo n. 348;

contro

Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l’Avvocatura Municipale;

La Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato Danila Amore, con cui è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;

<<per l’annullamento, previa sospensione:

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e della Regione Campania;

VISTA la verificazione disposta in corso di causa;

VISTE le memorie prodotte dalle parti;

VISTI gli atti tutti di causa;

VISTO l’art. 26, comma 4^, della legge n. 1034/71;

UDITI, alla pubblica udienza del 15 novembre 2006, relatore il consigliere dr. Leonardo Pasanisi, gli avvocati di cui al relativo verbale;

RITENUTO e considerato quanto segue in fatto e diritto:

FATTO

1. Con atto notificato in data 8 agosto 2005 e depositato il successivo 7 settembre, i signori Riccardo Grezio, Giuseppe Grezio, Stefania Maresca (in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Laura Fedele), Daniela Esposito, Roberta Grezio, Gloria Fontebasso, Pietro De Rosa e Carlo Grezio ricorrevano innanzi a questo Tribunale contro il Comune di Napoli e la Regione Campania avverso i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone, previa sospensione, l'annullamento.

Al riguardo, i ricorrenti esponevano, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

di essere proprietari di appartamenti facenti parte del fabbricato sito in Napoli alla via Mergellina con ingresso dal civico n. 13;

 

che in piazza Mergellina, venendo da Chiaia e procedendo verso Posillipo, ci si trova di fronte un lungo fabbricato che dal numero civico 10 giunge fino al 22;

che tale edificio è coperto da una terrazza (alla quale si accede da una scala che parte dalla via pubblica) che pur essendo di proprietà condominiale, in quanto funge da lastrico solare, in base agli atti pubblici di acquisto e per la sua particolare collocazione, risulta essere gravata da semplice servitù di passaggio in favore della Chiesa di Santa Maria del Parto, della piccola stazione navale ("Sanges") della Guardia di Finanza e di una proprietà privata;

che l'esercizio di detta servitù di passaggio è divenuto causa di frequentissimi danni ad alcuni lucernari - posti lungo la superficie del terrazzo - che danno luce agli immobili sottostanti ed alla tromba delle scale di pertinenza della parte di fabbricato con accesso dal numero civico 13 in cui insistono le proprietà dei ricorrenti;

che i detti lucernari sono di fondamentale importanza in quanto il fabbricato in questione non dispone di aperture interne essendo addossato al Terrapieno Sannazaro;

che i ricorrenti, dopo avere subito ingenti danni a causa delle infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dai lucernari, con conseguente allagamento sia degli immobili che nell'androne e delle scale del palazzo, in data 12 febbraio 2005 avevano deciso, dopo aver ottenuto il permesso da tutti gli interessati, di apporre sulla terrazza tre transenne in ferro verniciato per recingere la sola superficie occupata dai lucernari ed evitare, quindi, i danni dovuti al calpestio;

che con ricorso notificato in data 17- 20 giugno 2005, inaspettatamente la Parrocchia di Santa Maria del Parto a Mergellina, revocando il proprio consenso, aveva convenuto in giudizio i signori Gloria Fontebasso, Giuseppe Grezio, Riccardo Grezio, Roberta Grezio e Carlo Grezio, con azione di manutenzione del possesso al fine di vedere rimuovere i manufatti (transenne) che a detta della ricorrente impedivano l'esercizio della servitù di passaggio;

che il giudizio, pendente innanzi al Tribunale di Napoli (RG 20259/05, sez. XII, G.I. dott Troise) era stato chiamato per la prima udienza in data 29 giugno 2005, nella quale il G.I. designato non aveva ritenuto di dover prendere alcun provvedimento in merito alla richiesta di rimozione di manufatti, non essendo gli stessi di alcun intralcio al passaggio, limitandosi a disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari delle transenne;

che in quella sede, la difesa della Parrocchia istante aveva prodotto la nota n. 1778/2005 del Comune di Napoli (a firma del dirigente Servizio Strade - IV Direzione Centrale), da cui risulta che la Salita Santa Maria del Parto "è riportata nell'elenco delle strade di uso pubblico del Comune di Napoli, e di cui alla delibera di G.M. n. 1257 del 26 marzo 1997, recepita dalla Regione Campania con decreto n. 4954 del 17 aprile 1998";

