La decisione
in rassegna assume interesse in considerazione delle ragioni che hanno indotto
il Tribunale amministrativo ad annullare nuovamente le prove di un concorso
universitario rinnovato in esecuzione di una precedente decisione del TAR.
Con sentenza
n. 7303/2005 del medesimo giudicante erano originariamente annullate le
risultanze della procedura selettiva indetta i per la copertura di un posto di
ricercatore di ruolo. Ciò, sul presupposto del tempo messo a disposizione dei
candidati per l’espletamento delle prove. Tempo inferiore a quello prescritto
dal bando.
Alla
summenzionata decisione l’Ateneo prestava acquiescenza disponendo la
rinnovazione della selezione.
Le rinnovate
prove, alle prendevano solamente due concorrenti, ovvero il ricorrente e il
controinteressato, so svolgevano sotto l’egida della medesima commissione.
Veniva
riconfermato il candidato già vittorioso in sede di prove annullate.
Il T.A.R.,
nella scelta dell’Amministrazione di rinnovare il concorso a commissione
invariata, ha ravvisato sussistere la violazione delle norme che regolano la
corretta azione amministrativa, informandola ai generali principi costituzionali
di buon andamento, imparzialità e trasparenza (art. 97), nonché quelle parità di
accesso agli uffici (3 – 51 Cost.).
Tutela
dell’imparzialità dell’azione amministrativa significa, infatti, innanzi tutto
garantire che la stessa, nel suo svolgimento, sia scevra da condizionamenti non
già solo reali, ma anche solamente potenziali o inconsci.
Esigenza
tanto più forte quanto minore è il numero dei candidati (nel nostro caso,
addirittura, due soli: la ricorrente e il controinteressato vincitore), e
ampiamente discrezionale (quale quella di un concorso universitario) la
procedura valutativa. In tal caso il principio di imparzialità della P.A. si
trasfonde negli immediati corollari della necessità di garantire parità di
condizioni tra i concorrenti, oltre che la piena segretezza.
Principi,
quelli invocati, che rilevano maggiormente nella loro precettività allorquando
uno dei candidati (quello la cui nomina è stata medio tempore annullata
dal Tribunale Amministrativo con l’originaria sentenza) sia stato, nelle more
del primo ricorso, immesso in ruolo e abbia svolto attività accademica facendosi
conoscere nell’ambiente universitario.
Sul punto, di
recente, è stato affermati (v. Cons. St., V sez., 29.,8.2005, n. 4407) che la
salvaguardia dei principi di imparzialità impone una piena garanzia della parità
di condizioni tra i concorrenti; pertanto nell’ipotesi di rinnovazione di un
procedimento valutativo si impone la nomina di una commissione in nuova
composizione a baluardo della segretezza e della serenità di valutazione.
Per tale
motivo (TAR Veneto, I sez., n. 62/2004): «sembra invero conforme a
ragionevolezza e comune esperienza ritenere che la serenità di una
commissione esaminatrice sia oggettivamente compromessa, nel momento in
cui è obbligata a rinnovare la propria attività – con evidente dispendio di
tempo ed energie – dopo che sia stata accertata l’irregolarità del suo
precedente operato su impulso di taluno dei concorrenti». L’assenza di
serenità di una commissione chiamata a ripetere la procedura di valutazione
precedentemente annullata è in re ipsa, considerato che essa è tenuta a
pronunciarsi su candidati che già ha esaminato e conosce. Ciò, senza considerare
che la rinnovazione delle prove potrebbe tradursi in un vuoto artificio,
dall’esito scontato, volto inconsciamente ad una acritica riconferma dell’esito
già annullato.
Aggiungendosi
(cfr. TAR Veneto, 64/2004, cit.), che «tanto più nella fase orale di una
procedura concorsuale, è poi pressoché impossibile ai candidati dimostrare tale
prevenzione [della commissione, n.d.r.]: e ciò potrebbe inopportunamente
scoraggiare, di fatto la richiesta al giudice di tutela per interessi
strumentali lesi dall’azione dell’Amministrazione nel corso della procedura
concorsuale, ove mancasse la reale possibilità di soddisfare l’interesse
sostanziale a quelli sotteso. Pertanto, ad evitare il semplice sospetto che la
commissione non opero con adeguata serenità… appare conforme ai principi di
imparzialità e buona amministrazione che la nuova valutazione sia svolta da una
commissione diversamente composta».
Significativa
la sola circostanza che gli originari concorrenti hanno inteso tutti desistere
dalla partecipazione, fatta eccezione per il ricorrente.
