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pubblicata su LexItalia.it - www.lexitalia.it
rivista di diritto pubblico diretta dal Prof. Avv. G. Virga dell'Università di Palermo

commento di Alessandro Biamonte

TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. II - sentenza 20 gennaio 2006 n. 764 - Pres. Onorato, Est. Pappalardo - Amato (Avv.ti Franco Iadanza e Alessandro Biamonte) c. Università degli Studi Federico II di Napoli (Avv.ra Stato) e Donadio (Avv.ti G. ed O. Abbamonte) - (accoglie).

1. Concorso - Prove - Annullamento in s.g. - Rinnovazione delle operazioni - Nomina di una nuova commissione giudicatrice - Nel caso di concorso con pochi candidati ed in cui la commissione gode di ampia discrezionalità - Necessità - Sussiste.

2. Concorso universitario - Annullamento in s.g. delle prove - Rinnovazione delle operazioni - Utilizzo della stessa commissione esaminatrice - Illegittimità - Nomina di una nuova commissione - Necessità.

3. Concorso universitario - Commissione giudicatrice - Discrezionalità - Ampiezza - Rispetto delle garanzie formali - Necessità.

1. Nell’ipotesi di annullamento in sede giurisdizionale di una procedura concorsuale, l’Amministrazione deve procedere alla rinnovazione delle sole sequenze procedimentali annullate. Nel caso di ripetizione delle prove di un concorso pubblico con pochi concorrenti ed in cui la commissione gode di ampia discrezionalità valutativa, l’Amministrazione stessa - a garanzia della imparzialità delle operazioni e di garantire il principio dell’anonimato delle prove - è tenuta alla sostituzione della precedente commissione giudicatrice.

2. Qualora le prove di un concorso universitario  siano state annullate in sede giurisdizionale, l’Amministrazione, nel disporre la rinnovazione delle prove, non può utilizzare la precedente commissione ma, al fine di assicurare l’imparzialità delle operazioni e garantire in modo sostanziale l’anonimato, deve nominare - a pena di illegittimità - una nuova commissione giudicatrice (1).

3. Nei concorsi universitari, le commissioni esaminatrici godono di un largo margine di discrezionalità, esprimendo le valutazioni sui candidati mediante votazioni finali complessive, previa espressione di giudizi individuali da parte di ciascun commissario, la cui legittimità è subordinata ma alla logicità dei giudizi (2). L’ampia discrezionalità di cui godono le commissioni dei concorsi universitari impone, tuttavia, un maggior onere di garanzie formali da parte dell’amministrazione procedente.

 

(2) cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 2000 n. 194; v. anche Sez. VI, 27 aprile 99 n. 534 e T.A.R. Lazio - Roma, n. 3853/2005.

ex plurimis:

TAR VENETO SEZ. I, sentenza 15-1-2004, n. 62, (la rinnovazione delle prove di un concorso, annullate in sede giurisdizionale, impone che gli interessati siano esaminati da nuova commissione diversamente composta).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. III BIS, ordinanza 11-3-2005, n. 1356, (mancata assegnazione di un punteggio da parte dei singoli commissari, ordina la ripetizione della prova orale di un concorso da parte di una nuova commissione che dovrà essere nominata dalla P.A.).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 29-8-2005, n. 4407, (necessità, in sede di rinnovazione delle operazioni, di nominare una nuova commissione di gara nel caso in cui la precedente abbia aperto le buste contenenti le offerte).

 

Commento di

ALESSANDRO BIAMONTE
 

La decisione in rassegna assume interesse in considerazione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale amministrativo ad annullare nuovamente le prove di un concorso universitario rinnovato in esecuzione di una precedente decisione del TAR.

Con sentenza n. 7303/2005 del medesimo giudicante erano originariamente annullate le risultanze della procedura selettiva indetta i per la copertura di un posto di ricercatore di ruolo. Ciò, sul presupposto del tempo messo a disposizione dei candidati per l’espletamento delle prove. Tempo inferiore a quello prescritto dal bando.

Alla summenzionata decisione l’Ateneo prestava acquiescenza disponendo la rinnovazione della selezione.