 

 

Tanto premesso, i ricorrenti deducevano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi: 1) violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 13, comma quinto, del D. Lgs. n. 285/1992, omesso accertamento dei presupposti necessari per l'inserimento nelle strade di uso pubblico (nella specie, come dimostrato anche dalla relazione tecnica allegata al ricorso, mancherebbero i presupposti sia della "strada", sia dell'"uso pubblico": la Salita Santa Maria del Parto sarebbe infatti costituita, per la totalità della sua estensione, da una scala, dal terrazzo di copertura di un fabbricato e da uno stretto corridoio; inoltre, non essendo comunicante, non assicurerebbe il collegamento tra vie pubbliche, nè sarebbe accessibile ai veicoli); 2) eccesso di potere per carenza del presupposto, carenza di istruttoria, arbitrarietà manifesta, illogicità, violazione degli artt. 32 e 42 Cost. (un lastrico solare di copertura di un fabbricato non potrebbe essere assoggettato ad un uso indiscriminato da parte della collettività, se non incorrendo nei vizi denunciati); 3) eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, contraddittorietà, carenza di motivazione, illogicità (nella stessa delibera comunale impugnata si ammetterebbe che la Salita Santa Maria del Parto non avrebbe potuto essere inclusa nell'elenco delle strade comunali, non avendo sbocco su altre strade ed essendo di larghezza inferiore a quella minima consentita; inoltre, la strada in questione non aveva in precedenza alcuna classificazione e sarebbe stata quindi considerata strada comunale al di fuori di ogni previsione del nuovo codice della strada); 4) violazione dell'articolo 7 della legge n. 241/90, eccesso di potere per carenza di istruttoria e omessa valutazione della fattispecie contemplata (l'amministrazione avrebbe dovuto comunicare agli odierni ricorrenti l'avvio del procedimento, trattandosi di atti destinati ad incidere sfavorevolmente nella loro sfera giuridica); 5) eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, erroneità (l’impugnato decreto regionale, nella parte in cui definisce "comunale" la Salita Santa Maria del Parto, sarebbe comunque palesemente contraddittorio rispetto alla presupposta delibera comunale, nella quale essa viene invece qualificata come strada privata di "uso pubblico").

2. Il Comune di Napoli si costituiva il giudizio in data 12 settembre 2005, depositando atto di costituzione con mandato. Successivamente, in data 18 ottobre 2005, depositava fascicolo contenente documentazione.

3. In data 17 ottobre 2005, si costituiva altresì in giudizio la Regione Campania, rivelando preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (in quanto, nella specie, i ricorrenti non si sarebbero limitati a dolersi dei criteri seguiti dall'amministrazione nella classificazione delle strade, ma ne avrebbero contestato in radice il relativo potere), la tardività del ricorso (in quanto proposto a distanza di oltre sette anni dalla pubblicazione, rispettivamente all’Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, dei provvedimenti impugnati) e la propria carenza di legittimazione passiva (in quanto l'attività della Regione sarebbe meramente esecutiva rispetto a quella del Comune). Nel merito, affermava che la terrazza in questione era gravata da servitù di passaggio a favore della Chiesa di Santa Maria del Parto e a favore della stazione navale della Guardia di Finanza e che quindi era certamente assoggettata all'uso pubblico.

4. Con ordinanza n. 2962 del 19 ottobre 2005, questa Sezione disponeva verificazione, da eseguirsi a cura del Genio Civile di Napoli, <<al fine di accertare le specifiche caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali della Salita Santa Maria del Parto, onde chiarirne l'idoneità o meno all'uso pubblico>>.

In data 11 aprile 2006, veniva depositata la relazione di verificazione, la quale perveniva alla conclusione che la Salita Santa Maria del Parto non possedeva le caratteristiche tecniche previste dalla vigente normativa (articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 285/1992 e relativi decreti di attuazione del Ministero dei Lavori Pubblici) e non poteva quindi essere considerata idonea all'uso pubblico.

5. In data 21 aprile 2006, i ricorrenti depositavano memoria difensiva, con la quale ribadivano la tempestività e la fondatezza del ricorso.