In egual
senso Cons. St., IV, 20 febbraio 1998 n. 6250, il quale ha affermato di
condividere «le misure dettate dal primo giudice…in particolare quella della
rinnovazione delle prove con altra commissione d’esame» (conformi TAR
Puglia, Lecce, 7.3.2002 n. 1047 e TAR Lazio, I, 6.6.1998 n. 1872). Né, tanto
meno, possono ignorarsi i precedenti del medesimo Tribunale campano (ex
multis, TAR Campania, Napoli, II, 19738/2004), il quale, allorquando si è
imposta la necessità rinnovazione delle prove di esame, ha disposto che ciò
avvenisse sotto l’egida di una Commissione in differente composizione.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente espone:
di avere partecipato ad una prima fase della procedura di
concorso in oggetto, di avere proposto ricorso avverso gli atti che dichiaravano
vincitore il controinteressato Donadio Carlo, lamentando erroneo svolgimento del
la procedura stessa;
di avere ottenuto , a seguito di ricorso a questo Tribunale,
sentenza di annullamento del concorso n. 7303/2005, sulla scorta della
insufficienza del tempo dato a disposizione per l’elaborazione delle prove
scritte;
che l’amministrazione rinnovava la procedura, disponendo che
la stessa fosse ripresa a partire dall’atto annullato di svolgimento delle prove
scritte, con la stessa commissione che aveva operato in precedenza;
che a seguito della rinnovazione del concorso, veniva
nuovamente dichiarato vincitore il controinteressato Donadio Carlo;
tanto premesso, lamentava:
1- violazione degli artt. 3-51-97 Costituzione, del principio
di anonimato e della par condicio, in quanto la precedente commissione avrebbe
dovuto essere sostituita con membri del tutto diversi, sussistendo la
possibilità di riconoscimento degli elaborati del controinteressato, anche per
effetto della circostanza che alla nuova procedura avevano preso parte due soli
candidati, ossia essa ricorrente ed il candidato poi risultato vincitore;
2—eccesso di potere per disparità di trattamento.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano
in giudizio la Università intimata ed il controinteressato, sostenendo la
infondatezza della domanda nel merito.
Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2005, fissata per la
discussione della domanda cautelare, la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
Come è stato rappresentato ai difensori delle parti, ai sensi
degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso può essere
immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata, adottata
in camera di consiglio, in quanto lo stesso risulta manifestamente fondato.
Appare invero condivisibile la censura mossa avverso la
legittimità della composizione della Commissione di gara, richiedendo un
giudizio sulla stessa idoneità dell’organo ad esprimersi correttamente
sull’esito del concorso, con riferimento alle esigenze di anonimato degli
elaborati e di par condicio dei concorrenti al posto di ricercatore.
Sostiene la difesa dell’Università e del controinteressato
che la commissione giudicatrice, come costituita in conseguenza della
rinnovazione parziale del concorso, non avrebbe dovuto essere diversa da quella
che aveva posto in essere la prima procedura; invero quest’ultima era stata
annullata per motivi puramente formali, ossia per la insufficienza del tempo
dato a disposizione dei candidati per la redazione dell’elaborato scritto. In
particolare la sentenza n. 7303/2005 aveva annullato le sole operazioni relative
a tale fase, lasciando integra la composizione della commissione esaminatrice.
Deduce in particolare che il precedente citato del Consiglio
di Stato (n. 4407/2005) sarebbe inconferente, atteso che si riferisce alla
diversa ipotesi di commissione nominata per una gara di appalto, ed in cui nella
fase precedente la commissione stessa aveva già conosciuto le offerte tecniche
presentate dalle concorrenti. Analoga tutela del principio di segretezza nella
specie non sussisterebbe, stante la peculiarità della fase scritta del concorso
che garantisce pienamente detto principio.
La tesi non può essere condivisa.
Se è vero infatti che nell’ipotesi di annullamento in sede
giurisdizionale di una procedura di gara l’amministrazione deve procedere alla
rinnovazione delle sole sequenze procedimentali annullate, va rilevato che nella
specie la necessità di annullamento della nomina della commissione, e la sua
sostituzione con una commissione diversamente composta, discendono dalla
circostanza che la fase da ultimo citata , per la peculiarità della procedura de
qua, deve considerarsi intrinsecamente collegata a quella annullata da questo
giudice.
