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rivista di diritto pubblico diretta dal Prof. Avv. G. Virga dell'Università di Palermo

 

TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. II - sentenza 27 maggio 2005 n. 7303 - Pres. Onorato, Est. Pannone - Amato (Avv.ti Alessandro Biamonte e Alfredo Iadanza) c. Università degli Studi di Napoli "Federico II" (Avv.ra Stato) e Donadono (Avv. Giuseppe Abbamonte) - (accoglie).

1. Concorso - Prove scritte - Durata prevista dal bando - Inderogabilità da parte della commissione di concorso - Ragioni.

2. Concorso - Per posti di ricercatore universitario - Prove scritte - Durata prevista dal bando - Fissazione da parte della Commissione di una durata inferiore - Illegittimità.

1. La previsione di un bando di concorso circa la durata delle prove scritte previste non può essere intesa come norma volta a prefissare un limite massimo di durata entro il quale è consentito alla commissione di concorso, in modo del tutto discrezionale, di stabilire il tempo da concedere ai candidati per ciascuna prova, ma, al contrario, come disposizione volta a definire, in modo vincolante, il termine massimo entro il quale ciascun candidato deve attendere alla conclusione di ciascuna prova.

2. E’ illegittima una procedura di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario nel caso in cui, in violazione della norma del bando secondo cui è concesso ai candidati, per ciascuna prova scritta, un tempo massimo di 8 ore, la commissione di concorso ha invece fissato per ciascuna prova un tempo inferiore (nella specie erano state concesse rispettivamente solo 5 e 4 ore per le due prove scritte previste).

Cfr. Cons. Stato, sent. 17 settembre 2003, n. 5284, in Foro amm. CDS 2003, 2626.

 

 

(omissis)

PER L’ANNULLAMENTO

- delle risultanze finali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo – settore scientifico disciplinare GEO/04 (geografia fisica e geomorfologia – codice identificativo R/01/2002) presso la Facoltà di Scienze Matematiche, fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II", comunicate in data 24 febbraio 2004 con nota n. 12931

- del D.R del 18 febbraio 2003, n. 553 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo – settore scientifico disciplinare GEO/04 (geografia fisica e geomorfologia – codice identificativo R/01/2002) presso la Facoltà di Scienze Matematiche, fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II".

(omissis)

FATTO

Si assume in atto introduttivo di giudizio che, con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (IV Serie Speciale del 14 gennaio 2003, n. 4 – bendo R/012003) l’Università degli Studi di Napoli "Federico II" indiceva varie procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi 49 posti di ricercatore universitario tra i quali un posto per l settore scientifico disciplinare GEO/4, geografia fisica e geomorfologia.

La ricorrente prendeva parte a tale procedura unitamente ai dottori Carlo Donadio (risultato poi vincitore), Sabato Iuliano e Diego Sgambati.

La commissione, nella seduta del 30 settembre 2003, fissava il calendario dei lavori, stabilendo altresì le date delle prove ed i criteri di valutazione.

Nella seduta del 22 gennaio 2004 si procedeva alla valutazione dei curricula e dei titoli e in quella successiva del 23 gennaio 2004 veniva espresso un giudizio collegiale per ciascuno dei candidati.

Il 2 febbraio 2004 si svolgeva la prima prova scritta. La commissione, contrariamente alla previsione del bando, contenuta nell’a. 9, terzultimo cpv (<<per lo svolgimento della prima e seconda prova è concesso ai candidati, per ciascuna prova, un tempo massimo di otto ore>>) assegnava solo 5 ore, a partire dalle ore 10,15.

Parimenti, in sede di espletamento della seconda prova scritta, svoltasi il 3 febbraio 2004, venivano assegnate, in luogo delle 8 ore stabilite, solamente 4 ore, a decorrere dalle 9,45.

In data 4 febbraio 2004 si svolgevano i colloqui ed il 5 febbraio successivo la Commissione Giudicatrice esprimeva i giudizi complessivi.

al termine delle operazioni veniva redatta una relazione finale.

Gli esiti del concorso venivano comunicati alla ricorrente il 24/02/2004.

Con il ricorso in trattazione l’interessata ha dedotto i seguenti motivi così epigrafati: I) Violazione dell’a. 9, terzultimo comma, del bando di concorso. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione del giusto procedimento. Violazione dell’a. 97 della Costituzione. Violazione dell’a. 3 della legge 241/1990 per carenza assoluta di motivazione. II) Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento.. Violazione dell’a. 9, punto b-d, del bando di concorso. Eccesso di potere per illogicità manifesta. contraddittorietà.

Si costituiva no in giudizio sia l’amministrazione che la controinteressata deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

All’udienza del 14 aprile 2005 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La sezione non può non richiamare quanto già deciso dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con pronuncia del 17 settembre 2003, n. 5284.

"Si ha riguardo alla dedotta violazione del decreto di indizione delle procedure di valutazione comparative laddove prevede che, per lo svolgimento della prima e della seconda prova, è concesso ai candidati, per ciascuna prova, un tempo massimo di otto ore: la Commissione, invece, ha previsto la stesura delle due prove scritte rispettivamente in sei (per la prima) e in tre ore (per la seconda consistente nella redazione di una nota a sentenza).

Ad avviso del Collegio, invero, la citata previsione non può essere intesa come norma intesa a prefissare un limite massimo di durata entro il quale è consentito alla Commissione, in modo del tutto discrezionale, di stabilire il tempo da concedere ai candidati per ciascuna prova, ma, al contrario, come disposizione volta a definire, in modo vincolante, il termine massimo entro il quale ciascun candidato deve attendere alla conclusione di ciascuna prova.

D’altra parte, pure a volere per mera ipotesi optare per la speculare opzione interpretativa, pare al Collegio difficilmente in linea con il canone di ragionevolezza la concessione ai candidati di un tempo oltre modo ristretto (appena tre ore) per lo svolgimento della seconda prova che, consistente nel commento di una sentenza, reca l’esigenza di una preventiva lettura della stessa, prima ancora dell’approfondimento dei profili giuridici nella stessa involti, così presentando inevitabili margini di difficoltà".

Alla stregua delle ragioni esposte, assorbita la trattazione delle ulteriori censure, il ricorso va accolto con l’annullamento degli atti impugnati.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla D.R del 18 febbraio 2003, n. 553 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo – settore scientifico disciplinare GEO/04 (geografia fisica e geomorfologia – codice identificativo R/01/2002) presso la Facoltà di Scienze Matematiche, fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14 aprile 2005.

dott. Antonio Onorato Presidente

dott. Andrea Pannone Consigliere Estensore

Depositata in data 27 maggio 2005.

 

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