A loro parere, infatti, il termine di impugnazione degli atti in questione non potrebbe che decorrere dall'effettiva conoscenza degli stessi, trattandosi di atti contemplanti direttamente il cespite di loro proprietà, per i quali sussisterebbe quindi, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034/1971, nel testo novellato dalla legge n. 205/2000, un onere di notificazione individuale.

Nel merito, evidenziavano che anche la relazione peritale eseguita dal Genio Civile di Napoli aveva confermato l'assoluta impossibilità, fattuale e giuridica, della Salita Santa Maria del Parto ad essere configurata come strada di uso pubblico, stante l'assoluta inadeguatezza della stessa a sopportare un godimento indiscriminato della collettività.

In data 26 aprile 2006, il Comune di Napoli depositava ulteriore documentazione, tra cui la relazione dei propri tecnici in merito alla verificazione (secondo cui, pur essendo la Salita Santa Maria del Parto <<esclusivamente una strada pedonale, di brevissimo percorso e senza uscita>>, tuttavia rientrerebbe nella deroga di cui al comma secondo dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 285/1992).

6. Con ordinanza n. 1174 del 26 aprile 2006, questa Sezione, alla luce della disposta verificazione, accoglieva la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

7. In data 25 ottobre 2006, la Regione Campania depositava note di udienza, riportandosi alle deduzioni e conclusioni già svolte.

In data 2 novembre 2006, il Comune di Napoli depositava memoria difensiva, ribadendo l'inammissibilità del ricorso per tardività e comunque, nel merito la sua infondatezza: l'uso pubblico sarebbe riconosciuto dagli stessi ricorrenti, nella misura in cui costoro ammetterebbero che la Salita Santa Maria del Parto sarebbe a servizio della omonima Chiesa e della piccola stazione navale della Guardia di Finanza; la verificazione del Genio Civile sarebbe inoltre erronea (in relazione alle date dei decreti ministeriali) e comunque carente (in relazione alla mancata risposta alle osservazioni dei tecnici di parte dell'amministrazione comunale).

In data 6 novembre 2006, infine, i ricorrenti depositavano ulteriore memoria difensiva, osservando invece che la verificazione aveva dato atto delle osservazioni tecniche di parte resistente (evidenziando che nella specie, non era possibile alcuna deroga, non essendo rispettata la sicurezza stradale, come espressamente previsto dall'articolo 13 comma secondo, del decreto legislativo n. 285/1992).

8. Alla pubblica udienza del 15 novembre 2006, la causa veniva introitata in decisione.

DIRITTO

1. Deve preliminarmente essere affermata, in relazione all’eccezione all’uopo sollevata dalla Regione Campania, la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia.

Nella fattispecie in esame, gli impugnati provvedimenti amministrativi (emanati nell’esercizio di una specifica funzione pubblica, finalizzata alla ricognizione ed all’assetto del territorio), si limitano ad affermare la mera natura pertinenziale dell’area in questione rispetto al sistema stradale comunale.

Correlativamente, la pretesa svolta dai ricorrenti non concerne l’accertamento della natura privata della Salita Santa Maria del Parto, ma l’esclusione dell’asservimento della stessa all’uso pubblico.

L’indagine richiesta all’Autorità Giudiziaria adìta postula dunque (indipendentemente da ogni questione sulla proprietà del bene, che non è in questa sede in contestazione) un accertamento sulla sussistenza (o meno) dell’interesse pubblico (indipendentemente dalla sua effettiva sussistenza in concreto, che è poi questione di merito), concernente l’assetto viario del territorio.

La situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio non si configura quindi come diritto soggettivo, ma come interesse legittimo.

La presenza dell’interesse pubblico determina, infatti, l’assoggettamento dei privati all’esercizio della pubblica funzione che vi è riconnessa e la conseguente degradazione delle relative posizioni giuridiche (con inevitabile loro attribuzione, in base all’ordinario criterio di riparto della giurisdizione, alla cognizione del giudice amministrativo).

Laddove fosse diversamente configurabile nella fattispecie una residuale posizione di diritto soggettivo, questa non potrebbe che essere devoluta al medesimo giudice amministrativo o sotto forma di questione incidentale (ai sensi dell’art. 28 R.D. n. 1054/1924 e dell’art. 8 L. n. 1034/1971) ovvero, trattandosi di interesse pubblico specificamente correlato alla materia dell’urbanistica, in via di giurisdizione esclusiva (ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. n. 80/98, nel testo emendato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/04).