Le rinnovate prove, alle prendevano solamente due concorrenti, ovvero il ricorrente e il controinteressato, so svolgevano sotto l’egida della medesima commissione.

Veniva riconfermato il candidato già vittorioso in sede di prove annullate.

Il T.A.R., nella scelta dell’Amministrazione di rinnovare il concorso a commissione invariata, ha ravvisato sussistere la violazione delle norme che regolano la corretta azione amministrativa, informandola ai generali principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e trasparenza (art. 97), nonché quelle parità di accesso agli uffici (3 – 51 Cost.).

Tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa significa, infatti, innanzi tutto garantire che la stessa, nel suo svolgimento, sia scevra da condizionamenti non già solo reali, ma anche solamente potenziali o inconsci.

Esigenza tanto più forte quanto minore è il numero dei candidati (nel nostro caso, addirittura, due soli: la ricorrente e il controinteressato vincitore), e ampiamente discrezionale (quale quella di un concorso universitario) la procedura valutativa. In tal caso il principio di imparzialità della P.A. si trasfonde negli immediati corollari della necessità di garantire parità di condizioni tra i concorrenti, oltre che la piena segretezza.

Principi, quelli invocati, che rilevano maggiormente nella loro precettività allorquando uno dei candidati (quello la cui nomina è stata medio tempore annullata dal Tribunale Amministrativo con l’originaria sentenza) sia stato, nelle more del primo ricorso, immesso in ruolo e abbia svolto attività accademica facendosi conoscere nell’ambiente universitario.

Sul punto, di recente, è stato affermati (v. Cons. St., V sez., 29.,8.2005, n. 4407) che la salvaguardia dei principi di imparzialità impone una piena garanzia della parità di condizioni tra i concorrenti; pertanto nell’ipotesi di rinnovazione di un procedimento valutativo si impone la nomina di una commissione in nuova composizione a baluardo della segretezza e della serenità di valutazione.

Per tale motivo (TAR Veneto, I sez., n. 62/2004): «sembra invero conforme a ragionevolezza e comune esperienza ritenere che la serenità di una commissione esaminatrice sia oggettivamente compromessa, nel momento in cui è obbligata a rinnovare la propria attività – con evidente dispendio di tempo ed energie – dopo che sia stata accertata l’irregolarità del suo precedente operato su impulso di taluno dei concorrenti». L’assenza di serenità di una commissione chiamata a ripetere la procedura di valutazione precedentemente annullata è in re ipsa, considerato che essa è tenuta a pronunciarsi su candidati che già ha esaminato e conosce. Ciò, senza considerare che la rinnovazione delle prove potrebbe tradursi in un vuoto artificio, dall’esito scontato, volto inconsciamente ad una acritica riconferma dell’esito già annullato.

Aggiungendosi (cfr. TAR Veneto, 64/2004, cit.), che «tanto più nella fase orale di una procedura concorsuale, è poi pressoché impossibile ai candidati dimostrare tale prevenzione [della commissione, n.d.r.]: e ciò potrebbe inopportunamente scoraggiare, di fatto la richiesta al giudice di tutela per interessi strumentali lesi dall’azione dell’Amministrazione nel corso della procedura concorsuale, ove mancasse la reale possibilità di soddisfare l’interesse sostanziale a quelli sotteso. Pertanto, ad evitare il semplice sospetto che la commissione non opero con adeguata serenità… appare conforme ai principi di imparzialità e buona amministrazione che la nuova valutazione sia svolta da una commissione diversamente composta».

Significativa la sola circostanza che gli originari concorrenti hanno inteso tutti desistere dalla partecipazione, fatta eccezione per il ricorrente.

In egual senso Cons. St., IV, 20 febbraio 1998 n. 6250, il quale ha affermato di condividere «le misure dettate dal primo giudice…in particolare quella della rinnovazione delle prove con altra commissione d’esame» (conformi TAR Puglia, Lecce, 7.3.2002 n. 1047 e TAR Lazio, I, 6.6.1998 n. 1872). Né, tanto meno, possono ignorarsi i precedenti del medesimo Tribunale campano (ex multis, TAR Campania, Napoli, II, 19738/2004), il quale, allorquando si è imposta la necessità rinnovazione delle prove di esame, ha disposto che ciò avvenisse sotto l’egida di una Commissione in differente composizione.

