(omissis)
PER L’ANNULLAMENTO
- delle risultanze finali della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo –
settore scientifico disciplinare GEO/04 (geografia fisica e geomorfologia –
codice identificativo R/01/2002) presso la Facoltà di Scienze Matematiche,
fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II",
comunicate in data 24 febbraio 2004 con nota n. 12931
- del D.R del 18 febbraio 2003, n. 553 con il quale sono
stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario di ruolo – settore scientifico disciplinare GEO/04 (geografia
fisica e geomorfologia – codice identificativo R/01/2002) presso la Facoltà di
Scienze Matematiche, fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Napoli
"Federico II".
(omissis)
FATTO
Si assume in atto introduttivo di giudizio che, con bando
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (IV Serie Speciale del 14 gennaio 2003, n. 4
– bendo R/012003) l’Università degli Studi di Napoli "Federico II" indiceva
varie procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi 49
posti di ricercatore universitario tra i quali un posto per l settore
scientifico disciplinare GEO/4, geografia fisica e geomorfologia.
La ricorrente prendeva parte a tale procedura unitamente ai
dottori Carlo Donadio (risultato poi vincitore), Sabato Iuliano e Diego
Sgambati.
La commissione, nella seduta del 30 settembre 2003, fissava
il calendario dei lavori, stabilendo altresì le date delle prove ed i criteri di
valutazione.
Nella seduta del 22 gennaio 2004 si procedeva alla
valutazione dei curricula e dei titoli e in quella successiva del 23 gennaio
2004 veniva espresso un giudizio collegiale per ciascuno dei candidati.
Il 2 febbraio 2004 si svolgeva la prima prova scritta. La
commissione, contrariamente alla previsione del bando, contenuta nell’a. 9,
terzultimo cpv (<<per lo svolgimento della prima e seconda prova è concesso ai
candidati, per ciascuna prova, un tempo massimo di otto ore>>) assegnava solo 5
ore, a partire dalle ore 10,15.
Parimenti, in sede di espletamento della seconda prova
scritta, svoltasi il 3 febbraio 2004, venivano assegnate, in luogo delle 8 ore
stabilite, solamente 4 ore, a decorrere dalle 9,45.
In data 4 febbraio 2004 si svolgevano i colloqui ed il 5
febbraio successivo la Commissione Giudicatrice esprimeva i giudizi complessivi.
al termine delle operazioni veniva redatta una relazione
finale.
Gli esiti del concorso venivano comunicati alla ricorrente il
24/02/2004.
Con il ricorso in trattazione l’interessata ha dedotto i
seguenti motivi così epigrafati: I) Violazione dell’a. 9, terzultimo comma, del
bando di concorso. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione del
giusto procedimento. Violazione dell’a. 97 della Costituzione. Violazione dell’a.
3 della legge 241/1990 per carenza assoluta di motivazione. II) Eccesso di
potere per carenza di istruttoria. Ingiustizia manifesta. Disparità di
trattamento.. Violazione dell’a. 9, punto b-d, del bando di concorso. Eccesso di
potere per illogicità manifesta. contraddittorietà.
Si costituiva no in giudizio sia l’amministrazione che la
controinteressata deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
All’udienza del 14 aprile 2005 il ricorso è stato posto in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sezione non può non richiamare quanto già deciso dalla
Sesta Sezione del Consiglio di Stato con pronuncia del 17 settembre 2003, n.
5284.
"Si ha riguardo alla dedotta violazione del decreto di
indizione delle procedure di valutazione comparative laddove prevede che, per lo
svolgimento della prima e della seconda prova, è concesso ai candidati, per
ciascuna prova, un tempo massimo di otto ore: la Commissione, invece, ha
previsto la stesura delle due prove scritte rispettivamente in sei (per la
prima) e in tre ore (per la seconda consistente nella redazione di una nota a
sentenza).
Ad avviso del Collegio, invero, la citata previsione non può
essere intesa come norma intesa a prefissare un limite massimo di durata entro
il quale è consentito alla Commissione, in modo del tutto discrezionale, di
stabilire il tempo da concedere ai candidati per ciascuna prova, ma, al
contrario, come disposizione volta a definire, in modo vincolante, il termine
massimo entro il quale ciascun candidato deve attendere alla conclusione di
ciascuna prova.
D’altra parte, pure a volere per mera ipotesi optare per la
speculare opzione interpretativa, pare al Collegio difficilmente in linea con il
canone di ragionevolezza la concessione ai candidati di un tempo oltre modo
ristretto (appena tre ore) per lo svolgimento della seconda prova che,
consistente nel commento di una sentenza, reca l’esigenza di una preventiva
lettura della stessa, prima ancora dell’approfondimento dei profili giuridici
nella stessa involti, così presentando inevitabili margini di difficoltà".
Alla stregua delle ragioni esposte, assorbita la trattazione
delle ulteriori censure, il ricorso va accolto con l’annullamento degli atti
impugnati.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
Sezione Seconda, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla D.R del 18
febbraio 2003, n. 553 con il quale sono stati approvati gli atti della
Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo – settore
scientifico disciplinare GEO/04 (geografia fisica e geomorfologia – codice
identificativo R/01/2002) presso la Facoltà di Scienze Matematiche, fisiche e
Naturali dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II".
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14 aprile
2005.
dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Estensore