Come già deciso da questa Sezione in relazione ad un caso analogo (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 29 giugno 2006, 7221), nella fattispecie va quindi affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Anche l’eccezione di tardività formulata da entrambe le amministrazioni resistenti non può essere condivisa.

Osserva il Collegio che il termine per l'impugnazione di atti amministrativi generali che incidano sulla sfera giuridica dei singoli destinatari, com’è avvenuto nel caso di specie, decorre dalla data in cui questi ultimi ne abbiano avuto sicura e piena conoscenza, a nulla rilevando che tali provvedimenti siano stati assoggettati a forme di pubblicità (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 marzo 2003, n. 1585; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 26 luglio 2005, n. 10381).

3. Deve parimenti essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dalla Regione Campania.

L’asserita natura meramente esecutiva del decreto regionale impugnato non comporta alcuna deroga alle regole generali in materia di individuazione delle parti necessarie nel giudizio amministrativo, in applicazione delle quali la legittimazione a resistere al ricorso va individuata in capo all’autorità che ha emanato l’atto impugnato (cfr. art. 21, co. 1°, della legge n. 1034/1971).

A prescindere dall'aspetto formale, occorre tuttavia rilevare, sul piano sostanziale, che la normativa disciplinante la materia della classificazione delle strade, attribuisce un ruolo preminente alla Regione nei confronti del Comune.

L'articolo 2, comma VIII, del decreto legislativo n. 285/1992, stabilisce infatti, tra l'altro, che <<le regioni … procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade …>>.

Il decreto regionale di classificazione delle strade non è pertanto espressione di attività meramente esecutiva e conseguenziale rispetto al sottostante accertamento comunale, ma di attività provvedimentale in senso proprio, di chiusura del procedimento classificatorio (nell'ambito del quale la funzione del Comune è invece limitata alla formulazione di un parere-proposta, ex se inidoneo a determinare l'effetto finale).

La legittimazione passiva spetta, pertanto, al Comune di Napoli (in relazione alla delibera di Giunta Municipale n. 1257 del 26 marzo 1997) ed alla Regione Campania (in relazione al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4954 del 7 aprile 1998).

4. Nel merito, la prima censura è fondata ed il ricorso deve quindi essere accolto.

Alla luce delle risultanze probatorie acquisite agli atti di causa, il Collegio ritiene infatti che la Salita Santa Maria del Parto non sia destinata all'uso pubblico e che, pertanto, non rientri tra le strade di pertinenza del Comune di Napoli.

Al riguardo, occorre ribadire preliminarmente che, ai fini dell’uso pubblico di una strada, è necessario, come già affermato da questa Sezione in fattispecie analoga (cfr. sentenza n. 18232/05), che la strada sia posta all'interno di un centro abitato, che sia concretamente idonea a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale e che sulla stessa si esplichi di fatto il pubblico transito, "jure servitutis publicae", da parte di una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale (cfr. ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 4 febbraio 2004, n. 373; C.d.S., Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7831; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 4 marzo 2006, n. 144; T.A.R. Toscana, sez. III, 19 luglio 2004, n. 2637; T.A.R. Lazio, sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922).

Effettuata tale doverosa premessa, nella fattispecie in esame non ricorrono tutti i requisiti individuati dalla giurisprudenza ai fini della sussistenza dell'uso pubblico.

La verificazione eseguita in corso di causa ha infatti accertato che la Salita Santa Maria del Parto risulta formata da due tratti: il primo, che parte dalla via pubblica, è costituito da una scala a tre rampe, per un numero complessivo di 57 scalini di larghezza media di cm. 154; il secondo (cui si accede direttamente dalla scalinata), è costituito da uno spiazzo della superficie di metri quadrati 383,25, che si sviluppa sul lastrico solare del fabbricato ove sono ubicati gli appartamenti di proprietà degli odierni ricorrenti (confinante lungo il lato sud, per una lunghezza di metri 12,70, con la facciata della chiesa di Sannazaro); tale secondo tratto continua attraverso un’apertura ad arco, della larghezza di cm. 184, che si restringe fino alla larghezza di circa metri 2, laddove è posta l'entrata di una piccola caserma della Guardia di Finanza, nonché di un'abitazione privata e di un’entrata secondaria del civico 22 di via Mergellina.