 

 

 

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente espone:

di avere partecipato ad una prima fase della procedura di concorso in oggetto, di avere proposto ricorso avverso gli atti che dichiaravano vincitore il controinteressato Donadio Carlo, lamentando erroneo svolgimento del la procedura stessa;

di avere ottenuto , a seguito di ricorso a questo Tribunale, sentenza di annullamento del concorso n. 7303/2005, sulla scorta della insufficienza del tempo dato a disposizione per l’elaborazione delle prove scritte;

che l’amministrazione rinnovava la procedura, disponendo che la stessa fosse ripresa a partire dall’atto annullato di svolgimento delle prove scritte, con la stessa commissione che aveva operato in precedenza;

che a seguito della rinnovazione del concorso, veniva nuovamente dichiarato vincitore il controinteressato Donadio Carlo;

tanto premesso, lamentava:

1- violazione degli artt. 3-51-97 Costituzione, del principio di anonimato e della par condicio, in quanto la precedente commissione avrebbe dovuto essere sostituita con membri del tutto diversi, sussistendo la possibilità di riconoscimento degli elaborati del controinteressato, anche per effetto della circostanza che alla nuova procedura avevano preso parte due soli candidati, ossia essa ricorrente ed il candidato poi risultato vincitore;

2—eccesso di potere per disparità di trattamento.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio la Università intimata ed il controinteressato, sostenendo la infondatezza della domanda nel merito.

Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2005, fissata per la discussione della domanda cautelare, la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

Come è stato rappresentato ai difensori delle parti, ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata, adottata in camera di consiglio, in quanto lo stesso risulta manifestamente fondato.

Appare invero condivisibile la censura mossa avverso la legittimità della composizione della Commissione di gara, richiedendo un giudizio sulla stessa idoneità dell’organo ad esprimersi correttamente sull’esito del concorso, con riferimento alle esigenze di anonimato degli elaborati e di par condicio dei concorrenti al posto di ricercatore.

Sostiene la difesa dell’Università e del controinteressato che la commissione giudicatrice, come costituita in conseguenza della rinnovazione parziale del concorso, non avrebbe dovuto essere diversa da quella che aveva posto in essere la prima procedura; invero quest’ultima era stata annullata per motivi puramente formali, ossia per la insufficienza del tempo dato a disposizione dei candidati per la redazione dell’elaborato scritto. In particolare la sentenza n. 7303/2005 aveva annullato le sole operazioni relative a tale fase, lasciando integra la composizione della commissione esaminatrice.

Deduce in particolare che il precedente citato del Consiglio di Stato (n. 4407/2005) sarebbe inconferente, atteso che si riferisce alla diversa ipotesi di commissione nominata per una gara di appalto, ed in cui nella fase precedente la commissione stessa aveva già conosciuto le offerte tecniche presentate dalle concorrenti. Analoga tutela del principio di segretezza nella specie non sussisterebbe, stante la peculiarità della fase scritta del concorso che garantisce pienamente detto principio.

La tesi non può essere condivisa.

Se è vero infatti che nell’ipotesi di annullamento in sede giurisdizionale di una procedura di gara l’amministrazione deve procedere alla rinnovazione delle sole sequenze procedimentali annullate, va rilevato che nella specie la necessità di annullamento della nomina della commissione, e la sua sostituzione con una commissione diversamente composta, discendono dalla circostanza che la fase da ultimo citata , per la peculiarità della procedura de qua, deve considerarsi intrinsecamente collegata a quella annullata da questo giudice.

Al riguardo ,va premesso che costituisce giurisprudenza costante quella per cui i criteri ai quali sono informati i lavori delle commissioni esaminatrici dei concorsi universitari, data la particolare natura ed i caratteri speciali che connotano tali concorsi, sono meno rigidi di quelli degli altri concorsi pubblici, per cui la materia del giudizio rimessa alla commissione comprende ampi poteri discrezionali riconosciuti alla stessa ( sì che ad es. si ritiene la commissione esonerata dalla regola generale della predisposizione di criteri di massima, della attribuzione di coefficienti numerici ai titoli - Cfr CdS sez. VI 27.4.99 n. 534, TAR Lazio Roma n. 3853/2005).

