Sentenza n. 9388/2005
composta dai Giudici
Giovanni de Leo - Presidente
Angelo Scafuri - Consigliere rel.
Maria
Laura Maddalena - Referendario
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n.3384/2005 Reg.Gen., proposto da **, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Franco IADANZA, Alessandro BIAMONTE e
Santolo PINCI,
c o n t r o
il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t. e
la Soprintendenza per i
Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed
Etnoantropologico di Napoli e Provincia in persona del Soprintendente p.t.
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
e nei confronti
del
Comune di Giugliano in Campania (n.c.);
per l'annullamento
del decreto notificato in
data 12.4.2005 del Soprintendente per i BB.AA. per il Paesaggio e per il
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia di
annullamento del provvedimento n.3 del 21.10.2004 del Dirigente del Settore
Assetto del Territorio del Comune di Giugliano in Campania con cui viene
concesso la sanatoria per aver realizzato un capannone destinato ad attività
commerciale;
VISTO
il ricorso, con i relativi allegati;
VISTO
l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
VISTO
gli atti tutti di causa;
VISTO
l'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come da ultimo formulato
dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
VISTO
la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
Alla
camera di consiglio del 26 maggio 2005 relatore il Cons. Scafuri;
RITENUTO che nella specie sussistono i presupposti per l'immediata definizione
del giudizio nel merito con motivazione in forma abbreviata e sentiti sul punto
gli avvocati delle parti costituite presenti all'udienza, come da relativo
verbale;
RITENUTO in fatto che la ricorrente si duole del provvedimento di annullamento
del nulla osta paesaggistico rilasciato in sanatoria per un fabbricato da
destinare ad attività commerciale;
CONSIDERATO in diritto quanto segue:
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l'impugnato annullamento ministeriale è
motivato dalla considerazione che la realizzazione dell'intervento edilizio
“de quo” “configura una particella pressoché interamente edificata in un'area
di elevato pregio paesistico, trattandosi della zona litoranea del Comune di
Giugliano, vincolata con decreto ministeriale del 14.12.1964....Tra gli
elementi che appartengono al contesto tutelato nel suo insieme - e non già di
vincolo di cui all'art.142 del D.L.vo 42/2004 - vi è anche il canale degli
Abruzzesi che, nell'ambito delle opere abusive realizzate, è stato
completamente coperto nel tratto corrispondente alla particella in questione,
con la conseguente cancellazione di tutte le connotazioni paesaggistiche,
naturalistiche e vegetazionali ad esso connesse, detraendo valore
paesaggistico all'area ....inoltre....la costruzione abusiva, posta anche a
breve distanza dalla strada Domiziana, incide negativamente, per caratteri
dimensionali, volumetrici e tipologici, anche sulle visuali libere del
contesto tutelato dalla pubblica strada...non valgono a mitigare l'incidenza
delle opere sul contesto tutelato gli interventi di completamento proposti,
rivolti semmai al mero completamento di manufatti aventi connotazioni di
precarietà”; |
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per costante e consolidata giurisprudenza,
anche della sezione, la determinazione negativa tutoria deve essere
necessariamente ed esclusivamente pronunciata per motivi di legittimità - in
tutte le relative sintomatiche figure - essendo riconducibile al più generale
potere di vigilanza che il legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei
confronti dell'esercizio delle funzioni delegate in materia di gestione del
vincolo paesaggistico (ex plurimis Consiglio di Stato, Ad. Pl. n. 9 del
14.12.2001 e VI sez. e n. 6652 del 5.12.2002); |
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nella specie i rilievi della Soprintendenza,
lungi dal potersi inquadrare nell'ambito del sindacato per eccesso di potere,
attengono al merito della determinazione amministrativa, atteso che l'organo
tutorio rinnova l'esercizio del potere tecnico discrezionale, sovrapponendo le
proprie valutazioni a quelle dell'organo istituzionalmente preordinato alla
salvaguardia dei valori ambientali; |
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invero l'incidenza sul contesto ambientale sia
dei corsi d'acqua sia delle caratteristiche dell'intervento risulta già
esaminata dagli organi del Comune, che per i primi aveva osservato la non
sottoposizione a vincolo in quanto non fiumi nè torrenti e tantomeno iscritti
in alcun elenco ai sensi dell'art. 146 D.Lgvo n.490/1999 e per le seconde
aveva favorevolmente considerato le opere di mitigazione (cfr. note n. 5199
del 10.10.2002 e n. 2347 del 15.10.2003 e parere della Commissione edilizia
integrata del 23.7.2004 richiamata dall'autorizzazione comunale); |
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di contro la determinazione impugnata non
indica le ragioni della valorizzazione del “canale degli abruzzesi” né il
decreto che lo avrebbe tutelato; |
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del pari non sono evidenziati eventuali vizi
di carenza di motivazione o di difetto di istruttoria o di illogicità del
parere della commissione edilizia integrata; |
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in definitiva l'Amministrazione, si ripete, ha
finito con l'operare un nuovo inammissibile apprezzamento della fattispecie
con proprie ed autonome valutazioni tecnico-discrezionali; |
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VALUTATO che per quanto sopra il ricorso deve
essere accolto nei limiti del difetto di motivazione, con conseguente obbligo
di rideterminazione dell'Amministrazione interessata; |
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RITENUTO che sussistono le ragioni per
disporre la compensazione delle spese di giudizio; |
P.Q.M.
il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez.III,
ACCOGLIE
nei
sensi di cui in motivazione il ricorso n.3384/2005 in epigrafe indicato e, per
l'effetto, pronuncia l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le
spese del giudizio sono compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così
deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26 maggio 2005.
IL
PRESIDENTE
IL
CONSIGLIERE
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