La verificazione ha altresì accertato che non sono presenti caditoie o impianti per la raccolta delle acque meteoriche ad eccezione di apposite pendenze della pavimentazione che consentono il deflusso delle acque nell'apposita linea di gronda della palazzina e successivamente nei pluviali che discendono lungo la parete orientale dell'edificio.

Ha infine evidenziato che le caratteristiche costruttive del lastrico solare non consentono la sicurezza pubblica in quanto la struttura non è stata progettata per la destinazione a strada, <<nè risulta verificata a particolari carichi accidentali come la folla compatta e carichi dinamici>>.

Si tratta quindi di <<una strada chiusa e senza particolare funzione di congiunzione, non ha fognatura e/o impianti di raccolta delle acque meteoriche nè ha la possibilità di poterli realizzare data la particolare tipologia costruttiva della struttura>>, che <<non possiede le caratteristiche funzionali e geometriche previste dal D.M. 5/11/2005 [rectius: D.M. 5/11/2001 (n. 6792)], modificato dal decreto in data 22/4/2004>>.

La verificazione perviene quindi alla conclusione secondo cui la Salita Santa Maria del Parto <<non possa essere considerata idonea all'uso pubblico, salvo disporre di passaggio pedonale controllato in modo da evitare la sosta ed il compattamento di persone e cose, nonché adoperarsi al fine di evitare particolari sollecitazioni dovute a carichi dinamici>>.

Il Collegio condivide pienamente tale conclusione, che si mostra logica e coerente in relazione all'effettiva situazione dei luoghi, non contestata nella sua consistenza materiale da parte delle amministrazioni resistenti.

E’ infatti indubitabile che la strada in questione, pur essendo posta all'interno del centro abitato, non è tuttavia di larghezza tale da consentire il passaggio veicolare (come invece previsto in linea generale dall'articolo 2, comma 1°, del decreto legislativo n. 285/1992), non è direttamente inserita nel sistema viario pubblico (non ponendo in collegamento due pubbliche vie), non è soggetta al pubblico transito da parte della generalità dei cittadini (ma di un passaggio occasionale da parte di un ristretto numero di persone, nei limiti della servitù gravante sul fabbricato condominiale a favore della sovrastante Chiesa e degli altri immobili suindicati) e non è comunque in grado, date le caratteristiche costruttive del lastrico solare, di garantire la sicurezza pubblica (con la conseguenza che non sarebbe possibile derogare alle disposizioni ministeriali, come stabilito dall’art. 13, co. 2°, del decreto legislativo n. 285/1992).

La presenza di tali obiettive circostanze di fatto esclude, in ossequio al riferito pacifico orientamento giurisprudenziale, la sussistenza dell'uso pubblico della strada in questione.

E’ appena il caso di rilevare, riguardo alle osservazioni formulate dal Comune resistente nella memoria depositata in data 2 novembre 2006, che il riferimento alla normativa ministeriale è stato operato dal consulente del Genio Civile solo per completezza espositiva (essendo già esaustivo, ai fini richiesti, l’accertamento della non conformità della strada in questione al disposto dell’art. 2 del decreto legislativo n. 285/1992 e la mancanza del pubblico transito) e che non esiste alcuna incongruenza rispetto alle date dei decreti ministeriali richiamati nella relazione (apparendo evidente che, per mero errore materiale, è stato indicato, a proposito del D.M. 5/11/2001, l’anno 2005 in luogo dell’anno 2001).

In conclusione, assorbito ogni altro motivo, la censura è fondata ed il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui includono la Salita Santa Maria del Parto tra le strade di pertinenza comunale.

5. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VII, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 6256/2005 R.G.), lo accoglie e per l'effetto annulla, nei sensi di cui in motivazione, gli impugnati provvedimenti.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 15 novembre 2006.

Il Presidente                                   Il Consigliere est.

(dott. Francesco Guerriero)           (dott. Leonardo Pasanisi)

Depositata in data 14 febbraio 2007.

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