In altri termini, è consentito un largo margine di discrezionalità alle commissioni esaminatrici, le quali esprimono le valutazioni sui candidati mediante votazioni finali complessive, previa espressione di giudizi individuali da parte di ciascun commissario, la cui legittimità non è subordinata a votazioni numeriche, ma alla logicità dei giudizi (CdS sez. VI 4.4.2000 n. 1940).

Osserva in proposito il Collegio che tali considerazioni comportano un maggior onere di garanzie formali da parte dell’amministrazione procedente: in considerazione della ampia discrezionalità di cui sono attributarie le commissioni di tali concorsi, in cui non vi sono punteggi,e non vi è alcuna possibilità di un automatico riscontro della legittimità dell’operato della commissione, deve essere inteso in maniera più rigorosa il principio dell’anonimato degli elaborati scritti.

Dunque , in un concorso con un numero estremamente limitato di candidati ( tre nella procedura annullata , ridotti a due nella presente procedura), in cui la commissione ha già proceduto alla correzione degli elaborati scritti- ancorchè questi ultimi siano stati annullati per un mero motivo procedimentale – sarebbe stata necessaria , in ossequio al principio di anonimato rigidamente ma sostanzialmente inteso, la nomina di una nuova commissione giudicatrice, che nella specie non è stata effettuata.

Sicchè il particolare evolversi degli avvenimenti e la possibile lesione al principio dell’anonimato avrebbero dovuto comunque imporre la sostituzione della Commissione.

La salvaguardia del principio di segretezza impone il rigoroso rispetto di regole formali poste a tutela dello stesso, e richiede che la valutazione degli elaborati avvenga ad opera di commissari che non siano già stati posti in condizione di prendere conoscenza in qualche modo della identità dei candidati. Il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure in oggetto risponde, infatti, soprattutto, alla necessità di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti. D’altra parte, la tutela giuridica dell'interesse pubblico al corretto svolgimento dei concorsi pubblici, secondo i principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, deve essere assicurata in astratto e preventivamente.

Calando tali principi nella procedura oggetto di impugnativa, deve ritenersi che le garanzie essenziali sulla segretezza ed anonimato degli elaborati e sull’impossibilità di riferirne a priori la appartenenza ad un candidato piuttosto che ad un altro sono estremamente ridotte in caso di concorso con soli due candidati; sicchè diventa irrilevante anche l’ulteriore considerazione che la commissione non ha proceduto alla correzione degli stessi elaborati ma di nuove tracce e nuove prove, se si considera anche la circostanza , dedotta in ricorso e non specificamente contestata ,che il controinteressato nelle more della rinnovazione della procedura di gara, ha prestato servizio ed ha svolto attività scientifica presso l’Università, rendendo in qualche modo più " visibile" il proprio stile scientifico e linguistico.

L’accoglimento di tale motivo di ricorso comporta l’annullamento degli atti impugnati, con assorbimento delle ulteriori censure.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania Napoli sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

accoglie la domanda e per l’effetto

annulla le rinnovate risultanze finali della procedura di concorso ad un posto di ricercatore universitario di ruolo settore GEO/04 , presso la facoltà di scienze matematiche, rinnovazione disposta a seguito dell’annullamento giurisdizionale della precedente fase in esecuzione della sentenza del TAR di Napoli sez. II n. 7303/2005; al DR 3955/2005 di approvazione degli atti di concorso; la nota in data 2.11.2005 di comunicazione di tutti i verbali della commissione; la nota in data 4.10.2005; i provvedimenti DR n. 2579 del 1.7.2005 con cui l’amministrazione ha nominato la commissione nella medesima composizione di quella che ha adottato gli atti annullati;

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.12.2005

Il Presidente- dott. Antonio Onorato

Il Cons. est.- dott. Anna Pappalardo

Depositata in Segreteria in data 20 gennaio 2006.

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