Al riguardo ,va premesso che costituisce giurisprudenza
costante quella per cui i criteri ai quali sono informati i lavori delle
commissioni esaminatrici dei concorsi universitari, data la particolare natura
ed i caratteri speciali che connotano tali concorsi, sono meno rigidi di quelli
degli altri concorsi pubblici, per cui la materia del giudizio rimessa alla
commissione comprende ampi poteri discrezionali riconosciuti alla stessa ( sì
che ad es. si ritiene la commissione esonerata dalla regola generale della
predisposizione di criteri di massima, della attribuzione di coefficienti
numerici ai titoli - Cfr CdS sez. VI 27.4.99 n. 534, TAR Lazio Roma n.
3853/2005).
In altri termini, è consentito un largo margine di
discrezionalità alle commissioni esaminatrici, le quali esprimono le valutazioni
sui candidati mediante votazioni finali complessive, previa espressione di
giudizi individuali da parte di ciascun commissario, la cui legittimità non è
subordinata a votazioni numeriche, ma alla logicità dei giudizi (CdS sez. VI
4.4.2000 n. 1940).
Osserva in proposito il Collegio che tali considerazioni
comportano un maggior onere di garanzie formali da parte dell’amministrazione
procedente: in considerazione della ampia discrezionalità di cui sono
attributarie le commissioni di tali concorsi, in cui non vi sono punteggi,e non
vi è alcuna possibilità di un automatico riscontro della legittimità
dell’operato della commissione, deve essere inteso in maniera più rigorosa il
principio dell’anonimato degli elaborati scritti.
Dunque , in un concorso con un numero estremamente limitato
di candidati ( tre nella procedura annullata , ridotti a due nella presente
procedura), in cui la commissione ha già proceduto alla correzione degli
elaborati scritti- ancorchè questi ultimi siano stati annullati per un mero
motivo procedimentale – sarebbe stata necessaria , in ossequio al principio di
anonimato rigidamente ma sostanzialmente inteso, la nomina di una nuova
commissione giudicatrice, che nella specie non è stata effettuata.
Sicchè il particolare evolversi degli avvenimenti e la
possibile lesione al principio dell’anonimato avrebbero dovuto comunque imporre
la sostituzione della Commissione.
La salvaguardia del principio di segretezza impone il
rigoroso rispetto di regole formali poste a tutela dello stesso, e richiede che
la valutazione degli elaborati avvenga ad opera di commissari che non siano già
stati posti in condizione di prendere conoscenza in qualche modo della identità
dei candidati. Il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure in
oggetto risponde, infatti, soprattutto, alla necessità di garantire
l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di condizioni tra i
concorrenti. D’altra parte, la tutela giuridica dell'interesse pubblico al
corretto svolgimento dei concorsi pubblici, secondo i principi di cui
all'articolo 97 della Costituzione, deve essere assicurata in astratto e
preventivamente.
Calando tali principi nella procedura oggetto di impugnativa,
deve ritenersi che le garanzie essenziali sulla segretezza ed anonimato degli
elaborati e sull’impossibilità di riferirne a priori la appartenenza ad un
candidato piuttosto che ad un altro sono estremamente ridotte in caso di
concorso con soli due candidati; sicchè diventa irrilevante anche l’ulteriore
considerazione che la commissione non ha proceduto alla correzione degli stessi
elaborati ma di nuove tracce e nuove prove, se si considera anche la circostanza
, dedotta in ricorso e non specificamente contestata ,che il controinteressato
nelle more della rinnovazione della procedura di gara, ha prestato servizio ed
ha svolto attività scientifica presso l’Università, rendendo in qualche modo più
" visibile" il proprio stile scientifico e linguistico.
L’accoglimento di tale motivo di ricorso comporta
l’annullamento degli atti impugnati, con assorbimento delle ulteriori censure.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania Napoli
sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così
provvede:
accoglie la domanda e per l’effetto
annulla le rinnovate risultanze finali della procedura di
concorso ad un posto di ricercatore universitario di ruolo settore GEO/04 ,
presso la facoltà di scienze matematiche, rinnovazione disposta a seguito
dell’annullamento giurisdizionale della precedente fase in esecuzione della
sentenza del TAR di Napoli sez. II n. 7303/2005; al DR 3955/2005 di approvazione
degli atti di concorso; la nota in data 2.11.2005 di comunicazione di tutti i
verbali della commissione; la nota in data 4.10.2005; i provvedimenti DR n. 2579
del 1.7.2005 con cui l’amministrazione ha nominato la commissione nella medesima
composizione di quella che ha adottato gli atti annullati;
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.12.2005
Il Presidente- dott. Antonio Onorato
Il Cons. est.- dott. Anna Pappalardo
Depositata in Segreteria in data 20 gennaio 2006.